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LEGALITÀ E DIRITTO ALLA SALUTE: I DUE PRINCIPI CHE RIDISEGNERANNO IL VOLTO COSTITUZIONALE DELLA PENA PER VIA GIURISPRUDENZIALE

 Note sparse a margine di Trib. Sorv. Torino (ord.), 5 agosto 2025, n. 3394** di Veronica Manca* 1.Come ormai è tristemente noto, il sistema carcerario italiano è al collasso. Al 31 agosto 2025, i detenuti presenti in carcere erano 63.167 su 51.274 posti disponibili (a cui vanno sottratti i posti inagibili): nelle carceri italiane ci sono perciò + 11.983 detenuti. Numeri preoccupanti se confrontati con quelli che portarono alla sentenza di condanna dell’Italia della Corte europea dei diritti dell’uomo nel lontano 2013 con il leading case Torreggiani e altri c. Italia.   2.Vale la pena ricordare che al 31 dicembre 2010, i numeri fotografavano una situazione a dir poco allarmante, con 67.961 detenuti presenti e un tasso di sovraffollamento del 151%: è dovuta intervenire la Corte europea, con la prima condanna nel caso Sulejmanovic ad obbligare lo Stato italiano ad attuare le prime risposte normative a contenuto deflativo; una politica carceraria che nel tempo è risultata efficace e ha portato un complessivo affievolimento di intensità del fenomeno. Nel dicembre 2013, infatti, i detenuti presenti erano scesi a 62.536, con un tasso di sovraffollamento del 131%. Tuttavia, questo trend positivo ha iniziato a subire pesanti contraccolpi, già a partire dal 2016, con un nuovo aumento del numero delle presenze: da 54.653 del 2016, al 57.608 del 2017, 58.759 del 2018, fino ai 60.769 detenuti presenti nel 2019, all’alba dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Vero è che il sistema ha conosciuto un po’ di respiro nel biennio 2020-2022: basta pensare che dal dicembre 2019 al dicembre 2020 sono diminuite le presenze in carcere di ben -7.190 unità, con 53.637 detenuti e un tasso di sovraffollamento pari al 107%. Infatti, pur senza quello spirito deflativo delle politiche post Torreggiani e senza quella visione di sistema che sarebbe servita per una modifica organica della disciplina penitenziaria, il legislatore è intervenuto con soluzioni deflative che hanno contributo a mantenere il numero complessivo delle presenze al di sotto della soglia di 55.000 unità. Ciò che, però, ha contribuito maggiormente è stato il combinato di due fattori: da una parte il congelamento degli ingressi in carcere con la sospensione degli ordini di carcerazione da parte degli uffici delle procure, e, dall’altra, l’interpretazione estensiva dei presupposti delle misure alternative funzionale ad una più ampia applicazione possibile da parte della magistratura di sorveglianza.   3.Oggi, invece, ci troviamo punto e a capo, di fronte ad una situazione uguale, se non peggiore rispetto a quella pre Torreggiani del 2013. I dati descrivono un sistema penitenziario gravato dal sovraffollamento come problema diffuso, endemico e strutturale: su 189 istituti penitenziari, 157 hanno un tasso superiore alla media e in moltissimi casi (63 istituti) addirittura superiore al 150%. A maggio 2025, il tasso medio di sovraffollamento supera il 134%. Anche un occhio inesperto, alla sola lettura dei dati, vedrebbe che il sistema penitenziario è in stato di sofferenza perché riceve più persone di quelle che la sua capienza massima può fare e questo genera per forza un problema; problema che si è ripresentato ciclicamente nel corso del tempo e che solo di fronte a interventi di natura deflativa ha saputo alleviarsi. Oggi questo problema ha un nome e per l’esattezza 11.983 nomi di persone ristrette in esubero. Persone che ad oggi scontano la pena in condizioni non conformi alla legge, cioè a quell’insieme di norme, principi costituzionali e convenzionali che trovano la propria fonte nella Costituzione e che si sono sviluppati nel corso del tempo grazie all’opera della Corte costituzionale, da un lato, e della Corte europea, dall’altro; un corposissimo legal framework a cui l’Italia aderisce con la sua carta costitutiva e con precisi impegni internazionali e che, prima o poi, in mancanza di soluzioni strutturali, tornerà a rappresentare la base giuridica per un’ennesima condanna dell’Italia sulla scena internazionale. A meno che si voglia negare l’esistenza di queste persone e si voglia continuare a confidare sulla capacità espansiva del sistema (che nel breve periodo non potrebbe darsi neanche in nuove strutture, da costruire o ristrutturare, o, si voglia affidare un intero sistema detentivo a prefabbricati provvisori), è necessario che si ragioni intorno a soluzioni deflative che diventino operative in tutti quei casi in cui il sistema penitenziario vada o rischi di andare in stato di sofferenza.   4.E allora da dove partire? Innumerevoli i contributi della dottrina; ancora maggiori gli sforzi profusi dall’avvocatura associata e dalla magistratura; numerosi per di più gli appelli del terzo settore e delle associazioni da tempo impegnate nel mondo del carcere; unanime la voce di tutti nell’invocare, con urgenza, interventi normativi deflativi, dalla liberazione anticipata speciale fino a provvedimenti di amnistia e indulto parlamentari.   Parallelo al dibattito “classico” sull’emergenza carcere, sta riprendendo forma una riflessione sulla percorribilità di introdurre nel nostro sistema penale sia in fase cautelare sia in fase esecutiva il meccanismo del c.d. “numero chiuso” e cioè la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva, senza ingresso in istituto, tutte le volte in cui il sistema penitenziario raggiunga la capienza massima prevista dalla legge. Non si tratta di una riflessione così irrazionale e assurda, dato che altri Stati sono stati costretti a farne ricorso proprio per arginare il problema del sovraffollamento carcerario: basta pensare allo Stato della California o alla Germania, anche se per via giurisprudenziale, alla Gran Bretagna o alla Francia, che sono intervenute addirittura con riforme legislative, prevedendo “valvole di sfogo” al sistema in caso di incapacità a ospitare detenuti in condizioni conformi agli standard di legge. In tale direzione si colloca la proposta di legge presentata in conferenza stampa a Montecitorio dal Deputato Magi, lo scorso luglio, intitolata “Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell’istituto di pena”, diretta a sollecitare il Parlamento a introdurre un meccanismo di salvaguardia che consenta il non ingresso in carcere e l’espiazione della pena in misura alternativa in stato di detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter ord. penit. e seguenti o in base alle eventuali prescrizioni imposte dal giudice. La proposta di legge mira a proporre una soluzione, necessaria e non più rimandabile, affinché

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L’IRREVERSIBILE SQUILIBRIO TRA I POTERI DELLO STATO

di Gian Domenico Caiazza* «Chiunque abbia potere è portato ad abusarne; egli arriva sin dove non trova limiti (…) Perché non si possa abusare del potere occorre che il potere arresti il potere». Così Montesquieu ragionava, nel 1748, nel porre a fondamento della idea moderna di Stato democratico il principio della separazione dei poteri. Ecco allora che il potere legislativo «fa delle leggi per sempre o per qualche tempo, e corregge o abroga quelle esistenti»; il potere esecutivo «fa la pace o la guerra, invia o riceve delle ambascerie, stabilisce la sicurezza, previene le invasioni»; il potere giudiziario, infine, “bouche de la lois”, «punisce i delitti o giudica le liti dei privati». Naturalmente le idee evolvono, si adeguano alle mutazioni sociali e politiche, ma il principio della separazione dei poteri, della limitazione reciproca tra di essi, resta il caposaldo, direi la precondizione di sopravvivenza del sistema democratico. Regolarmente, dove esso è messo in discussione, si teme per la sorte stessa della democrazia. Le cronache statunitensi di queste prime settimane di Presidenza Trump, ad esempio, ne sono la dimostrazione lampante ed allarmante, con un potere esecutivo (il Presidente) che forza e scavalca sia il potere legislativo (con la adozione di centinaia di “ordini esecutivi”), sia quello giudiziario (addirittura ignorando statuizioni non gradite e non condivise della Suprema Corte). In casa nostra, sebbene con forme del tutto diverse, l’equilibrio è saltato nei primi anni ’90, e non c’è più verso di recuperarlo. È bastata una indagine giudiziaria sulla certamente assai diffusa corruzione del potere politico, accompagnata da un formidabile consenso popolare e da una irresponsabile, acritica copertura mediatica, per attribuire all’ordine giudiziario magistratuale un potere di condizionamento e di interdizione verso gli altri due poteri che non ha equivalenti in nessun altro sistema democratico. L’immagine simbolo, lo ricordiamo tutti, fu quella dei magistrati del pool milanese in TV che affermano la necessità che un legittimo provvedimento di un governo democraticamente eletto, giusto o sbagliato che fosse non importa, venisse ritirato perché da essi non condiviso, ottenendone la revoca a furor di popolo. Un atto – a prescindere dalle intenzioni di chi lo realizzò – tecnicamente eversivo, che ha segnato in modo irreversibile l’equilibrio tra poteri dello Stato nel nostro Paese. Perfino in questi mesi, nei quali una solida maggioranza parlamentare sembrerebbe (il condizionale è d’obbligo) determinata a portare a termine la più avversata (dalla magistratura) riforma dell’ordinamento giudiziario nella storia Repubblicana, i segni della debolezza del potere politico, intimorito e condizionato dal potere giudiziario, ci giungono copiosi. È di pochi giorni fa la sorprendente iniziativa, assunta direttamente dalla presidente Giorgia Meloni, di fermare l’iter della proposta di legge di istituzione della giornata in onore delle vittime degli errori giudiziari, individuata nella simbolica data del 17 giugno, quella nella quale fu arrestato Enzo Tortora nell’ormai lontano 1983. Le cronache riferiscono la testualità della motivazione addotta dalla Presidente del Consiglio: «Non diamo altri pretesti ai giudici fino alla approvazione della riforma sulla separazione delle carriere». Dietro le apparenze di una decisione dettata da realismo strategico, di chi intenda in questo modo rendere più agevole la strada di quella fondamentale riforma costituzionale, si affaccia in realtà, nitidissima, la impressionante fotografia del patologico rapporto tra potere politico e potere giudiziario in Italia. Da un lato, infatti, non esiste alcun nesso logicamente plausibile tra questa riforma costituzionale e quella proposta di legge sulle vittime degli errori giudiziari; dall’altro, non si comprende esattamente quale pretesto potrebbe mai cogliere un soggetto – la magistratura associata – che non ha (non dovrebbe avere!) né titoli né ragioni per interloquire su una simile iniziativa politica. Il fatto che l’ANM abbia subito manifestato a proposito di essa le proprie obiezioni critiche, con motivazioni peraltro assai discutibili, non si comprende in qual modo potrebbe incidere sul percorso della riforma ordinamentale, anche nella prospettiva della quasi certa campagna referendaria successiva alla sua auspicabile approvazione. Nelle intenzioni, la Presidente Meloni vuole prevenire argomenti polemici, intesi a rafforzare, da parte delle toghe, l’idea di una maggioranza politica ispirata da sentimenti di ostilità nei confronti della Magistratura. Ma è proprio questo il punto. Le vittime di un errore giudiziario sono tali in forza di una valutazione operata dalla stessa magistratura, che riconosce l’errore giudiziario, o la ingiusta detenzione, all’esito di un procedimento che essa stessa gestisce in modo sovrano, ed in assoluta autonomia e indipendenza. Errori giudiziari ed ingiuste detenzioni sono definiti tali non dalla politica, con arbitrarie valutazioni polemiche, ma dai giudici della Repubblica, con sentenze definitive pronunziate in nome del popolo italiano. La scelta dello Stato di esprimere, con una giornata celebrativa annuale, la propria rammaricata vicinanza a chi ha subito una così grave ingiustizia, è una scelta schiettamente politica, sulla quale la magistratura, in un normale e non alterato sistema di divisione dei poteri, non avrebbe titolo alcuno per manifestare riserve o, peggio ancora, risentimento. D’altronde, la speciosa critica avanzata da ANM, secondo la quale si dovrebbe allora celebrare anche la giornata per le vittime -fu fatto questo esempio- della malasanità (le quali però, diversamente che per gli errori giudiziari, ne vedono puniti i responsabili!) dà proprio il segno di quanto sia deteriorato quel delicato equilibrio costituzionale. Da un lato il potere giudiziario pretende, come se fosse la cosa più normale del mondo, di svolgere una funzione di interdizione critica e quasi sindacale su qualsiasi iniziativa legislativa che possa anche solo richiamare l’attenzione sugli esiti e sulla qualità dell’esercizio della giurisdizione, assumendo alla stregua di una indebita aggressione qualsiasi  valutazione ad essa non gradita; dall’altro, la politica riconosce, nei fatti, pieno fondamento a questa assurda pretesa, mostrando anzi di temerne le conseguenze, e confessando così, nel modo più clamoroso e sorprendente, la propria soggezione verso il potere giudiziario, ed in definitiva la sua disarmata debolezza. Che non scopriamo certo adesso, ma che francamente mai avremmo immaginato potesse spingersi a tanto. *Past President UCPI – Direttore PQM (Editoriale pubblicato in Ante Litteram 1-aprile 2025)

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