Diritto Processuale

SENTENZE SCOTTANTI O COMMENTI DISTRATTI?

di Angela La Gamma* –   Note a margine di un caso recente di corretta applicazione dell’art. 530 c.p.p., comma II Il contributo elaborato in queste poche pagine vuol essere, senza presunzione di esaustività, un mero commento, oggettivo e attinente al testo, alla ormai nota sentenza del Tribunale di Macerata balzata agli onori della cronaca in quanto i Giudici hanno assolto un soggetto imputato di un reato esecrabile quale quello di violenza sessuale. Premesso che non si vuol in alcun modo esprimere un giudizio di valore, né di moralità né tantomeno di sdegno, occorre, tuttavia, ribadire che, prima di gridare allo scandalo, andrebbe, quantomeno, conosciuto il contenuto della sentenza oggetto di aspre critiche. Ebbene, innanzitutto va detto che i Giudici marchigiani hanno assolto C.B., 25 anni all’epoca dei fatti, con la formula di cui al secondo comma dell’art. 530 c.p.p. ossia in quanto non vi era la prova certa oltre ogni ragionevole dubbio della sua colpevolezza. Eh già, perché esiste un canone fondamentale del nostro processo accusatorio, fondato sulla presunzione di innocenza e sul principio, appunto, del «in dubio pro reo», di cui spesso ci si dimentica e si parte invece dalla sua nemesi, ossia la presunzione di colpevolezza: intanto ti metto alla gogna, mediatica e non solo, poi, se riesci a dimostrarmi di essere innocente, forse, ne riparleremo…ma senza lo stesso clamore (sic!). E però, da operatori del diritto, non possiamo accettare supinamente un simile stato di cose: il processo accusatorio è tale in quanto spetta alla pubblica accusa provare la colpevolezza dell’imputato e se questa colpevolezza, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, non risulta acclarata in maniera granitica, in guisa da non lasciar spazio a qualsivoglia dubbio ragionevole, allora l’imputato deve essere assolto. Tertium non datur. Sembra banale, scontato, ma la quotidianità ci dimostra che non è così. I Giudici di Macerata, invero, altro non hanno fatto che applicare tale fondamentale canone giuridico/ermeneutico; e cosa ne è derivato? Un attacco serrato da ogni latitudine. Ad essere contestato, in particolare, è stato un passaggio della motivazione della sentenza (che la maggior parte dei commentatori social mediatici non ha sicuramente letto), ossia quella parte in cui si scrive che la presunta persona offesa, J.M. diciassettenne ma che avrebbe raggiunto la maggiore età tre mesi dopo il fatto, avesse già avuto rapporti sessuali completi. Orbene, a parte l’ovvia considerazione che le sentenze si commentano ma non si contestano, vi è da dire che, è vero che la motivazione contiene la succitata espressione, ma è pur vero che non è stato questo – ossia l’aver già avuto, la presunta vittima, rapporti sessuali completi- il motivo dell’assoluzione di C.B., come, invece, hanno lasciato intendere i mass media. Il ragionamento del Tribunale maceratese è ben più articolato e parte dalla ricostruzione del fatto, operata non solo dall’imputato, ma anche dai testimoni dell’accusa nonché dalla stessa persona offesa: le dichiarazioni di tutti i testi, riportate in sentenza, circa lo svolgimento dei fatti fino al momento del rapporto sessuale, infatti,  coincidono tanto con la ricostruzione fatta dalla “vittima”, quanto con quella operata dal C.B.;  solo le modalità del rapporto sessuale, ovviamente, vengono descritte diversamente dalla J.M e dal C.B. In estrema sintesi, l’imputato ed un suo amico, la sera del 9 luglio 2019, decidevano di uscire con due ragazze straniere, che si trovavano in Italia per motivi di studio, ossia J.M. ed una amica: quest’ultima, da qualche tempo, aveva un rapporto di frequentazione con l’amico del C.B. Arrivati nel luogo convenuto, i due rispettivi amici scendevano dall’auto per “scambiarsi effusioni”, rimanendo a pochi metri dalla vettura; C.B. e J.M., invece, rimasti soli, passavano sul sedile posteriore al fine di scambiarsi, anche loro, “effusioni amorose”. Ad un certo punto, tra i due avveniva il rapporto sessuale completo: l’imputato aveva estratto dal cruscotto un preservativo, ma J.M. gli avrebbe detto che non ve ne era bisogno in quanto usava la pillola anticoncezionale. Tanto è vero che C.B. lasciava questo preservativo nel tunnel centrale del veicolo, dove poi è stato rinvenuto dai Carabinieri. Il tutto, quindi, avveniva senza che la J.M avanzasse alcuna obiezione o resistenza né tantomeno, che la stessa invocasse l’aiuto dell’amica, che era a pochi metri da lei e l’auto aveva i finestrini aperti: l’amica, infatti, ha dichiarato nel corso del dibattimento che J.M. non ha mai pronunciato la parola in codice che le due usavano in caso di pericolo. E, a riscontro del fatto che il tutto fosse avvenuto con il consenso della giovane, vi erano alcuni elementi evidenziati dalla difesa dell’imputato. Innanzitutto è stato dimostrato, attraverso una consulenza tecnica, che i lividi sul collo e sulla parte superiore del braccio, che la J.M. aveva riferito essere i segni del trattenimento forzato da parte dell’imputato, erano, in realtà, segni “compatibili con il meccanismo della suzione”. Ancora. Non sono stati rilevati traumi o abrasioni o arrossamenti di alcun tipo in nessuna parte del corpo; gli slip che la giovane aveva dichiarato esserle stati strappati violentemente dal C.B, erano, in realtà, integri. Nonostante una lunga e complessa istruttoria dibattimentale, non era emerso, quindi, alcun elemento idoneo a dimostrare, in maniera certa oltre ogni ragionevole dubbio, che il rapporto sessuale fosse avvenuto senza il consenso di J.M., anzi, addirittura, con la costrizione e la violenza (violenza di cui non aveva detto nulla nemmeno all’amica, ma solo ad una insegnate ed incalzata dalla stessa ndr); d’altra parte, scrivono testualmente i Giudici,  “la giovane era rimasta in compagnia dell’imputato, accettando di sedersi con lui sul sedile posteriore, al fine di scambiarsi effusioni, senza manifestare alcuna contrarietà, nonostante, fosse evidente a chiunque che fossero giunti in quel posto proprio a tale scopo (si rammenta che M., per sua stessa ammissione”- ecco la parte incriminata – “aveva già avuto rapporti sessuali completi e usava la pillola anticoncezionale, dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione)” . Come si vede, tale chiosa, in cui è racchiusa l’espressione che è valsa la gogna mediatica e popolare ai giudicanti, è posta a chiusura di un argomentare più ampio, all’esito del quale si è constatato

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L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLE PROCURE DELLA REPUBBLICA: UNA NECESSITÀ DI COMPRENSIONE E DI REGOLAMENTAZIONE. L’IMPEGNO DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE PER “LA GIUSTIZIA CHE SARÀ”.

di Andrea Cavaliere*–  L’introduzione dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari rappresenta una delle trasformazioni più significative del panorama giuridico contemporaneo. Mentre la Corte di Cassazione ha avviato progetti pionieristici per l’implementazione di sistemi di IA, emerge con urgenza la necessità di estendere questa riflessione alle Procure della Repubblica, uffici cruciali nell’amministrazione della giustizia penale. Il presente articolo analizza i progetti in corso, i principi etici internazionali e le sfide specifiche che l’avvocatura deve affrontare nell’era dell’intelligenza artificiale, sottolineando come la comprensione approfondita di questi sistemi sia necessaria per vigilare sull’uso che ne faranno le Procure e per rivendicare una effettiva parità delle armi tra accusa e difesa nell’impiego della tecnologia nella giustizia.   L’avvento dell’intelligenza artificiale nel sistema giudiziario italiano segna un momento di svolta epocale nell’amministrazione della giustizia. L’intelligenza artificiale può essere un prezioso strumento a supporto dell’attività del giudice, ma non deve mai diventare un suo sostituto. Questa affermazione racchiude la complessità della sfida che il sistema giudiziario italiano si trova ad affrontare: come integrare le potenzialità rivoluzionarie dell’IA mantenendo al contempo i principi fondamentali di umanità, trasparenza e responsabilità che caratterizzano l’amministrazione della giustizia. Il progetto di collaborazione tra il CED della Corte di Cassazione e la Scuola universitaria superiore di Pavia (IUSS), siglato dal Presidente Pietro Curzio e dal Rettore Riccardo Pietrabissa, rappresenta il primo passo concreto verso questa integrazione [1]. Tuttavia, mentre l’attenzione si concentra sulla Suprema Corte, emerge con urgenza la necessità di estendere questa riflessione alle Procure della Repubblica, uffici che svolgono un ruolo cruciale nell’amministrazione della giustizia penale e che potrebbero beneficiare enormemente dall’implementazione responsabile di sistemi di intelligenza artificiale. Le Procure della Repubblica, infatti, si trovano quotidianamente a gestire volumi enormi di dati, documenti e procedimenti che richiedono analisi approfondite e tempestive. L’introduzione di sistemi di IA potrebbe rivoluzionare l’efficienza di questi uffici, ma richiede una comprensione approfondita delle implicazioni tecniche, etiche e giuridiche che tale implementazione comporta. La mancanza di una preparazione adeguata in questo ambito potrebbe portare a implementazioni superficiali o, peggio ancora, a resistenze che impedirebbero di cogliere le opportunità offerte da queste tecnologie innovative. In questo contesto assume particolare rilevanza la ricerca sistematica condotta dall’Unione delle Camere Penali Italiane attraverso i suoi osservatori “Scienza, Processo e Intelligenza Artificiale” e “Acquisizione Dati Giudiziari”. Questa iniziativa rappresenta la prima mappatura organica e strutturata dell’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale presso tutte le Procure della Repubblica del territorio nazionale, condotta attraverso il contatto diretto con tutti i procuratori della repubblica ai quali viene somministrato un questionario dettagliato e compilato in presenza. L’approccio metodologico adottato dall’Unione delle Camere Penali riflette la consapevolezza che una comprensione efficace dell’implementazione dell’IA nelle Procure richiede un’analisi empirica diretta e personalizzata. La compilazione in presenza del questionario garantisce non solo l’accuratezza dei dati raccolti, ma consente anche di acquisire informazioni qualitative sulle esperienze, le sfide e le prospettive dei magistrati requirenti. I dati raccolti attraverso questa ricerca andranno a costituire l’ossatura di un’analisi comprensiva che potrà fornire indicazioni preziose per lo sviluppo di politiche nazionali sull’implementazione responsabile dell’IA nel sistema giudiziario. L’importanza di questa ricerca è amplificata dal fatto che proviene dal mondo dell’avvocatura penale, che rappresenta un osservatorio privilegiato sull’impatto dell’IA sui diritti processuali e sulla qualità della giustizia. La prospettiva della difesa è essenziale per identificare potenziali criticità nell’utilizzo dell’IA che potrebbero non essere immediatamente evidenti dal punto di vista dell’accusa, contribuendo così a creare un quadro più equilibrato e completo delle implicazioni dell’IA per il sistema di giustizia penale. Il tema è estremamente attuale anche alla luce del disegno di legge S. 1146-B, “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, approvato dal Senato il 20 marzo 2025 e modificato dalla Camera il 25 giugno 2025 con approvazione definitiva prevista per settembre 2025 e che promuove l’utilizzo corretto, trasparente e responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare attenzione alla tutela dei diritti fondamentali, all’autonomia e al potere decisionale dell’uomo, alla sicurezza e alla protezione dei dati personali. In particolare sono due gli articoli del disegno di legge sui quali prestare attenzione: la disposizione di cui all’art. 24, comma 5, lett. e), stabilisce che occorre una “regolazione dell’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari nel rispetto delle garanzie inerenti al diritto di difesa e ai dati personali dei terzi, nonché dei principi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza”. Ora, se da un lato è indubbio il valore di un intervento normativo volto a disciplinare l’impiego dell’I.A. nella fase delle indagini preliminari, con particolare attenzione alle garanzie difensive e alle modalità di conduzione delle attività investigative, dall’altro permane il rischio che la regolamentazione si traduca in mere procedure formali. Tali schemi, invece di assicurare effettiva trasparenza, potrebbero finire per produrre risultati opachi, assimilabili a “scatole nere”, privi cioè di un fondamento metodologico scientificamente spiegabile e quindi sottratti a qualsiasi possibilità di verifica e confutazione. E l’art. 15 – Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria che al comma 3 inserisce, in caso di sperimentazione e impiego di sistemi di IA negli uffici giudiziari ordinari e, comunque, in attesa che il Regolamento Europeo venga applicato compiutamente, l’obbligo di ottenere una autorizzazione da parte del Ministero della Giustizia, sentite le autorità di cui all’art. 20 (AGiD e ACN). Si precisa che l’entrata in vigore del Regolamento Europeo si completerà con riferimento a tutte le previsioni (in particolare con riferimento ai sistemi ad alto rischio) entro il 2 agosto 2027. In tal modo si finisce di fatto per legittimare l’utilizzo e la sperimentazione dei sistemi di intelligenza artificiale, con la conseguente necessità, per l’avvocatura, di attivare tutti gli strumenti di controllo, come ad esempio la mappatura già in corso Anche in considerazione della necessità di esplorare, comprendere e anticipare la direzione verso cui si muove la giustizia penale italiana e ciò che dobbiamo attenderci dalla giustizia del futuro – “la Giustizia che sarà” -, diventa indispensabile avere una visione chiara dei progetti già avviati   Il Panorama Attuale: Progetti Pionieristici nel Sistema Giudiziario Italiano Il Progetto CED-IUSS: Un Modello per il Futuro

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CERTEZZA STATALPUNITIVA DEL GIUDICE. LA CULTURA DEL DUBBIO FARMACO PER RISANARE IL PROCESSO ACCUSATORIO

di Roberto Capra* – Il confronto sulla riforma comunemente chiamata “separazione delle carriere” vede, ormai da tempo, radicalizzarsi due fazioni, ognuna convinta della bontà delle proprie argomentazioni. Una riforma di natura costituzionale, destinata per ciò solo a incidere sugli assetti ordinamentali dello Stato e sull’equilibrio dei Poteri può essere osservata, giustificata o avversata, da più di un punto di vista. Il piano del confronto, dell’equilibrio o, meglio, del riequilibrio tra i Poteri dello Stato è quello che sembra agitare ANM e Politica ed è, ovviamente, da tenere nella massima considerazione. Ve ne è però un altro, a mio avviso parimenti necessario, che dimostra come l’esigenza di questa riforma provenga dal “basso”, così come ha efficacemente sintetizzato, in un recente intervento, il professor Ennio Amodio[1]. Dal “basso” non in una scala di valori, ma esclusivamente in una distinzione tra piano “alto” e, dunque, relativo all’architettura costituzionale dei Poteri dello Stato e un piano diverso, e quindi, solo per alternativa, definibile “basso”, in tal modo indicando la sfera di applicazione diretta per il cittadino coinvolto in un processo penale. Ed è il piano “basso” sul quale provare a proporre alcune considerazioni, per offrire spunti di riflessione sul tema, evidenziando come l’appartenenza di giudice e pubblico ministero al medesimo Ordine abbia determinato, progressivamente, lo stravolgimento di alcuni istituti processuali, mettendo seriamente a repentaglio la tenuta del processo accusatorio. Il nostro Legislatore, come noto, con un gestazione durata alcuni decenni, ha individuato nel rito accusatorio lo strumento processuale migliore per arrivare alla migliore verità possibile, attraverso, in estrema sintesi, il contraddittorio nella formazione della prova. Si è ritenuto, dunque, che il prodotto di un confronto tra le parti sia migliore del prodotto dell’accertamento lasciato ad una parte soltanto. L’esame incrociato nelle prove dichiarative, ma non solo, assicura a chi deve giudicare un risultato più attendibile. L’art. 111 della nostra Carta dà copertura costituzionale a tutto questo. Pur non essendo unanimemente condiviso, occorrerebbe mettersi il cuore in pace e accettarlo. Le critiche, come sappiamo, non sono mancate e non mancano, dalle sentenze della Corte Costituzionale del 1992 sino a quanto si ha modo di assistere nei processi di tutti i giorni. Le resistenze maggiori arrivano da parte della magistratura e la ragione, credendo di non sbagliare, deve individuarsi nella permeabilità degli orientamenti culturali tra pubblico ministero e giudice. L’anomala vicinanza tra le due figure processuali ha determinato, infatti, la conservazione nel giudice, sebbene non più inquisitore, di una cultura che possiamo definire “statalpunitiva”, la medesima che appartiene al pubblico ministero, ma che ne condiziona le categorie di pensiero e, dunque, le correlate decisioni. Anche a sua insaputa, anche in buona fede. È così che si è assistito e si assiste all’orientamento di gran parte dei giudicanti che vedono il processo come un percorso, nei fatti troppo lungo e troppo complicato, per porre il sigillo dell’infallibilità alle scelte operate dal “collega di pensiero” pubblico ministero e comunque per poter esercitare la funzione punitiva che lo Stato assegna loro. Non sono queste osservazioni solo dalla portata generale ovvero astratta, anche se gli orientamenti culturali recano in sé profili di condizionamento generale delle umane condotte che poi ritroviamo, ad esempio, nelle scelte di appiattimento decisionale che siamo soliti vedere in sede cautelare. Non sono osservazioni vaghe o teoriche, perché, come avremo modo di osservare a breve, la trasmigrazione e la permeabilità della cultura accusatoria dal pubblico ministero al giudice si è manifestata e si manifesta nell’interpretazione sia di alcuni dei principi cardine del rito sia di alcuni istituti processuali. La convinzione che sta alla base di questo orientamento, radicato a tutti i livelli della giurisdizione e, soprattutto, in sede di legittimità, è determinata dall’idea che, in fondo, gli istituti processuali siano un limite spesso inaccettabile per l’accertamento della vera verità e che, dunque, in ragione di un obiettivo più importante, possano essere stravolti o quantomeno interpretati in modo difforme rispetto alla volontà del Legislatore del 1989. Il principio, frutto della cultura statalpunitiva, che ammanta l’interpretazione di diversi istituti processuali è, come messo in evidenza di recente in un interessante articolo, quello della non dispersione della prova[2]. È un principio che parte della magistratura ritiene dover informare il processo penale, ma che, invece, non si ritrova né nella Carta costituzionale né nelle regole fondanti il rito accusatorio. Non è che non ci si possa confrontare sul punto essendo comprensibile perché la magistratura giudicante, in larga parte, lo ponga come principio orientatore della propria azione, ma tale profilo nasce, a nostro avviso, dalla convinzione che il processo accusatorio e il suo cuore pulsante, vale a dire il contraddittorio nella formazione della prova, non siano effettivamente lo strumento migliore per l’accertamento di un fatto e delle correlate responsabilità, il tutto ammantato, come detto, dal condizionamento delle categorie del pensiero che la cultura statalpunitiva determina in chi è chiamato a giudicare. Le regole del rito accusatorio puro, con il principio dispositivo in testa, possono, talora, portare a pronunce che comunemente potrebbero definirsi “ingiuste”, perché viene lasciata alle parti la gestione della prova e l’errore sul punto, sia dell’accusa che della difesa, può anche determinare una sentenza non convincente rispetto al fatto storico avvenuto. Certo che, se poste a confronto con le regole del rito inquisitorio, laddove sostanzialmente la difesa è pretermessa dalla formazione della prova, il rischio di errore è davvero contenuto. In ogni caso, in qualunque sistema processuale, è fisiologico che vi siano pronunce non corrette rispetto al fatto storico, ma si tratta di ridurre il più possibile tali, inevitabili, situazioni critiche e, in ogni caso, i ragionamenti di sistema devono operare sui grandi numeri e non sul singolo caso. Si deve allora tornare al confronto tra rito accusatorio e rito inquisitorio ed alla scelta, mai digerita realmente da gran parte della magistratura, che il Legislatore, anche costituzionale, ha scientemente operato. La magistratura, soprattutto quella giudicante, si deve arrendere al Legislatore, perché ne va dell’equilibrio tra i Poteri dello Stato da un lato e, dall’altro, della tenuta del rito accusatorio. Nel gioco dei numeri delle decisioni corrette a confronto con

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