
di Avvocato Alice Piperissa e Avvocato Gregorio Viscomi* –
La recente pubblicazione di Benedetto Lattanzi e Valentino Maiome “INNOCENTI – LIBRO BIANCO DELL’INGIUSTA DETENZIONE IN ITALIA”, suggerisce una riflessione intorno all’istituto d’interesse proprio partendo dai numeri.
Il dato quantitativo, tratto da fonti ufficiali, ha infatti il merito di perimetrare il tema oggetto di indagine, sì da coglierne le reali dinamiche.
Lungi dal voler offrire una ricognizione di principi noti, è nostra intenzione, muovendo dai dati ufficiali, esplorare le cause e cercare di comprendere le ragioni che sottendono la parzialità delle risposte, finendo per individuare tre argomenti da offrire al dibattito sul tema.
Il dato numerico è incontroverso. Tra il 2015 e il 2024, nel solo distretto di Catanzaro, lo Stato ha speso in riparazione per ingiusta detenzione € 47.484.795,99; secondo solo a quello reggino. A ciò si aggiunga che il distretto catanzarese è quello con la più alta percentuale di istanze riparatorie presentate e finalizzate ad ottenere adeguato indennizzo alla ingiusta detenzione subita.
È di recente pubblicazione uno specifico studio svolto dall’Unione delle Camere Penali italiane edito in data 25 febbraio 2025 intitolato:
“Report sui dati statistici in relazione all’applicazione delle misure cautelari, percentuali di indennizzo per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p. e risarcimento danni”
L’esito dell’analisi è di particolare interesse, motivo per cui si ricalca stralcio dello scritto:
“[…]dal 2018 ad oggi, 4920 persone sono finite in carcere per sbaglio, come se fossero stati arrestati tutti gli abitanti del comune di Peccioli (PI) e nell’anno 2024, sono 552 le ordinanze di pagamento per riparazione per ingiusta detenzione.
Ciò significa che un intero paese è finito per sbaglio in “galera” ed ha ottenuto una pacca sulla spalla ed un minimo ristoro economico.
La riduzione dei numeri che potrebbe anche apparire riconducibile ad un percorso virtuoso dei nostri tribunali (e sarebbe un sollievo!) si teme possa dipendere invece da un esponenziale aumento dei rigetti delle istanze presentate.
Se passiamo infatti ad analizzare i procedimenti ex art. 314 e ss. sopravvenuti dal 2018 al 2024, i dati forniti dal Ministero vedono negli ultimi tre anni un incremento di ordinanze di accoglimento irrevocabili con un andamento crescente a decorrere dall’anno 2022 (anno che aveva registrato una lieve flessione rispetto al precedente 2021).
L’anno 2024 ha visto il distretto di Catanzaro registrare il maggior numero di accoglimenti irrevocabili per tipologie di motivazioni (101) seguito da Roma (50), Palermo (45) e Bari (42) mentre Ancona ha registrato il minor numero (1).
La media negli anni dal 2018 al 2024 è di 462 accoglimenti definitivi con una percentuale del 72,9% per estraneità delle persone ai fatti contestati a seguito di sentenze di proscioglimento, assoluzione e provvedimenti di archiviazione e del 27,1% a seguito della dichiarazione di illegittimità delle ordinanze cautelari a prescindere dall’esito del procedimento.
Per quanto riguarda le istanze ex art 314 c.p.p. sopravvenute dall’analisi dei dati forniti dal Ministero si rileva un andamento mediamente stabile dei procedimenti dei quali potremmo individuare quattro livelli di accoglimento per i diversi distretti di Corte d’Appello: molto alti (Catanzaro, Reggio Calabria, Roma), alti (Bari, Catania, Milano, Napoli, Palermo), medi (Bologna, Brescia, Caltanissetta, Firenze, Genova, l’Aquila, Lecce, Messina, Potenza, Salerno, Torino), bassi (Ancona, Cagliari, sez. dist. Sassari, Campobasso, sez, dist. Taranto, Perugia, Trento, sez. dist. Bolzano Trento, Venezia)”
Per i procedimenti ex art. 314 c.p.p. definiti i dati forniti dal Ministero offrono un andamento mediamente stabile (con esclusione dell’anno 2020, in termini assoluti inferiore rispetto agli altri anni a causa della pandemia) […]”
I dati sembrerebbero confortanti rilevatori di un intervento statale teso a riconoscere un errore invero inemendabile, minimamente attutito dal danaro.
Non è sempre così.
Basti analizzare la reale causa dell’ingiustizia.
Sul punto, la Giunta UCPI, restituisce numeri sconfortanti:
I dati pubblici sulle operazioni della DDA di Catanzaro dal febbraio 2017 al settembre 2023, riferiti ai soli procedimenti per i quali è già intervenuta almeno una sentenza di primo grado, riportano il numero pari ad 1.121 persone arrestate, delle quali ben 423 assolte, corrispondente ad una percentuale del 37,4%.
“La relazione al Parlamento ex L. 16 aprile 2015, n. 47 sulle “Misure Cautelari Personali e Riparazione per Ingiusta Detenzione” presentata nel gennaio 2025, riporta per gli anni dal 2018 al 2024 una media percentuale annua di persone sottoposte a misure cautelari e poi assolte pari a circa al 10%.
La percentuale di persone arrestate e poi giudicate innocenti nel distretto di Catanzaro è stata, dunque, circa quattro volte superiore alla media nazionale (già preoccupantemente alta).
Sempre attingendo alla citata relazione al Parlamento, si apprende che l’indennizzo medio per un’ingiusta detenzione nel distretto di Catanzaro è di circa 48 mila euro e che in media, solo il 46% delle domande viene accolto e dunque sulla base dei dati forniti da Ministero della Giustizia, si può giungere alla conclusione che gli arresti cui si è fatto riferimento hanno dato, o daranno luogo ad indennizzi per circa 14 milioni di euro.
Il dato è approssimato largamente per difetto, perché all’appello mancano 197 arrestati in maxi operazioni eseguite nel 2023, per i quali non è ancora intervenuta neppure una sentenza di primo grado, nonché tutte le persone private della libertà personale al di fuori di maxi operazioni.
Si tratta di persone distrutte, meno della metà delle quali saranno indennizzate (in minima parte) benché innocenti e l’aspetto economico, rispetto alla tragedia umana prodotta da esistenze travolte da inchieste ingiuste, ha ovviamente, una valenza del tutto marginale, ma è opportuno ricordalo perché aiuta a rendere i termini della oggettiva enormità del fenomeno di una ingiustizia intollerabile”.
Ebbene, lungi dal voler replicare gli studi sugli Errori Giudiziari, solo un ultimo richiamo appare necessario, laddove l’Osservatorio Nazionale per l’Errore Giudiziario presso l’Unione delle Camere Penali Italiane nello studio succitato chiosa sulla fallacia delle investigazioni rilevando che sono state inflitte solo:
“9 sanzioni disciplinari nei confronti di magistrati che hanno commesso errori numericamente superiori come abbiamo appena dimostrato (totale 4.920 arresti ingiusti negli ultimi 7 anni). Il quadro appena descritto non può non richiamare la necessità di una reale separazione tra la figura del PM e del Giudice”.
Ciò scritto, sollecitata una necessaria e fattiva azione finalizzata ad una diversa valutazione delle richieste cautelari, non ci resta che tornare sul tema.
Date le premesse numeriche, affiora un fenomeno tutt’altro che marginale da rapportare alla “scarsezza” codicistica che ne detta presupposti e modalità in due soli articoli del codice di procedura penale – 314 e 315 c.p.p. – tanto da indurre un sempre più frequente intervento dei Giudici di Legittimità, rilevantissimo per la reale delineazione e più corretta applicabilità dell’istituto, invero “di evoluzione giurisprudenziale”.
Sicché il giudizio riparatorio, spesso troppo fluido, può produrre decisioni inaspettate.
Tre i temi dirimenti: l’autonomia del procedimento di riparazione, la colpa grave, le modalità di determinazione del danno.
L’autonomia del procedimento riparatorio rispetto quello di merito, ancorché spiegata solo dalla Corte di Cassazione in quanto mai espressamente normata, consiste nella valutazione ex ante della condotta eventualmente colposa e causativa di cautela svolta dal Giudice riparatorio, diversamente dal giudice di merito, orientato dall’art. 192 c.p.p..
Le condotte ingiustamente cautelate ex art. 314 co. 1 c.p.p. (ingiustizia sostanziale), capita subiscano una innaturale commistione di giudizi; i Giudici della riparazione, riesaminando in autonomia, sovente prendono in prestito le ragioni assolutorie del Giudice di merito (molto di più del Giudice cautelare) senza tuttavia spiegare i rigetti, per la maggior parte motivati dalla sussistenza di una condotta colposa e/o dolosa, sinergica all’applicazione della cautela, dunque giustificativa l’intervento dell’Autorità Giudiziaria.
C’è anche da dire, a “loro discolpa” che troppo generica è la nozione di “colpa” adoperata in tale giudizio, e che involge più volte l’interessamento del Supremo Collegio.
Ebbene, la colpa (grave) trova integrazione allorquando:
“vi è stata una condotta macroscopicamente negligente o imprudente, ovvero trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, sì da realizzare una non voluta, ma sinergica ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso” (Cassazione Penale Sent. Sez. 3 n. 28012 Anno 2022).
Sicché, gli interventi di legittimità si sono dovuti concentrare su tale concetto, scolpendone il significato, invero ancora caliginoso. La Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 43990/2023, udienza del 26 ottobre 2023, ribadisce che:
“il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082)”.
Di conseguenza, le valutazioni dei giudici riparatori, ai fini del riconoscimento del grado di dolo o colpa grave, restano ondivaghe, causando più facile reiezione giudicante.
In conclusione, come è avvenuto per l’ingiustizia formale, anche quella sostanziale ha visto, dall’eccessiva ristrettezza del testo normativo – considerato tassativo – una progressiva dilatazione dovuta all’intervento della giurisprudenza. Epperò, mentre la lettura estensiva consente pure un maggiore (ma vedremo appresso, non completo) allineamento della normativa interna della riparazione per ingiustizia formale a quanto previsto dalla Cedu, e che àncora il diritto alla riparazione a tutte le ipotesi di arresto o detenzione illegittime alla stregua delle regole previste dai precedenti paragrafi dell’art. 5 (cfr processopenaleegiustizia.it “Sulla riparazione per ingiusta detenzione subita in vista dell’estradizione passiva – di Eleonora A.A. Dei Cas”), ciò non può avvenire per l’ingiustizia sostanziale che tratta quindi di situazioni non contemplate dalle citate fonti sovranazionali che, come abbiamo anticipato, prevedono un diritto alla riparazione solo per detenzioni illegittimamente disposte.
Insomma, il disordine è tangibile.
Va da sé che l’imprescindibile progressione della giurisprudenza non lambisce solo l’idea di colpa, bensì ulteriori elementi oggetto di domanda che non sempre vedono i giudici distrettuali adeguarsi al dettato giurisprudenziale, ma continuare nel diniego, a volte immotivato.
Basti considerare il ripetuto mancato riconoscimento del risarcimento del danno, siccome l’interpretazione di alcune fonti di prova.
Quanto al primo, è utile rifarsi Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 49524 Anno 2023:
“La giurisprudenza ha, indi, chiarito che i giudici, nella liquidazione della riparazione, possono fare ricorso al criterio equitativo, in luogo di quello aritmetico, nei casi in cui la perdita della libertà abbia avuto effetti devastanti e le conseguenze famigliari e personali abbiano assunto rilievo preponderante rispetto alla durata della custodia cautelare, con danni che il criterio aritmetico non si presta a indennizzare in maniera soddisfacente (ex multis, Sez. 4 n. 32891 del 10/11/2020, Di Domenico, Rv. 280072; Sez 4 n. 18361 del 11/01/2019, Piccolo, Rv. 276259; Sez 4 n. 3912 del 5/12/2013, dep. 2014, D’Adamo, Rv. 258833). Ne consegue che, ferma restando la cifra massima stabilita dalla legge in euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall’ammontare giornaliero valorizzando lo specifico pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà dimostratasi ingiusta, purché dia conto in maniera puntuale e corretta dei parametri di riferimento e degli elementi da cui emerga un effetto lesivo maggiore, rispetto alle ricorrenti e fisiologiche conseguenze derivanti dalla privazione della libertà (Sez 4 n. 21077 del 01/04/2014, Silletti, Rv 259237). L’effetto lesivo maggiore può essere rappresentato dal danno alla salute, anche sub specie di salute psichica (Sez. 3, n. 15665 del 10/03/2011, Min. Economia e Finanze, Rv. 250004 secondo cui “in materia di riparazione per ingiusta detenzione, le ripercussioni psichiche da quest’ultima derivanti vanno autonomamente indennizzate solo ove diano luogo ad un danno alla salute ossia ad una lesione psichica permanente, diversamente restando ricomprese nella determinazione dell’indennizzo in base al calcolo aritmetico), dal danno economico determinato dalla perdita dell’attività lavorativa e dalla difficoltà di reinserimento Sez. 4 n. 131 del 28/01/1993, Ministro del Tesoro in proc. Grasso Rv. 193382 – 01), dal danno creato dal clamore mediatico (Sez. 4, n. 39773 del 06/06/2019, Spagnoli, Rv. 277510; Sez. 3, n. 17408 del 30/03/2023, Di Martino, Rv. 284496 secondo cui ” ai fini della configurabilità dello “strepitus fori” di cui tener conto nella liquidazione de/l’indennizzo, è necessario che le doglianze fatte valere in ordine alle conseguenze personali siano non solo allegate, ma circostanziate e corroborate da elementi che inducano a ritenere la fondatezza di un rapporto con la carcerazione subita). In coerenza con l’obbligo della motivazione da parte della corte della riparazione in ordine alla determinazione dell’indennizzo in via equitativa, si è affermato che il controllo sulla congruità della somma liquidata è sottratto al giudice di legittimità, che può verificare solo se il giudice abbia logicamente motivato il suo convincimento ed abbia utilizzato criteri non manifestamente arbitrari (Sez. 4 n. 27474 del 02/07/2021, Spedo, Rv. 281513 Sez 4 n. 18361 del 11/01/2019, Piccolo, Rv 276259; Sez 4 n. 10690 del 25/02/2010, Cammarano, Rv 246424)”.
(“Nel caso di specie la Corte, come rilevato dal ricorrente, pur a fonte delle puntuali allegazioni da parte del soggetto istante di danni specifici ulteriori rispetto a quelli fisiologicamente ricollegati alla perdita della libertà personale, si è limitata a determinare l’indennizzo sulla base del solo calcolo aritmetico, senza dare conto delle ragioni per cui gli ulteriori danni maggiori rappresentati non dovessero essere presi in considerazione. In particolare la Corte non si è soffermata, né in positivo, né in negativo sul danno alla salute rappresentato e documentato attraverso relativa documentazione medica, sul danno determinato dallo strepitus fori, a seguito della pubblicizzazione della detenzione, documentato attraverso ritagli di stampa, sul danno determinato dalla difficoltà di reinserimento nel proprio ambiente lavorativo e dei conseguenti riflessi sulla capacità di reddito, documentati dalla documentazione patrimoniale”),
Riguardo all’interpretazione di alcune fonti di prova si veda Cass. Sez. IV n. 2772/2025.
In tale caso, protagonista dell’annullamento è stata una mala interpretazione del contenuto intercettivo: la Corte di Appello negava la richiesta di ingiusta detenzione valorizzando un particolare significato degli interloqui captati riferiti nell’ordinanza, nonostante si trattasse di aspetti già oggetto “della pronunzia assolutoria”; indi gli Ermellini, hanno espresso un principio di diritto in tema di trascrizione delle intercettazioni stabilendo che:
“la mera trascrizione di intercettazioni, non corredata da valutazioni critiche e dall’indicazione delle ragioni per le quali il contenuto delle conversazioni è apprezzato come dimostrativo della fondatezza di una determinata tesi, può essere ritenuta argomentazione idonea nel solo caso in cui la chiarezza delle captazioni e la linearità della vicenda rendano la prova autoevidente”.
Principio che vale senza soluzione di continuità, dunque, anche per i provvedimenti decisori afferenti anche ad istanze di Riparazione per ingiusta detenzione (sia pure in fattispecie non coincidente), evidentemente, anche questo, disatteso.
Definite le maggiori criticità dell’istituto, basterebbe confrontarsi:
- a) intorno all’art. 28 del codice antimafia e all’individuazione del giudice competente a decidere sulla richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione, così distinguendo tra i Giudici del distretto che ebbe a disporre e mantenere la misura cautelare e la Corte chiamata a valutarne gli esiti. In tal senso al meccanismo fissato dall’art. 11 del c.p.p., potrebbe sostituirsi una diversa griglia che interponga una maggiore distanza geografica tra i due distretti; b) intorno ad una coerente applicazione del canone della colpa grave, bisognevole di essere ricondotto a carattere di straordinarietà (si porta come esempio la semplice frequentazione del malavitoso che assurge ad elemento in grado di legittimare l’irrogazione cautelare ingiusta, negando l’indennizzo); c) intorno ad una corretta applicazione della colpa lieve – con inevitabile intervento normativo – il cui riconoscimento soggettivo dovrebbe essere espulso in sede di determinazione dell’importo da liquidare laddove – tale riconoscimento – troppo spesso determina riduzioni incomprensibili di un importo invece oggettivamente dovuto.
Una diversa visione “comportamentale”, infatti, meglio si adatterebbe alla disposizione di cui all’art. 5 CEDU laddove la Corte europea sancisce il diritto alla compensazione in ogni caso di detenzione illegale, prescindendo dalla sussistenza o meno del grado di colpa, ovvero dolo.
In termini, già è intervenuta la Giunta UCPI – Osservatorio sull’Errore Giudiziario – che nel marzo 2024 ha presentato “Proposta di legge modifica dell’art 314 c.p.p., da integrare con le più recenti affermazioni della Suprema Corte sul tema, ampliandone l’applicazione alla fase esecutiva”, sì auspicando allineamento della normativa italiana a quella comunitaria attraverso l’elisione, dal I comma dell’art 314 c.p.p., dell’elemento soggettivo, e l’aggiunta, al II comma dell’art. 314 c.p.p., degli artt. 274 e 275 c.p.p. così consentendo la riparazione per ingiusta detenzione “nelle ipotesi di misura custodiale emessa o mantenuta in assenza o in violazione delle condizioni di cui all’art.274 C.P.P., cioè in carenza di esigenze cautelari e di cui all’art. 275 c.p.p. cioè in violazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura rispetto alle esigenze cautelari ed al fatto di reato”.
In conclusione, riteniamo sarebbe utile una compiuta definizione dell’istituto, da cui derivino applicazioni uniformi, decisioni prevedibili per gli avvocati e soprattutto meno devastanti per chi, già ristretto senza causa o innocente, a prescindere dal ristoro e dalla sua entità, è destinato a restare vittima, essendogli stata negata la libertà senza che ve ne fosse causa.
*Soci Camera Penale “Alfredo Cantàfora” di Catanzaro
