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L’INDECENZA E LA RASSEGNAZIONE

di Domenico Bilotti* È stato un errore prospettico grave e, forse, studiato quello di interpretare la battaglia referendaria per il “si” alla riforma della giustizia in funzione ritorsiva, come se si trattasse di una spedizione punitiva contro la giurisdizione. Così non era, e di certo le cose non stavano in questi termini, né avrebbero mai potuto esserlo, per chi crede realmente al buon andamento della giustizia e si attiva alacremente per esso. In un contesto in cui da alcuni decenni il legislatore, in modo del tutto trasversale, ha abbandonato ogni impegno per la qualità della resa legislativa, è chiaro quanto i provvedimenti giurisprudenziali abbiano l’altissima responsabilità di applicare diritto su basi ermeneutiche più forti del disposto normativo. Esistono giudici a Berlino, e la riforma proprio a beneficio dei giudici a Berlino doveva pensarsi, strutturarsi, realizzarsi. Chi scrive di sicuro non appartiene ai giureconsulti di lignaggio che tanto spazio hanno avuto nella nascita degli studi giuridici nell’Italia medievale; è, semmai e più modestamente, un piccolo manutengolo da massimario, un falegname che spera di trovare sempre utensili adeguati all’opera. E nelle ultime settimane due pronunce gli hanno trasmesso in positivo la vitalità del diritto giurisprudenziale, nel tempo in cui gli altri poteri dello Stato rischiano di latitare e allora il terzo rimedia all’imperizia rivendicando l’esperienza. Come non rallegrarsi ad esempio della recente C. Cost. n. 32/2026? Con quella pronuncia il Giudice delle leggi ha sconfessato sul piano della consequenzialità logica il divieto di concessione della sospensione condizionale in caso di precedente pena detentiva oggetto di riabilitazione. L’accadimento, l’accertamento e la sanzione giurisdizionale della riabilitazione ricostruiscono nella vita, nel giudizio e dopo l’espiazione, il principio di individualità trattamentale (e questo aspetto la decisione lascia ancora inesplorato). Non sono un precedente passivo, un bonus che impedisce, però, di comprare altre fiches: il processo si tara sui comportamenti concretamente punibili, non sulla comminatoria di disdoro morale. E un altro pronunciamento di una certa importanza, dove il punto in diritto illustra le esigenze della vita di comunità e non la certificazione dell’ineguaglianza sociale, è consistito, ancor più di recente, nell’ordinanza n. 5593/2026 della Corte di Cassazione. La segnalazione per debito alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia non può essere automatica. Non ogni debito esprime la crisi economica reale, soprattutto nel contesto odierno del diritto delle obbligazioni, nel quale il livello mutevole dei rapporti di debito-credito è assunto a base della circolazione della ricchezza e del trasferimento di proprietà. Una segnalazione del genere, per quanto debbano essere tutelati i diritti dei creditori (e non sempre lo si fa), ha una ricaduta socio-economica sostanziale ben superiore al rapporto intersoggettivo, perché al concreto impatto può inibire l’accesso al credito. Una condizione esiziale per l’impresa. E, allora, non era in contestazione il 22 e il 23 marzo la creatività e la ricchezza del diritto giurisprudenziale, il suo poter alimentare in un feedback continuo la dottrina e l’avvocatura. Si trattava, semmai, di cominciare a circoscrivere l’area nella quale il comparto giustizia espone il cartello “lavori in corso”. Chi pratica l’aula lo sa: sono lavori onnipresenti, a volte sembra non vi sia carreggiata libera. L’esito di una consultazione, quale che essa sia, perciò, non può che avere un risultato positivo, fosse pure solo quello ma straordinario: far tornare a parlare collettivamente di diritti. E lo si doveva fare ancora di più; noi tutti, e su qualunque tema, finiamo sempre per cedere all’assorbimento del diritto oggettivo nel prisma delle simpatie politiche e personali di natura individuale. Errore: lo sappiamo e lo facciamo. Continueremo a farlo, perché anche la perseveranza nell’errore è totalmente umana. Dobbiamo educarci, al più, a sbagliare di meno. Che vuol dire solo una cosa: sbagliare meglio. La vastissima discussione collettiva che è sorta intorno alla riforma costituzionale della giustizia non può, allora, finire in una bolla di totale rassegnazione. La rassegnazione c’è nemica quanto l’attitudine delle percezioni olfattive a livellarsi a fini di sopravvivenza, sicché anche la tanfa è meglio del soffocamento e allora diventa aria respirabile. La rassegnazione è nemica del pragmatismo riformatore che attraverso l’espansione delle tutele (non delle ingerenze!) assicura la crescita e il rafforzamento. Ci siamo rassegnati, ad esempio, al punto di credere che ciò sia il nostro ambiente naturale, a una media di mille/milleduecento denunce annue di infortuni mortali sul lavoro. Una silenziosa carneficina o rischio professionale? Di certo si deve aver il coraggio di parlar chiaro: “denunce di infortuni mortali sul lavoro” è una formula da riflessione accademica. Mille cadaveri sono una fila di morte. C’è l’effettivamente casuale, l’effettivamente inevitabile, l’effettivamente non prevedibile – e anche per la giurisprudenza le tre aggettivazioni non vogliono tutte e tre dire esattamente la medesima cosa. E c’è però anche la responsabilità e l’incuria. Eppure troppo poco perché se ne parli e se ne risolva. E non ci siamo forse abituati pure ai miasmi di settanta-ottanta suicidi all’anno nelle carceri italiane, con picchi che approssimano le cento unità? La battaglia della trasformazione nel diritto può mai accettare che il carcere uccide senza aver nemmeno il coraggio di dichiararlo? La società italiana che si è divisa sul referendum si è regalata, pur nel confronto a volte sordo e a volte stonato, un prezioso tesoretto di voglia di sapere di massa sul contenzioso e sul carico pendente. E la campagna elettorale, giocoforza, non lo ha soddisfatto che in minima parte: lo ha persino confuso, annacquato. Alla fine del 2024, maggioranze e opposizioni a ogni livello avevano avuto di che dolersi per la percentuale dei nostri laureati nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni: nemmeno un terzo di loro con quell’agognato titolo, a fronte di una media europea sopra il 40% e ben oltre il 50 in economie avanzate. Eppure ci siamo rassegnati (anche stavolta) a pensare che in fondo il titolo di studio in nulla influenzi le aspettative di vita, lavoro e reddito: e allora che serve? Come vediamo, l’indecenza genera rassegnazione che genera nuova indecenza. E così via all’infinito: mordersi la coda per diventare serpenti sempre più grandi e velenosi. È in questo

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SENTENZE SCOTTANTI O COMMENTI DISTRATTI?

di Angela La Gamma* –   Note a margine di un caso recente di corretta applicazione dell’art. 530 c.p.p., comma II Il contributo elaborato in queste poche pagine vuol essere, senza presunzione di esaustività, un mero commento, oggettivo e attinente al testo, alla ormai nota sentenza del Tribunale di Macerata balzata agli onori della cronaca in quanto i Giudici hanno assolto un soggetto imputato di un reato esecrabile quale quello di violenza sessuale. Premesso che non si vuol in alcun modo esprimere un giudizio di valore, né di moralità né tantomeno di sdegno, occorre, tuttavia, ribadire che, prima di gridare allo scandalo, andrebbe, quantomeno, conosciuto il contenuto della sentenza oggetto di aspre critiche. Ebbene, innanzitutto va detto che i Giudici marchigiani hanno assolto C.B., 25 anni all’epoca dei fatti, con la formula di cui al secondo comma dell’art. 530 c.p.p. ossia in quanto non vi era la prova certa oltre ogni ragionevole dubbio della sua colpevolezza. Eh già, perché esiste un canone fondamentale del nostro processo accusatorio, fondato sulla presunzione di innocenza e sul principio, appunto, del «in dubio pro reo», di cui spesso ci si dimentica e si parte invece dalla sua nemesi, ossia la presunzione di colpevolezza: intanto ti metto alla gogna, mediatica e non solo, poi, se riesci a dimostrarmi di essere innocente, forse, ne riparleremo…ma senza lo stesso clamore (sic!). E però, da operatori del diritto, non possiamo accettare supinamente un simile stato di cose: il processo accusatorio è tale in quanto spetta alla pubblica accusa provare la colpevolezza dell’imputato e se questa colpevolezza, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, non risulta acclarata in maniera granitica, in guisa da non lasciar spazio a qualsivoglia dubbio ragionevole, allora l’imputato deve essere assolto. Tertium non datur. Sembra banale, scontato, ma la quotidianità ci dimostra che non è così. I Giudici di Macerata, invero, altro non hanno fatto che applicare tale fondamentale canone giuridico/ermeneutico; e cosa ne è derivato? Un attacco serrato da ogni latitudine. Ad essere contestato, in particolare, è stato un passaggio della motivazione della sentenza (che la maggior parte dei commentatori social mediatici non ha sicuramente letto), ossia quella parte in cui si scrive che la presunta persona offesa, J.M. diciassettenne ma che avrebbe raggiunto la maggiore età tre mesi dopo il fatto, avesse già avuto rapporti sessuali completi. Orbene, a parte l’ovvia considerazione che le sentenze si commentano ma non si contestano, vi è da dire che, è vero che la motivazione contiene la succitata espressione, ma è pur vero che non è stato questo – ossia l’aver già avuto, la presunta vittima, rapporti sessuali completi- il motivo dell’assoluzione di C.B., come, invece, hanno lasciato intendere i mass media. Il ragionamento del Tribunale maceratese è ben più articolato e parte dalla ricostruzione del fatto, operata non solo dall’imputato, ma anche dai testimoni dell’accusa nonché dalla stessa persona offesa: le dichiarazioni di tutti i testi, riportate in sentenza, circa lo svolgimento dei fatti fino al momento del rapporto sessuale, infatti,  coincidono tanto con la ricostruzione fatta dalla “vittima”, quanto con quella operata dal C.B.;  solo le modalità del rapporto sessuale, ovviamente, vengono descritte diversamente dalla J.M e dal C.B. In estrema sintesi, l’imputato ed un suo amico, la sera del 9 luglio 2019, decidevano di uscire con due ragazze straniere, che si trovavano in Italia per motivi di studio, ossia J.M. ed una amica: quest’ultima, da qualche tempo, aveva un rapporto di frequentazione con l’amico del C.B. Arrivati nel luogo convenuto, i due rispettivi amici scendevano dall’auto per “scambiarsi effusioni”, rimanendo a pochi metri dalla vettura; C.B. e J.M., invece, rimasti soli, passavano sul sedile posteriore al fine di scambiarsi, anche loro, “effusioni amorose”. Ad un certo punto, tra i due avveniva il rapporto sessuale completo: l’imputato aveva estratto dal cruscotto un preservativo, ma J.M. gli avrebbe detto che non ve ne era bisogno in quanto usava la pillola anticoncezionale. Tanto è vero che C.B. lasciava questo preservativo nel tunnel centrale del veicolo, dove poi è stato rinvenuto dai Carabinieri. Il tutto, quindi, avveniva senza che la J.M avanzasse alcuna obiezione o resistenza né tantomeno, che la stessa invocasse l’aiuto dell’amica, che era a pochi metri da lei e l’auto aveva i finestrini aperti: l’amica, infatti, ha dichiarato nel corso del dibattimento che J.M. non ha mai pronunciato la parola in codice che le due usavano in caso di pericolo. E, a riscontro del fatto che il tutto fosse avvenuto con il consenso della giovane, vi erano alcuni elementi evidenziati dalla difesa dell’imputato. Innanzitutto è stato dimostrato, attraverso una consulenza tecnica, che i lividi sul collo e sulla parte superiore del braccio, che la J.M. aveva riferito essere i segni del trattenimento forzato da parte dell’imputato, erano, in realtà, segni “compatibili con il meccanismo della suzione”. Ancora. Non sono stati rilevati traumi o abrasioni o arrossamenti di alcun tipo in nessuna parte del corpo; gli slip che la giovane aveva dichiarato esserle stati strappati violentemente dal C.B, erano, in realtà, integri. Nonostante una lunga e complessa istruttoria dibattimentale, non era emerso, quindi, alcun elemento idoneo a dimostrare, in maniera certa oltre ogni ragionevole dubbio, che il rapporto sessuale fosse avvenuto senza il consenso di J.M., anzi, addirittura, con la costrizione e la violenza (violenza di cui non aveva detto nulla nemmeno all’amica, ma solo ad una insegnate ed incalzata dalla stessa ndr); d’altra parte, scrivono testualmente i Giudici,  “la giovane era rimasta in compagnia dell’imputato, accettando di sedersi con lui sul sedile posteriore, al fine di scambiarsi effusioni, senza manifestare alcuna contrarietà, nonostante, fosse evidente a chiunque che fossero giunti in quel posto proprio a tale scopo (si rammenta che M., per sua stessa ammissione”- ecco la parte incriminata – “aveva già avuto rapporti sessuali completi e usava la pillola anticoncezionale, dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione)” . Come si vede, tale chiosa, in cui è racchiusa l’espressione che è valsa la gogna mediatica e popolare ai giudicanti, è posta a chiusura di un argomentare più ampio, all’esito del quale si è constatato

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