LEGALITÀ E DIRITTO ALLA SALUTE: I DUE PRINCIPI CHE RIDISEGNERANNO IL VOLTO COSTITUZIONALE DELLA PENA PER VIA GIURISPRUDENZIALE

 Note sparse a margine di Trib. Sorv. Torino (ord.), 5 agosto 2025, n. 3394**

di Veronica Manca*

1.Come ormai è tristemente noto, il sistema carcerario italiano è al collasso. Al 31 agosto 2025, i detenuti presenti in carcere erano 63.167 su 51.274 posti disponibili (a cui vanno sottratti i posti inagibili): nelle carceri italiane ci sono perciò + 11.983 detenuti. Numeri preoccupanti se confrontati con quelli che portarono alla sentenza di condanna dell’Italia della Corte europea dei diritti dell’uomo nel lontano 2013 con il leading case Torreggiani e altri c. Italia.

 

2.Vale la pena ricordare che al 31 dicembre 2010, i numeri fotografavano una situazione a dir poco allarmante, con 67.961 detenuti presenti e un tasso di sovraffollamento del 151%: è dovuta intervenire la Corte europea, con la prima condanna nel caso Sulejmanovic ad obbligare lo Stato italiano ad attuare le prime risposte normative a contenuto deflativo; una politica carceraria che nel tempo è risultata efficace e ha portato un complessivo affievolimento di intensità del fenomeno. Nel dicembre 2013, infatti, i detenuti presenti erano scesi a 62.536, con un tasso di sovraffollamento del 131%.

Tuttavia, questo trend positivo ha iniziato a subire pesanti contraccolpi, già a partire dal 2016, con un nuovo aumento del numero delle presenze: da 54.653 del 2016, al 57.608 del 2017, 58.759 del 2018, fino ai 60.769 detenuti presenti nel 2019, all’alba dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Vero è che il sistema ha conosciuto un po’ di respiro nel biennio 2020-2022: basta pensare che dal dicembre 2019 al dicembre 2020 sono diminuite le presenze in carcere di ben -7.190 unità, con 53.637 detenuti e un tasso di sovraffollamento pari al 107%.

Infatti, pur senza quello spirito deflativo delle politiche post Torreggiani e senza quella visione di sistema che sarebbe servita per una modifica organica della disciplina penitenziaria, il legislatore è intervenuto con soluzioni deflative che hanno contributo a mantenere il numero complessivo delle presenze al di sotto della soglia di 55.000 unità. Ciò che, però, ha contribuito maggiormente è stato il combinato di due fattori: da una parte il congelamento degli ingressi in carcere con la sospensione degli ordini di carcerazione da parte degli uffici delle procure, e, dall’altra, l’interpretazione estensiva dei presupposti delle misure alternative funzionale ad una più ampia applicazione possibile da parte della magistratura di sorveglianza.

 

3.Oggi, invece, ci troviamo punto e a capo, di fronte ad una situazione uguale, se non peggiore rispetto a quella pre Torreggiani del 2013.

I dati descrivono un sistema penitenziario gravato dal sovraffollamento come problema diffuso, endemico e strutturale: su 189 istituti penitenziari, 157 hanno un tasso superiore alla media e in moltissimi casi (63 istituti) addirittura superiore al 150%. A maggio 2025, il tasso medio di sovraffollamento supera il 134%.

Anche un occhio inesperto, alla sola lettura dei dati, vedrebbe che il sistema penitenziario è in stato di sofferenza perché riceve più persone di quelle che la sua capienza massima può fare e questo genera per forza un problema; problema che si è ripresentato ciclicamente nel corso del tempo e che solo di fronte a interventi di natura deflativa ha saputo alleviarsi.

Oggi questo problema ha un nome e per l’esattezza 11.983 nomi di persone ristrette in esubero. Persone che ad oggi scontano la pena in condizioni non conformi alla legge, cioè a quell’insieme di norme, principi costituzionali e convenzionali che trovano la propria fonte nella Costituzione e che si sono sviluppati nel corso del tempo grazie all’opera della Corte costituzionale, da un lato, e della Corte europea, dall’altro; un corposissimo legal framework a cui l’Italia aderisce con la sua carta costitutiva e con precisi impegni internazionali e che, prima o poi, in mancanza di soluzioni strutturali, tornerà a rappresentare la base giuridica per un’ennesima condanna dell’Italia sulla scena internazionale. A meno che si voglia negare l’esistenza di queste persone e si voglia continuare a confidare sulla capacità espansiva del sistema (che nel breve periodo non potrebbe darsi neanche in nuove strutture, da costruire o ristrutturare, o, si voglia affidare un intero sistema detentivo a prefabbricati provvisori), è necessario che si ragioni intorno a soluzioni deflative che diventino operative in tutti quei casi in cui il sistema penitenziario vada o rischi di andare in stato di sofferenza.

 

4.E allora da dove partire?

Innumerevoli i contributi della dottrina; ancora maggiori gli sforzi profusi dall’avvocatura associata e dalla magistratura; numerosi per di più gli appelli del terzo settore e delle associazioni da tempo impegnate nel mondo del carcere; unanime la voce di tutti nell’invocare, con urgenza, interventi normativi deflativi, dalla liberazione anticipata speciale fino a provvedimenti di amnistia e indulto parlamentari.  

Parallelo al dibattito “classico” sull’emergenza carcere, sta riprendendo forma una riflessione sulla percorribilità di introdurre nel nostro sistema penale sia in fase cautelare sia in fase esecutiva il meccanismo del c.d. “numero chiuso” e cioè la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva, senza ingresso in istituto, tutte le volte in cui il sistema penitenziario raggiunga la capienza massima prevista dalla legge. Non si tratta di una riflessione così irrazionale e assurda, dato che altri Stati sono stati costretti a farne ricorso proprio per arginare il problema del sovraffollamento carcerario: basta pensare allo Stato della California o alla Germania, anche se per via giurisprudenziale, alla Gran Bretagna o alla Francia, che sono intervenute addirittura con riforme legislative, prevedendo “valvole di sfogo” al sistema in caso di incapacità a ospitare detenuti in condizioni conformi agli standard di legge.

In tale direzione si colloca la proposta di legge presentata in conferenza stampa a Montecitorio dal Deputato Magi, lo scorso luglio, intitolata “Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell’istituto di pena”, diretta a sollecitare il Parlamento a introdurre un meccanismo di salvaguardia che consenta il non ingresso in carcere e l’espiazione della pena in misura alternativa in stato di detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter ord. penit. e seguenti o in base alle eventuali prescrizioni imposte dal giudice.

La proposta di legge mira a proporre una soluzione, necessaria e non più rimandabile, affinché l’esecuzione della pena torni nel quadro dei principi costituzionali e sia rispettosa della dignità umana, del diritto alla salute e del principio di umanità, oltre che della finalità rieducativa.

Il principio di fondo della proposta si coglie appieno già nell’incipit per cui: “Nessuno può essere detenuto per l’esecuzione di una sentenza in un istituto che non abbia un posto letto regolarmente disponibile”; come è prevedibile, poi, si demanda ad un atto esecutivo la regolamentazione dei criteri di legge per l’individuazione della capacità massima del sistema nel suo complesso e quello relativo per ciascun istituto.  

 

5.A prescindere dalla via parlamentare, ciò che più preme mettere in evidenza è la percorribilità di soluzioni interpretative giurisprudenziali che o denuncino la non conformità ai principi costituzionali delle norme già esistenti rivolgendosi alla Corte costituzionale, o che intervengano direttamente con interpretazioni estensive costituzionalmente orientate superando il limite normativo.

Ciò è già accaduto in passato: in materia di esecuzione della pena e principio di legalità, la mente corre immediatamente ai diversi orientamenti che si erano formati a seguito dell’introduzione della legge n. 9 del 2019 (detta anche c.d. “spazzacorrotti”), divisi tra chi ha ritenuto di poter decidere sul caso concreto disapplicando la novella legislativa (con la tecnica del c.d. sindacato diffuso) e chi invece ha ritenuto di investire la Corte costituzionale; come tutti ricordano, questo ricchissimo dibattito ha generato la sentenza n. 32 del 2020, pietra miliare dell’esecuzione penale, con la sua consacrazione a parte della “materia penale” coperta dal principio di legalità di cui all’art. 25, co. 2 Cost.

Anche in questo caso, la Magistratura di Sorveglianza aveva già investito la Corte costituzionale nel 2013, rilevando l’illegittimità dell’art. 147, co. 1 n. 2) c.p. – in materia di differimento facoltativo della pena per motivi di salute – nella parte in cui non consente la sospensione dell’esecuzione in caso di espiazione della pena in condizioni disumane a causa del sovraffollamento carcerario. La questione, come sappiamo, non fu accolta; tuttavia, la Corte costituzionale aveva già espresso la propria posizione sulla necessità di un intervento riformatore che, ad onor del vero, c’è stato. Un intervento che, con tutta evidenza, non è bastato e non può ritenersi da solo sufficiente a risolvere il problema del sovraffollamento: gli innesti dei reclami giurisdizionali di cui agli artt. 35-bis e 35-ter ord. penit., inoltre, non si sono rivelati effettivi e comunque nel corso del tempo hanno perso di effettività (tenuto conto del carico di lavoro della magistratura di sorveglianza e della carenza cronica di risorse sia di cancelleria che di magistrati).

Si prospettano quindi due nuovi profili di illegittimità, in forza dei quali la questione di costituzionalità dell’art. 147, co. 1 n. 2) c.p. (e/o dell’art. 47-ter ord. penit.) assume oggi una rilevanza centrale: (i) l’assenza di una riforma organica della materia e, in particolar modo, l’assenza nell’ordinamento penitenziario di un rimedio ad hoc che funga da valvola del sistema in tutti quei casi di incapacità dello stesso di gestire il flusso di detenuti, nonché (ii) l’ineffettività dei rimedi già presenti e introdotti post Torreggiani sia dal punto di vista sostanziale sia procedurale.

Il ragionamento corre lungo il binario della legalità della pena, cristallizzato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, e vitalizzato dalla giurisprudenza evolutiva della Corte europea dei diritti dell’uomo intorno al parametro 7 CEDU e al concetto più ampio di legalità convenzionale, dai casi Scoppola (n. 2) c. Italia, M. c. Germania, Del Rio Prada c. Spagna, Contrada (n. 3) c. Italia, Viola (n. 2) c. Italia.

Insomma, è una questione di legalità della pena e, più in generale, del sistema, laddove si voglia estendere il ragionamento alla fase cautelare; in realtà, un ragionamento di sistema dovrebbe essere l’unico ammissibile, tenuto conto che il carcere entra nel processo ancor prima del suo inizio e della condizione stessa di imputato, e, non di condannato; i tempi sono maturi per poter sviluppare delle riflessioni di sistema avendo superato ormai da tempo (grazie alla Consulta con sent. n. 32/2020) quella rigida dicotomia tra processo e pena, tra cognizione ed esecuzione, tra sostanza e procedura.

 

6.Su quello stesso binario di legalità, segue un altro ragionamento e cioè quello di connettere il principio della legalità della pena al diritto alla salute. Anche volendo negare una diretta correlazione tra suicidi, autolesionismo, disagio psichico e sovraffollamento carcerario, non si possono ignorare i dati. Prendendo ad esempio il 2024, ci sono stati 91 suicidi, 2.035 tentati suicidi, 12.544 atti di autolesionismo, 5.532 atti di aggressione; tutti i suicidi sono avvenuti per impiccamento; il 77% in sezioni a custodia chiusa; il 46% in stato di custodia cautelare in carcere; il 54% nei primi mesi di detenzione; nei 54 istituti in cui è avvenuto l’evento, 51 erano sovraffollati, e così via via.

È evidente, quindi, che in carcere non si sta bene e i suicidi sono solo una delle tante, più microscopiche e drammatiche spie di un più grave e profondo problema del sistema. Come può infatti un sistema garantire, tra le altre cose, il diritto alla salute se le condizioni di detenzione non sono conformi a legge?

Non può, a rischio di generare “un surplus di sofferenza e disagio in soggetti affetti da serie patologie, che potrebbe essere evitato – o, quantomeno, significativamente alleviato – da una misura alternativa”.

Questo un passaggio della motivazione dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino nell’ordinanza n. 3394/25 dd. 5 agosto 2025 che ha colto nel segno il punto della questione.

Il caso, già commentato in altre riviste, riguardava un detenuto con un fine pena di poco inferiore ai due anni residui, affetto da diverse patologie non invalidanti, né incompatibili di per sé con lo stato di detenzione. La misura richiesta era quella di cui all’art. 47-ter, co. 1 lett. c) ord. penit. della detenzione domiciliare che presuppone costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; diversa dunque da quella di cui al co. 1-ter dell’art. 47-ter ord. penit., detta anche detenzione domiciliare c.d. in “deroga o umanitaria” che viene di norma concessa in luogo del differimento facoltativo della pena di cui all’art. 147, co. 1 n. 2) c.p. in tutti quei casi in cui l’infermità fisica (o anche psichica) sia talmente grave da non consentire la prosecuzione della pena; i presupposti applicativi sono diversi, come diversa è la gravità della patologia a fondamento della richiesta.

Il Tribunale di Sorveglianza ha quindi accolto la richiesta – su rigetto del Magistrato – nonostante non vi fosse incompatibilità tra le condizioni di salute e lo stato di detenzione e nonostante il quadro clinico non fosse così grave da necessitare una decisione inquadrata nelle norme più favorevoli del differimento o della detenzione ex 47-ter, co. 1-ter ord. penit. Ciò che ha determinato il Collegio nel decidere positivamente è stato il sovraffollamento e la sua diretta incidenza sul diritto alla salute del detenuto, giustificando “un’interpretazione estensiva dell’art. 47-ter, co. 1 lett. c) ord. penit. conforme ai principi costituzionali di tutela della salute e umanità dell’esecuzione della pena”. Infatti, il carcere non riesce a garantire pienamente il diritto alla salute senza dispiegare “un impegno straordinario di risorse – anche sotto il profilo della polizia penitenziaria impegnato per accompagnare i detenuti ad effettuare le visite mediche presso strutture sanitarie esterne – risorse [che], allo stato, [sono] oggettivamente carenti, [e] che possono essere recuperate soltanto sottraendole ad altri incarichi”.

 

7.Quest’ordinanza è di pregio perché rappresenta un precedente da collaudare per un’interpretazione estensiva costituzionalmente orientata – si crede – non solo dell’art. 47-ter, co. 1 lett. c) ord. penit., ma anche e tanto più degli artt. 147, co. 1 n. 2) c.p. e 47-ter, co. 1-ter ord. penit. (tanto più è grave l’infermità tanto più questo ragionamento dovrebbe trovare applicazione).

Ma non solo. Tale orientamento dovrebbe farsi strada anche tra le disposizioni del testo unico sugli stupefacenti e per tutte quelle situazioni concrete in cui, a prescindere dal tipo di misura richiesta, il sovraffollamento causi o rischi di causare un peggioramento delle condizioni di salute del detenuto.

Ragionando in tal modo, la via della Corte costituzionale potrebbe anche non rivelarsi necessaria; se infatti si legasse il sovraffollamento alla sola tutela del diritto alla salute, allora basterebbe che la magistratura interpretasse in modo conforme a tale precedente tutte le disposizioni sulle misure alternative già esistenti, specie quelle per motivi di salute.

Si crede, tuttavia, imprescindibile l’intervento della Corte costituzionale per assicurare uniformità di applicazione ad un istituto di fatto di creazione giurisprudenziale: laddove la questione venisse infatti legata al diritto alla salute è evidente che le disposizioni già esistenti e più affini ad essere interpolate sarebbero quelle di cui agli artt. 147, co. 1 n. 2 c.p. e 47-ter, co. 1-ter ord. penit., o, più in generale, 47-ter ord. penit. Se, invece, il diritto alla salute venisse considerato come uno tra i diversi parametri di costituzionalità coinvolti nel bilanciamento (tra il principio di dignità, umanità della pena, rieducazione, ecc.), e la questione venisse proposta in termini più ampi sotto l’alveo del principio di legalità, allora un’altra disposizione congeniale potrebbe essere anche quella di cui all’art. 656, co. 5 c.p.p., restando fermo il fatto che, in ogni caso, il Legislatore dovrebbe intervenire per mettere a sistema anche le disposizioni in materia di misure cautelari e per regolare più nel dettaglio gli aspetti tecnici.

In ogni caso, che si guardi alla proposta di legge sul c.d. “numero chiuso” sia che si confidi in altre e numerose ordinanze costituzionalmente orientate da parte della Magistratura di Sorveglianza, il problema del sovraffollamento va risolto e in questo senso una prima via è stata tracciata.

La meta è ancora lontanissima, ma la strada merita di essere percorsa in nome di quella cultura costituzionale di garanzie che, anche se minoritaria, è e rimarrà universale; il patrimonio della legalità infatti non è solo la forma che tutela il reo, ma è la sostanza della libertà di tutti

 

* Avvocato del Foro di Trento

 

**APPROFONDIMENTO: ordinanza sovraffollamento

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