sistema penale

È ANCORA POSSIBILE IL DIRITTO PENALE?

di Giuseppe Losappio*– 1. Diritti dell’uomo, stato di diritto, democrazia e sistema penale sono reciprocamente legati da nessi profondi e ineludibili, più o meno evidenti e decifrabili ma anche ambigui. Palese, univoca e chiaramente leggibile è la connessione con i diritti dell’uomo e la democrazia. Evoluzione, regressi e crisi di ciascuno di questi elementi segnano l’evoluzione, i regressi e le crisi dell’altro. Il diritto penale di una democrazia in buona salute tende a garantire (e realizzare) i diritti umani in misura maggiore rispetto a quello di una democrazia non altrettanto “sana e vitale”. Per converso un sistema penale contrassegnato da violazioni non marginali ed episodiche degli human right è indizio inequivocabile di una democrazia in sofferenza. Meno “trasparente” è la relazione con lo stato di diritto, nell’accezione originaria e minimale di sistema politico retto dalla supremazia della “legge” (del parlamento) che confina e delimita il potere dello stato disarticolandolo in poteri differenti, entro certi limiti autonomi. Anche la costituzionalizzazione del modello, nonostante rilevantissimi progressi, sotto molteplici profili (il vuoto di contenuti e di fini della legalità in senso formale, soprattutto), non ha risolto le ambiguità né assicurato una chiarificazione, anche solo tendenzialmente definitiva. Come ricorda Giovanni Fiandaca, la duplice valenza della riserva di legge (garanzia e legittimazione) «non presuppone una democrazia qualsivoglia, assunta in un senso molto generico e indifferenziato; implica, piuttosto, il riferimento ad un certo modello di democrazia»[1], un modello “ricco” ed esigente, nel quale le scelte in materia penale sono condivise o comunque discusse con l’opposizione e persino con gli stakeholder della “società civile”. Bisogna essere cauti e non lasciarsi irretire dal “perfezionismo democratico” [2]. La democrazia resta la peggiore forma di governo eccetto tutte le altre, come avrebbe detto Winston Churchill[3]. Allo stesso modo – sarà ovvio ma non guasta ripeterlo – è sempre meglio lo stato di diritto dello stato di polizia, la riserva di legge del potere di introdurre reati o pene mediante decreto governativo o, peggio, ministeriale. Ciò posto, il compito della letteratura penalistica di «continuare, senza tentennamenti, a individuare e denunciare i fattori di degenerazione del sistema e il tradimento dell’ideologia costituzionale»[4] impone di osservare che nella democrazia (penale) meramente maggioritaria, la forza del potere di limitare i diritti tende ad essere più forte della forza dei diritti di limitare il potere. Nemmeno un costituzionalismo infiltrato (ex art. 117 Cost.) o, comunque, sostenuto dalle fonti regionali (es. la CEDU) o internazionali (es. la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo) è sufficiente. La «blindatura» sotto questo profilo resta alquanto «lacunosa»[5]. Così è ben possibile che manifestazioni di politica criminale autoritarie e persino totalitarie non presentino «una sicura illegittimità argomentabile in sede costituzionale»[6] come dimostra l’esperienza degli ultimi 15 anni di crisi dei diritti umani e della democrazia. La corrispondente regressione del diritto penale verso una dimensione francamente illiberale è avvenuta senza che la forma dello stato di diritto subisse scossoni (almeno in apparenza). Vuol dire che la crisi del sistema penale non corrisponde alla crisi dello stato di diritto ma alla crisi dei diritti umani (§ 2) e della democrazia (§ 3), ovvero, che un sistema penale illiberale può anche convivere con quella lettura minimale dello stato di diritto che imbriglia la democrazia nella pericolosa illusione del one more vote power, mentre è inconciliabile con una democrazia intrisa negli human right.   2. Salvo che si ceda ad un atteggiamento di pessimismo qualunquista e superficiale, non si può certo negare che il bilancio dei diritti dell’uomo della democrazia sia complesso, chiaroscurale ma non privo di sorprendenti conquiste. Pensiamo ai successi, fallimenti e limiti delle Corti internazionali e di una giurisdizione universale, pur realizzata benché in modo parziale, disomogeneo e molto diseguale. E non è tutto. È altrettanto innegabile che in molti stati, dal dopoguerra ad oggi, il diritto penale sia evoluto nel segno della mitezza e degli human right. Ciò non toglie che “l’età dei diritti”[7], dopo gli ossimori dell’ingerenza umanitaria e i fallimentari tentativi di esportazione armata, oggi, sembra alle nostre spalle. I trend della storia alludono ad altre direzioni. Con misurato spirito critico, Norberto Bobbio, in un primo momento, osservò che il “vero” problema dei diritti umani non è tanto quello di giustificarli quanto quello di proteggerli; successivamente la considerazione di questo problema non filosofico, ma politico[8] cedette il passo alla desolata osservazione di un avvenire più annunciato che realizzato, di proclamazioni altisonanti in contrasto con la realtà della sistematica ed endemica violazione quasi ovunque di quelle dichiarazioni. I tre pilastri della Rivoluzione francese sui quali si fondava la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen  – la Libertà, l’Uguaglianza e la Fraternità – si sono ridotti ad “uno e mezzo” con tutto quello che ne consegue: «la libertà e solo una parte dell’uguaglianza, intesa come semplice uguaglianza formale e astratta di fronte alla legge»[9]. Non si è mai interrotto il loop di immagini – con il quale Bobbio si congedò dalla riflessione su questo tema – di «mucchi di cadaveri abbandonati, intere popolazioni cacciate dalle loro case, lacere e affamate, bambini macilenti con le occhiaie fuori dalla testa che non hanno mai sorriso, e non riescono a sorridere prima della morte precoce»[x].   3. Nella premessa alla prima edizione (1984) della raccolta di scritti, Il futuro della democrazia, lo stesso Bobbio osservava l’orizzonte con uno sguardo di cauto (e sia pure contingente) ottimismo: come nel passato, la «democrazia non gode nel mondo di ottima salute» ma «non è sull’orlo della tomba»; anzi «alcune dittature, sopravvissute alla catastrofe della guerra, si sono trasformate in democrazia», il «mondo sovietico è scosso da fremiti democratici», nessuna delle democrazie occidentali è seriamente minacciata «da movimenti fascisti». Nell’edizione successiva del 1991 il mood è lo stesso. Vengono registrati, ancora una volta, gli slanci democratici dell’U.R.S.S., i processi di democratizzazione dei paesi un tempo satelliti di Mosca, e oltre atlantico, la caduta di «dittature militari apparentemente solide»[xi]. Bobbio non arrischia prognosi de futuro[xii] ma individua una serie di parametri per monitorare e diagnosticare la realtà: la necessità di bilanciare il fondamento in una «concezione individualistica

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IL CREPUSCOLO DEL DIRITTO PENALE LIBERALE “COSTITUZIONALMENTE ORIENTATO”: UN PROCESSO REVERSIBILE?

di Adelmo Manna*– Sommario: 1.  Introduzione: dalla retribuzione alla prevenzione. 2. Il diritto penale “costituzionalmente orientato”. 3. I profili maggiormente critici della legge sicurezza. 4. La lontananza siderale dell’attuale politica criminale anche da ogni, pur larvata, prospettiva “abolizionista”, in particolare della pena carceraria, anche mediante la sostituzione con sanzioni derivanti dal diritto penale comparato. 5. La reazione della giurisprudenza alla legge sicurezza, in particolare con l’ampia e dettagliata relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione. 6. La questione relativa all’introduzione del delitto di femminicidio, ove si assiste ad uno iato fra accademia e avvocatura da un lato, e la politica nel suo complesso dall’altro. 7. Conclusioni   1.Introduzione: dalla retribuzione alla prevenzione Nell’ambito della prospettiva di varare il piano carceri, da parte del Governo attualmente in carica, la premier Giorgia Meloni, in un video messaggio, ha, fra l’altro, sottolineato che “in passato si adeguavano i reati al numero di posti disponibili nelle carceri, mentre noi riteniamo che uno Stato giusto debba adeguare la capienza delle carceri al numero di persone che devono scontare una pena. Quindi – conclude – finalmente certezza della pena”[1]. Soprattutto da quest’ultimo rilievo, emerge chiaramente che la politica criminale dell’attuale Governo si basa, per l’appunto, sulla certezza della pena, ovvero sulla c.d. retribuzione, che, come è noto, non è altro che una razionalizzazione dell’antica legge del taglione, ovverosia “occhio per occhio, dente per dente” oppure in una prospettiva di carattere cattolico, “ob malum actionis, malum passionis”[2]. Tanto ciò è vero che, laddove si affermi che uno Stato debba adeguare la capienza delle carceri al numero di persone che devono scontare una pena, sta proprio a significare, almeno a nostro giudizio, che l’essenza della pena carceraria, per la premier attualmente in carica è, per l’appunto, la retribuzione. Con ciò, però, entra inevitabilmente in crisi la concezione del diritto penale liberale risalente a Cesare Beccaria[3]. Il teorema generale che chiude, infatti, l’opera celeberrima del Beccaria così stabilisce: “Perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev’essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a’ delitti, dettate dalle leggi”. Il Beccaria, autore del diritto penale illuminista, si muove, sotto questo profilo, nell’ambito di una concezione del diritto penale in cui, invece, risalta la funzione preventiva anziché retributiva dello stesso, in una prospettiva assai moderna, giacché questo sistema teorico costituisce il primo passo verso una visione “laica” del diritto penale. Su analoga linea si pone successivamente il pensiero di Anselm von Feuerbach, che infatti si fa apprezzare anche per una compiuta teorizzazione della funzione di prevenzione generale della pena, nel senso che la minaccia della pena servirebbe ad esercitare un effetto di coazione psicologica sui consociati, tale dal distoglierli dal commettere reati[4].   2.Il diritto penale “costituzionalmente orientato” Come può facilmente arguirsi, la politica criminale dell’attuale Governo si caratterizza, invece, per una prospettiva del tutto diversa, che nemmeno ha a che fare con il diritto penale “costituzionalmente orientato”, risalente, come è a tutti noto, al grande Franco Bricola[5], che teorizzava addirittura che l’intervento del diritto penale sarebbe legittimato solo nei confronti di beni giuridici esplicitamente o anche solo implicitamente, tutelati dalla Carta costituzionale. Quest’ultima teorizzazione possedeva, tuttavia, il limite di richiedere alla Corte costituzionale di dichiarare illegittima una norma penale, laddove avesse tutelato un bene giuridico sprovvisto di ascendenza costituzionale, ma in tal modo si sarebbe richiesto alla Corte medesima un’invasione nella sfera parlamentare e quindi inevitabilmente una messa in pericolo del principio della divisione dei poteri di montesquieiana memoria[6]. Ciò nonostante, l’approccio al diritto penale costituzionalmente orientato caratterizzerà il diritto penale italiano dagli anni ’70 dello scorso secolo fino ai giorni nostri, nel senso di vincolare il legislatore, il giudice e l’esegeta ad una interpretazione, appunto, “costituzionalmente orientata”. Ciò varrà sia da un punto di vista della ricostruzione del fatto di reato, orientata alla applicazione del principio di stretta legalità e dei suoi sub-principi, di cui all’art. 25, comma 2, Cost., sia nella prospettazione della teoria della pena, ove il riferimento sia al “senso di umanità” che al principio rieducativo, più modernamente inteso come principio di risocializzazione, pone indubbiamente la pena detentiva come extrema ratio, che caratterizza, peraltro, più in generale, lo stesso diritto penale dall’epoca di von Liszt[7].   3.I profili maggiormente critici della legge sicurezza Orbene, l’attuale legislazione in materia penalistica dell’attuale Governo, a partire dal decreto rave party, per continuare con il decreto Caivano e per giungere sino alla c.d. legge sicurezza, non solo utilizza la decretazione di necessità ed urgenza che, però, difficilmente si riescono a rinvenire nella concreta prassi, in tal modo esautorando, tuttavia, la funzione parlamentare, come, da ultimo, è avvenuto appunto con la legge sicurezza, che doveva essere emanata dal Parlamento, ma poi si preferì utilizzare il decreto legge per asserite ragioni di necessità ed urgenza, peraltro mai dimostrate. Ciò che, tuttavia, ci preme, più in particolare, evidenziare è il fatto che con precipuo riguardo alla c.d. legge sicurezza, si assiste alla incriminazione non già di “fatti di reato”, ma di “modi di essere” della persona, in tal modo mettendo in crisi il principio, di ordine liberale, del diritto penale del fatto, risalente al “capo scuola” del diritto penale moderno, ovverosia Giacomo Delitala[8]. Assistiamo, infatti, in particolare, alla incriminazione della c.d. resistenza passiva, sia nelle carceri, che nei Cpr, che non solo viola l’art. 21 Cost., ma non esprime un fatto di reato in senso proprio, come invece avveniva nel codice penale del 1930, ove la resistenza a pubblico ufficiale è tuttora punita se commessa “con violenza o minaccia”. La questione, a nostro avviso, si complica anche con riferimento al profilo della detenzione, perché, in riforma dell’art. 146 del codice penale, diventa obbligatorio il ricovero in un istituto carcerario anche di una donna incinta, oppure che ha partorito un figlio fino a un anno, perché, se l’infante ha l’età da uno a tre anni, madre e figlio vengono destinati ad un “istituto a custodia attenuata”. Non v’è però chi non veda come tale nuova disciplina –

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