IN QUANTO DONNA?

di Michele Passione* –  TESTO SCRITTO PER AUDIZIONE DEL 21 OTTOBRE 2025 SUL DDL C. 2528, RECANTE “INTRODUZIONE DEL DELITTO DI FEMMINICIDIO E ALTRI INTERVENTI NORMATIVI PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E PER LA TUTELA DELLE VITTIME”, DINANZI ALLA II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI Le osservazioni qui contenute fanno seguito a quelle già trasmesse alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica successivamente all’audizione svolta dal sottoscritto lo scorso 12 giugno; per ragioni di sintesi, con riferimento alle parti del ddl non emendate e/o soppresse nel corso dell’esame in sede referente, si confermano i rilievi ivi svolti[1], ai quali si aggiungeranno ulteriori riflessioni. Metodologicamente, l’intervento si asterrà dalla ricostruzione analitica del testo, anche esimendosi dalla manifestazione adesiva su alcuni aspetti della normativa, limitandosi ad evidenziare punti critici che, a parere di chi scrive, pongono dubbi di costituzionalità o, comunque, di tenuta di sistema. * * * In primo luogo, chi scrive non vuole sottrarsi al confronto con le ragioni sottese all’introduzione nel codice della nuova fattispecie di cui all’art. 577 – bis c.p., ma si intende qui ribadire un’obiezione di fondo, che prima ancora che tecnico giuridica prende le mosse da un diverso approccio al tema che ci occupa. Dovendosi ovviamente rifuggire dalla suggestione secondo la quale “i femminicidi non diminuiranno dando loro un nome, ma esisteranno”[2], giacché “il problema attuale non è certo nominare e punire il femminicidio, ma farne diminuire i numeri, evitarlo e prevenirlo con politiche strutturali, che agiscano sul piano sociale e culturale. Il piano simbolico penale non ha alcun effetto di deterrenza: la penalistica seria e sovranazionale lo dice e dimostra da anni”[3], si evidenzia piuttosto la necessità di riformare l’art. 575 c.p., sostituendo la parola “uomo” con “persona”, come si propone nel testo/appello de La società della ragione, che si allega alla presente. Vale la pena sul punto richiamare un’attenta dottrina[4] che, pur non ascrivibile in toto alle voci contrarie al ddl, ha sostenuto che “un primo passo non più rinviabile è la – solo apparentemente – semplice riformulazione dell’art. 575 c.p., capace di dare finalmente, anche se tardivamente, atto del fatto che non è più accettabile che l’espressione uomo sia la misura di tutte le cose, usata per definire l’universale: non possiamo trascurare il fatto che quell’espressione è stata introdotta nel codice penale quando l’uccisione di una donna – il femminicidio, sotto forma di delitto d’onore – era qualificata di un minore disvalore, e nello stesso contesto in cui la violenza sessuale era considerata un reato contro la morale e il buon costume, e non contro la libertà sessuale delle donne. Riscrivere l’art. 575 in modo che affermi la responsabilità penale di chiunque cagioni la morte di una persona costituisce un forte segnale semantico della necessità di decostruire, e poi diversamente ricostruire, l’universale giuridico. L’uomo è un sesso – genere, come un sesso – genere è la donna; l’uomo (particolare) non può ricomprendere e definire anche la donna, non può essere insieme il nome del particolare e dell’universale [..] una piccola riforma che non tocca la struttura del reato, né la misura della pena, che tuttavia indurrebbe a riflettere, costringendo a prendere atto di come la società sia cambiata, di come lo spazio conquistato dalle donne per se stesse abbia delegittimato ogni residuo della struttura patriarcale che le vuole subordinate”. Con similare prospettiva si era ancora affermato che[5] “il codice penale è stato costruito a partire dal punto di vista del soggetto maschile, nonostante la sua pretesa di neutralità di genere sulla base dell’aderenza a un’uguaglianza formale. Invece l’ottica di genere proprio questa neutralità contesta, e perciò lavora a decostruire la pretesa universalità di quella che è in realtà l’ottica maschile”. Non si tratta dunque, a parere di chi scrive, di negare le cause e gli effetti di una normazione che con la sua pretesa universalità disconosce l’eccedenza di genere (nelle sue declinazioni più ampie), ma piuttosto [6] di “rendere le donne” (non solo loro; inciso nostro) soggetti di giustizia, abbandonando la dimensione tradizionale dell’essere oggetti della giustizia sociale” (e penale, come qui si vorrebbe). In definitiva, la domanda che possiamo porci è ancora questa; “è davvero funzionale alla tutela della vittima di sesso femminile una fattispecie che ne consolida lo status di specialità?”[7]. Chi scrive ritiene di no, anche per quanto qui di seguito si espone. * * * Quanto all’art. 1 – Modifiche al codice penale, vanno preliminarmente confermate le critiche già mosse al testo della norma (art.577 – bis) che introduce il reato di femminicidio, pur tenendo conto delle sostanziali modifiche operate in prima lettura. Certamente apprezzabile l’eliminazione del tratto modale precedentemente previsto, laddove si sanzionava il femminicidio commesso per reprimere l’esercizio dei diritti o delle libertà della donna, o comunque l’espressione della sua personalità; oggi sono state introdotte nuove ipotesi, concernenti la prevaricazione, il controllo, il possesso, il dominio, o legate al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo, confermandosi altresì l’illiceità della condotta come atto di limitazione delle libertà individuali. Può darsi atto che le modifiche, peraltro suggerite espressamente da un’audita[8], hanno certamente inciso sulla parte maggiormente in contrasto con il principio di tassatività, ma ciò non consente di condividere l’introduzione del reato di nuovo conio. In primo luogo, va ribadita la manifesta violazione del principio di ragionevolezza e uguaglianza, laddove si accorda maggior tutela (e si risponde con maggior rigore sanzionatorio) ad una donna, rispetto ad analoghe condotte poste in essere eventualmente nei confronti di qualunque altro soggetto (non solo maschile), pur teoricamente esposto alle medesime e diverse condizioni di prevaricazione, lato sensu intese, che la norma prevede. Prima ancora, appare opportuno evidenziare come la stessa scheda di lettura che accompagna il testo riformato ricordi come (pg.11) “in merito alla nozione di donna in quanto tale bisogna inoltre richiamare quanto disposto in materia di rettificazione di sesso dalla L.n.164/1982”, nonché la pedissequa sentenza della Corte costituzionale (n.143/2024), tanto da suggerire (pg.12) “alla luce delle considerazioni svolte l’opportunità di precisare l’estensione del riferimento alla persona offesa in quanto donna”.

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