SENTENZE SCOTTANTI O COMMENTI DISTRATTI?
di Angela La Gamma* – Note a margine di un caso recente di corretta applicazione dell’art. 530 c.p.p., comma II Il contributo elaborato in queste poche pagine vuol essere, senza presunzione di esaustività, un mero commento, oggettivo e attinente al testo, alla ormai nota sentenza del Tribunale di Macerata balzata agli onori della cronaca in quanto i Giudici hanno assolto un soggetto imputato di un reato esecrabile quale quello di violenza sessuale. Premesso che non si vuol in alcun modo esprimere un giudizio di valore, né di moralità né tantomeno di sdegno, occorre, tuttavia, ribadire che, prima di gridare allo scandalo, andrebbe, quantomeno, conosciuto il contenuto della sentenza oggetto di aspre critiche. Ebbene, innanzitutto va detto che i Giudici marchigiani hanno assolto C.B., 25 anni all’epoca dei fatti, con la formula di cui al secondo comma dell’art. 530 c.p.p. ossia in quanto non vi era la prova certa oltre ogni ragionevole dubbio della sua colpevolezza. Eh già, perché esiste un canone fondamentale del nostro processo accusatorio, fondato sulla presunzione di innocenza e sul principio, appunto, del «in dubio pro reo», di cui spesso ci si dimentica e si parte invece dalla sua nemesi, ossia la presunzione di colpevolezza: intanto ti metto alla gogna, mediatica e non solo, poi, se riesci a dimostrarmi di essere innocente, forse, ne riparleremo…ma senza lo stesso clamore (sic!). E però, da operatori del diritto, non possiamo accettare supinamente un simile stato di cose: il processo accusatorio è tale in quanto spetta alla pubblica accusa provare la colpevolezza dell’imputato e se questa colpevolezza, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, non risulta acclarata in maniera granitica, in guisa da non lasciar spazio a qualsivoglia dubbio ragionevole, allora l’imputato deve essere assolto. Tertium non datur. Sembra banale, scontato, ma la quotidianità ci dimostra che non è così. I Giudici di Macerata, invero, altro non hanno fatto che applicare tale fondamentale canone giuridico/ermeneutico; e cosa ne è derivato? Un attacco serrato da ogni latitudine. Ad essere contestato, in particolare, è stato un passaggio della motivazione della sentenza (che la maggior parte dei commentatori social mediatici non ha sicuramente letto), ossia quella parte in cui si scrive che la presunta persona offesa, J.M. diciassettenne ma che avrebbe raggiunto la maggiore età tre mesi dopo il fatto, avesse già avuto rapporti sessuali completi. Orbene, a parte l’ovvia considerazione che le sentenze si commentano ma non si contestano, vi è da dire che, è vero che la motivazione contiene la succitata espressione, ma è pur vero che non è stato questo – ossia l’aver già avuto, la presunta vittima, rapporti sessuali completi- il motivo dell’assoluzione di C.B., come, invece, hanno lasciato intendere i mass media. Il ragionamento del Tribunale maceratese è ben più articolato e parte dalla ricostruzione del fatto, operata non solo dall’imputato, ma anche dai testimoni dell’accusa nonché dalla stessa persona offesa: le dichiarazioni di tutti i testi, riportate in sentenza, circa lo svolgimento dei fatti fino al momento del rapporto sessuale, infatti, coincidono tanto con la ricostruzione fatta dalla “vittima”, quanto con quella operata dal C.B.; solo le modalità del rapporto sessuale, ovviamente, vengono descritte diversamente dalla J.M e dal C.B. In estrema sintesi, l’imputato ed un suo amico, la sera del 9 luglio 2019, decidevano di uscire con due ragazze straniere, che si trovavano in Italia per motivi di studio, ossia J.M. ed una amica: quest’ultima, da qualche tempo, aveva un rapporto di frequentazione con l’amico del C.B. Arrivati nel luogo convenuto, i due rispettivi amici scendevano dall’auto per “scambiarsi effusioni”, rimanendo a pochi metri dalla vettura; C.B. e J.M., invece, rimasti soli, passavano sul sedile posteriore al fine di scambiarsi, anche loro, “effusioni amorose”. Ad un certo punto, tra i due avveniva il rapporto sessuale completo: l’imputato aveva estratto dal cruscotto un preservativo, ma J.M. gli avrebbe detto che non ve ne era bisogno in quanto usava la pillola anticoncezionale. Tanto è vero che C.B. lasciava questo preservativo nel tunnel centrale del veicolo, dove poi è stato rinvenuto dai Carabinieri. Il tutto, quindi, avveniva senza che la J.M avanzasse alcuna obiezione o resistenza né tantomeno, che la stessa invocasse l’aiuto dell’amica, che era a pochi metri da lei e l’auto aveva i finestrini aperti: l’amica, infatti, ha dichiarato nel corso del dibattimento che J.M. non ha mai pronunciato la parola in codice che le due usavano in caso di pericolo. E, a riscontro del fatto che il tutto fosse avvenuto con il consenso della giovane, vi erano alcuni elementi evidenziati dalla difesa dell’imputato. Innanzitutto è stato dimostrato, attraverso una consulenza tecnica, che i lividi sul collo e sulla parte superiore del braccio, che la J.M. aveva riferito essere i segni del trattenimento forzato da parte dell’imputato, erano, in realtà, segni “compatibili con il meccanismo della suzione”. Ancora. Non sono stati rilevati traumi o abrasioni o arrossamenti di alcun tipo in nessuna parte del corpo; gli slip che la giovane aveva dichiarato esserle stati strappati violentemente dal C.B, erano, in realtà, integri. Nonostante una lunga e complessa istruttoria dibattimentale, non era emerso, quindi, alcun elemento idoneo a dimostrare, in maniera certa oltre ogni ragionevole dubbio, che il rapporto sessuale fosse avvenuto senza il consenso di J.M., anzi, addirittura, con la costrizione e la violenza (violenza di cui non aveva detto nulla nemmeno all’amica, ma solo ad una insegnate ed incalzata dalla stessa ndr); d’altra parte, scrivono testualmente i Giudici, “la giovane era rimasta in compagnia dell’imputato, accettando di sedersi con lui sul sedile posteriore, al fine di scambiarsi effusioni, senza manifestare alcuna contrarietà, nonostante, fosse evidente a chiunque che fossero giunti in quel posto proprio a tale scopo (si rammenta che M., per sua stessa ammissione”- ecco la parte incriminata – “aveva già avuto rapporti sessuali completi e usava la pillola anticoncezionale, dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione)” . Come si vede, tale chiosa, in cui è racchiusa l’espressione che è valsa la gogna mediatica e popolare ai giudicanti, è posta a chiusura di un argomentare più ampio, all’esito del quale si è constatato
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