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“QUESTA RIFORMA NON S’HA DA FARE”. RIFLESSIONI A MARGINE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE SULLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE

di Lorenza Violini* –    1.Breve nota introduttiva Celebrato il referendum sulla riforma della giustizia – o, come forse è meglio denominarlo, sulla separazione delle carriere – una nuova stagione si apre per il grande pubblico e per gli addetti ai lavori. Una nuova pagina, infatti, va scritta in cui mettere a tema sia il senso del referendum in quanto tale (i.e. della sua collocazione dei nuovi  contesti politico-istituzionali e della sua efficacia, tanto per fare solo qualche esempio) sia il futuro di interventi riformatori ritenuti dai più non procrastinabili.  Anche sugli andamenti della campagna referendaria varrebbe la pena tornare a riflettere a bocce ferme se non si trattasse di una questione ancora bruciante; se ne parlerà in seguito, pur essendo importante fin da ora metterla in agenda, visto il peso che ha avuto nel determinare i risultati, certamente esaltanti per l’altissima quanto inaspettata partecipazione al voto ma altrettanto problematici per il futuro di possibili  interventi di modifica della Costituzione, la cui conclamata “intoccabilità” ha toccato uno dei suoi vertici, almeno nella erronea consapevolezza di molti.   2.Parliamo di referendum Fin dai tempi dell’Assemblea Costituente, il dibattito sull’opportunità di inserire in Costituzione questo ed altri istituti di democrazia diretta è stato acceso, dibattito che in Germania ha preso anche la piega sul senso della “vera democrazia”, da molti – tra cui magistralmente il politologo tedesco Wilhelm Hennis  (Hennis, W. (2009). Politics as a practical science. ( K. Tribe, Trans.). London: Macmillan) –  considerata tale solo quella che ha preso la forma della democrazia rappresentativa. Gli argomenti sono noti: troppo fallace affidare al popolo la decisione su quesiti complessi sia per abrogare leggi ordinarie sia per confermare revisioni costituzionali; troppo destabilizzante mettere a confronto le scelte parlamentari con quelle popolari, con il rischio di delegittimare le istituzioni; troppo pericoloso per il governo in carica sottoporsi ad una sorta di mid-term election su una questione specifica,  con una libertà di scelta minimale e non temperata dalla pluralità dei partiti che si presentano alle elezioni politiche, questione che può finire per travolgere l’intero indirizzo politico. In estrema sintesi: la potenziale deriva plebiscitaria insita nel pronunciamento popolare rende lo stesso di difficile lettura, soprattutto nel caso di risultato negativo, che può essere riferito ad una molteplicità di oggetti non facilmente districabili. Non a caso, per quanto riguarda il recente referendum, esso ha finito per essere identificato con una “herbe Enttauschung” per il governo in carica mentre molta parte della campagna, soprattutto quella condotta dalla magistratura, era fortemente orientata a opporsi ai contenuti rappresentati dalla riforma. Basti pensare alla resistenza posta in essere dalla Associazione nazionale magistrati che pure, subito dopo il risultato, si è affrettata a proporre un dialogo con il Governo sui temi della giustizia. Ed è per questo che viene da pensare con una sottile sfumatura di rammarico alla saggezza dei Padri Costituenti della Costituzione federale tedesca, il noto Grundgesetz, la madre di tutte le costituzioni del dopoguerra. I giuristi tedeschi, infatti, non hanno inserito in Costituzione il referendum, nel timore che esso si traducesse in un elemento di destabilizzazione della forma di governo, così come era stato sotto la vigenza della Costituzione di Weimar. In tema di referendum, vi è un nota bene che val la pena ricordare in questa sede, ed è stato l’uso distorto dello stesso posto in essere dal Partito Radicale quando, alcuni decenni addietro, ha “usato” di campagne referendarie destate ad arte per affermarsi sulla scena politico-mediatica; come si ricorderà, in questo modo, cioè proponendo referendum su temi interessanti ed importanti (ma anche su temi di rilevanza residuale) si stringeva nell’angolo il sistema politico costringendolo a misurarsi con un partito che acquisiva in questo modo una importanza ben più ampia della propria effettiva consistenza numerica conquistata con i procedimenti elettorali.  Il che ha fatto vedere, ancora una volta, quanto multiforme – ma anche quanto ambiguo – sia lo strumento referendario e quanto precaria sia stata l’idea che giustificava il referendum (soprattutto quello abrogativo) come uno strumento residuale, un breve spazio di cui il popolo poteva impossessarsi per dimostrare quale sporadico dissenso verso aspetti specifici delle scelte compiute dalla maggioranza parlamentare, per il resto legittimata dalle elezioni popolari a definire la politica nazionale.  Con ciò si sono enunciati problemi, non prefigurate soluzioni; si è posta in essere una lista di questioni quali di tètes de chapitre, capitoli i cui contenuti sono ancora tutti da scrivere o da riscrivere.  Il che si presenta particolarmente arduo oggi, dopo l’ultimo referendum, quando il clima dominante è negativo, quasi si fosse suggellata in questo modo l’impossibilità in questo Paese di proporre e attuare proposte di cambiamento, anche solo minimali.   3.Riforma minimale o tentativo surrettizio di rovesciare uno dei cardini della democrazia, cioè la divisione dei poteri? Venendo ora alla sostanza della materia referendaria, durante la campagna elettorale sono emersi una serie di paradossi, tutti determinati all’acquisizione di consenso politico e non  invece orientati ad esaminare con razionale sobrietà se fosse opportuno o dannoso che la proposta votata dal Parlamento fosse confermata. Il caso forse più eclatante è stato determinato dal fatto che la proposta si presentava in sostanziale continuità con un passato in cui il completamento della separazione delle carriere tramite la riforma del Consiglio Superiore della magistratura  era stato portato avanti dalla parte politica ora all’opposizione rispetto al Governo in carica. Si è trattato non solo di un palese cambiamento di opinione sul tema ma anche di un rovesciamento di prospettiva, di una decisione volta a  cogliere l’occasione per segnalare la distanza politica con i responsabili della scelta in questione.  Si è scelto, in altre parole, di radicalizzare il conflitto, misurando gli umori del corpo elettorale rispetto alla maggioranza parlamentare e ottenendo così un vantaggio in termini di consenso, preludio ad auspicati cambi di maggioranza. A questo scopo gli argomenti contrari alla riforma sono stati enfatizzati e radicalizzati, estendendo la questione fino a creare una sorta di panico diffuso rispetto sia alle intenzioni dei proponenti sia ai pericoli che l’entrata in vigore della riforma avrebbe prodotto quasi fosse una sorta

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L’INDECENZA E LA RASSEGNAZIONE

di Domenico Bilotti* È stato un errore prospettico grave e, forse, studiato quello di interpretare la battaglia referendaria per il “si” alla riforma della giustizia in funzione ritorsiva, come se si trattasse di una spedizione punitiva contro la giurisdizione. Così non era, e di certo le cose non stavano in questi termini, né avrebbero mai potuto esserlo, per chi crede realmente al buon andamento della giustizia e si attiva alacremente per esso. In un contesto in cui da alcuni decenni il legislatore, in modo del tutto trasversale, ha abbandonato ogni impegno per la qualità della resa legislativa, è chiaro quanto i provvedimenti giurisprudenziali abbiano l’altissima responsabilità di applicare diritto su basi ermeneutiche più forti del disposto normativo. Esistono giudici a Berlino, e la riforma proprio a beneficio dei giudici a Berlino doveva pensarsi, strutturarsi, realizzarsi. Chi scrive di sicuro non appartiene ai giureconsulti di lignaggio che tanto spazio hanno avuto nella nascita degli studi giuridici nell’Italia medievale; è, semmai e più modestamente, un piccolo manutengolo da massimario, un falegname che spera di trovare sempre utensili adeguati all’opera. E nelle ultime settimane due pronunce gli hanno trasmesso in positivo la vitalità del diritto giurisprudenziale, nel tempo in cui gli altri poteri dello Stato rischiano di latitare e allora il terzo rimedia all’imperizia rivendicando l’esperienza. Come non rallegrarsi ad esempio della recente C. Cost. n. 32/2026? Con quella pronuncia il Giudice delle leggi ha sconfessato sul piano della consequenzialità logica il divieto di concessione della sospensione condizionale in caso di precedente pena detentiva oggetto di riabilitazione. L’accadimento, l’accertamento e la sanzione giurisdizionale della riabilitazione ricostruiscono nella vita, nel giudizio e dopo l’espiazione, il principio di individualità trattamentale (e questo aspetto la decisione lascia ancora inesplorato). Non sono un precedente passivo, un bonus che impedisce, però, di comprare altre fiches: il processo si tara sui comportamenti concretamente punibili, non sulla comminatoria di disdoro morale. E un altro pronunciamento di una certa importanza, dove il punto in diritto illustra le esigenze della vita di comunità e non la certificazione dell’ineguaglianza sociale, è consistito, ancor più di recente, nell’ordinanza n. 5593/2026 della Corte di Cassazione. La segnalazione per debito alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia non può essere automatica. Non ogni debito esprime la crisi economica reale, soprattutto nel contesto odierno del diritto delle obbligazioni, nel quale il livello mutevole dei rapporti di debito-credito è assunto a base della circolazione della ricchezza e del trasferimento di proprietà. Una segnalazione del genere, per quanto debbano essere tutelati i diritti dei creditori (e non sempre lo si fa), ha una ricaduta socio-economica sostanziale ben superiore al rapporto intersoggettivo, perché al concreto impatto può inibire l’accesso al credito. Una condizione esiziale per l’impresa. E, allora, non era in contestazione il 22 e il 23 marzo la creatività e la ricchezza del diritto giurisprudenziale, il suo poter alimentare in un feedback continuo la dottrina e l’avvocatura. Si trattava, semmai, di cominciare a circoscrivere l’area nella quale il comparto giustizia espone il cartello “lavori in corso”. Chi pratica l’aula lo sa: sono lavori onnipresenti, a volte sembra non vi sia carreggiata libera. L’esito di una consultazione, quale che essa sia, perciò, non può che avere un risultato positivo, fosse pure solo quello ma straordinario: far tornare a parlare collettivamente di diritti. E lo si doveva fare ancora di più; noi tutti, e su qualunque tema, finiamo sempre per cedere all’assorbimento del diritto oggettivo nel prisma delle simpatie politiche e personali di natura individuale. Errore: lo sappiamo e lo facciamo. Continueremo a farlo, perché anche la perseveranza nell’errore è totalmente umana. Dobbiamo educarci, al più, a sbagliare di meno. Che vuol dire solo una cosa: sbagliare meglio. La vastissima discussione collettiva che è sorta intorno alla riforma costituzionale della giustizia non può, allora, finire in una bolla di totale rassegnazione. La rassegnazione c’è nemica quanto l’attitudine delle percezioni olfattive a livellarsi a fini di sopravvivenza, sicché anche la tanfa è meglio del soffocamento e allora diventa aria respirabile. La rassegnazione è nemica del pragmatismo riformatore che attraverso l’espansione delle tutele (non delle ingerenze!) assicura la crescita e il rafforzamento. Ci siamo rassegnati, ad esempio, al punto di credere che ciò sia il nostro ambiente naturale, a una media di mille/milleduecento denunce annue di infortuni mortali sul lavoro. Una silenziosa carneficina o rischio professionale? Di certo si deve aver il coraggio di parlar chiaro: “denunce di infortuni mortali sul lavoro” è una formula da riflessione accademica. Mille cadaveri sono una fila di morte. C’è l’effettivamente casuale, l’effettivamente inevitabile, l’effettivamente non prevedibile – e anche per la giurisprudenza le tre aggettivazioni non vogliono tutte e tre dire esattamente la medesima cosa. E c’è però anche la responsabilità e l’incuria. Eppure troppo poco perché se ne parli e se ne risolva. E non ci siamo forse abituati pure ai miasmi di settanta-ottanta suicidi all’anno nelle carceri italiane, con picchi che approssimano le cento unità? La battaglia della trasformazione nel diritto può mai accettare che il carcere uccide senza aver nemmeno il coraggio di dichiararlo? La società italiana che si è divisa sul referendum si è regalata, pur nel confronto a volte sordo e a volte stonato, un prezioso tesoretto di voglia di sapere di massa sul contenzioso e sul carico pendente. E la campagna elettorale, giocoforza, non lo ha soddisfatto che in minima parte: lo ha persino confuso, annacquato. Alla fine del 2024, maggioranze e opposizioni a ogni livello avevano avuto di che dolersi per la percentuale dei nostri laureati nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni: nemmeno un terzo di loro con quell’agognato titolo, a fronte di una media europea sopra il 40% e ben oltre il 50 in economie avanzate. Eppure ci siamo rassegnati (anche stavolta) a pensare che in fondo il titolo di studio in nulla influenzi le aspettative di vita, lavoro e reddito: e allora che serve? Come vediamo, l’indecenza genera rassegnazione che genera nuova indecenza. E così via all’infinito: mordersi la coda per diventare serpenti sempre più grandi e velenosi. È in questo

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