prevenzione

VERSO LA NORMALIZZAZIONE DELL’EMERGENZA? ANNOTAZIONI CRIMINOLOGICHE A MARGINE DELL’ULTIMO DL SICUREZZA

di Roberto Cornelli* –    1.La cultura del controllo e il richiamo dei “professori” Sull’ultimo DL sicurezza, ormai legge, si è detto già moltissimo e a nulla sono serviti i rilievi critici della quasi totalità degli studiosi di giustizia penale, avanzati in ogni fase di approvazione del DDL, prima, e del DL, poi. Per la verità, questa sordità della politica ai richiami della dottrina non stupisce chi, come me, osserva la politica criminale alla luce delle trasformazioni culturali che attraversano la società italiana e si depositano nella giustizia penale. David Garland[1], ormai un quarto di secolo fa, ha ricostruito meticolosamente una traiettoria che prende consistenza a partire dagli anni Settanta negli Stati Uniti e in Inghilterra e Galles e che molti hanno riconosciuto come caratterizzante anche i Paesi dell’Europa continentale. Rileggere la sua densa analisi permette di coglierne i tratti di familiarità rispetto al clima politico-culturale italiano di questi ultimi decenni. Stiamo assistendo, infatti, senza controspinte in grado di fare da argine, a cambiamenti nelle strategie di controllo della criminalità le cui direttrici fondamentali sono: il riemergere di sanzioni punitive, con il contestuale declino dell’ideale rieducativo e la riproposizione del modello retributivo e di una modalità di punire di tipo espressivo, che si relaziona direttamente al sentire del pubblico; il cambiamento del tono emotivo della politica criminale, attorno all’emergere della paura della criminalità come problema sociale a sé, distinto dai tassi effettivi di criminalità e vittimizzazione; il ritorno della vittima, la cui sofferenza e la cui rabbia vengono veicolate in opposizione a ogni attenzione ai diritti dell’autore del reato, cosicché essere “a favore” delle vittime significa automaticamente essere inflessibili con gli autori di reato; il nuovo populismo penale, per cui la politica penale ha cessato di essere una faccenda delegata, di comune accordo, dagli schieramenti politici a esperti professionisti ed è diventata, viceversa, un tema significativo intorno al quale si gioca la competizione elettorale; la reinvenzione del carcere, che “funziona” non in quanto strumento di riforma o di rieducazione, ma come mezzo di neutralizzazione e punizione che soddisfa le istanze politiche popolari di sicurezza pubblica e di severità della condanna; l’allargamento dell’infrastruttura della prevenzione della criminalità e della sicurezza comunitaria, con l’emergere, a fianco di una politica del controllo della criminalità sempre più orientata verso la segregazione punitiva e la giustizia espressiva, di una nuova strategia che potremmo definire partnership preventiva (patti locali, protocolli d’intesa, contratti di sicurezza, etc.); la società civile e la commercializzazione del controllo della criminalità,  con un’inedita partecipazione attiva dei cittadini e della comunità (comitati, Neighbourhood Watch, controllo di vicinato) e con una notevole espansione dell’industria privata nel settore della sicurezza; nuovi stili di gestione e nuove prassi lavorative, per cui la polizia, per esempio, si pone ora meno nel ruolo di una forza impegnata a combattere la criminalità che non come un pubblico servizio a disposizione dei cittadini, finalizzato a contenere la paura, il disordine e l’inciviltà, e nel dettare la propria agenda si dichiara attenta agli “stati d’animo” della comunità. Tutto ciò è stato accompagnato e sostenuto dalla trasformazione del pensiero criminologico, che a partire dagli anni Ottanta è stato dominato da teorie che concepiscono il crimine e la devianza non come problemi dovuti alla deprivazione socio-economica o a processi di etichettamento ma all’assenza di controlli adeguati (controlli sociali, controlli situazionali, auto-controlli). Anche in Italia, dunque, si è andata materializzando la convinzione, diffusa tanto negli apparati quanto nelle comunità, che i tradizionali dispositivi deputati al controllo della criminalità siano armi spuntate nell’affrontare l’emergenza della questione criminale e ogni richiamo da parte dei “professori” alla cultura dei diritti o, perlomeno, alla tenuta di una coerenza interna al sistema penale si scontra immediatamente con l’imperativo istituzionale di rassicurare cittadini indifesi di fronte alla recrudescenza della violenza e attanagliati dalla paura. Ma è proprio così?      2. Presupposti ed effetti dell’ideologia del controllo Ormai da qualche anno assistiamo a un cambiamento del modo di intendere la sicurezza che riassumerei nei termini di un passaggio dalla “sicurezza dei diritti” – quel “diritto ad avere diritti” di cui parlava Stefano Rodotà e che ha caratterizzato le democrazie sociali del secondo dopoguerra –, al “diritto alla sicurezza” declinato nei termini di “diritto a non avere paura”. La sicurezza viene sempre meno considerata un bene pubblico, inteso come punto di equilibrio di molti e diversi diritti da tutelare e promuovere in una società plurale, per diventare sempre più un diritto individuale prioritario e immediatamente esigibile, da affermare a ogni costo anche a discapito di altri diritti. Così, la sicurezza smette di essere un dispositivo d’inclusione per farsi appannaggio di pochi, esclusiva. Il diritto a non avere paura richiede, infatti, una protezione assoluta da ogni potenziale minaccia – di più, da ogni rischio – entrando così immediatamente in competizione con i diritti e le libertà di tutti gli altri; o, perlomeno, di tutti coloro che, semplicemente in quanto percepiti come minacciosi o fastidiosi, si richiede siano allontanati dallo spazio pubblico e segregati da qualche parte. Le politiche di gestione delle migrazioni nel segno della criminalizzazione e della limitazione del diritto di asilo, così come l’estensione delle misure di polizia (dai vari Daspo alle ordinanze sulle zone rosse) sono esempi paradigmatici di come i diritti fondamentali e le libertà costituzionali possano soccombere in ragione di una pericolosità sociale sempre più presunta, o addirittura assunta, che risponde, anche nelle parole di atti legislativi e documenti ufficiali, a una generica esigenza di rassicurazione sociale che tutto legittima. Capita che anche il semplice decoro urbano assurga a interesse prioritario, al di sopra della libertà di circolazione sancita e tutelata dalla Costituzione.          Questo diverso modo di intendere la sicurezza risponde ai dettami della nuova ideologia del controllo di cui si è detto, portando a una trasformazione profonda delle politiche pubbliche verso una logica difensiva e ostile nel governo delle città e delle società e a un progressivo arretramento delle misure di welfare a favore di un incremento di risorse per la sorveglianza degli spazi e il controllo delle persone. Gli effetti di questa svolta

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MISURE DI PREVENZIONE: MODELLI A CONFRONTO. LE ESPERIENZE DI MILANO E CATANZARO

di Vittorio Manes*– Grazie a Valentina Alberta, agli organizzatori, a Francesco Iacopino, alla Camera Penale di Milano e ai tantissimi amici che vedo in questa sala. Temo, però, che il mio invito sia stato un po’ un errore. Vedete, invitarmi a parlare di misure di prevenzione è un po’ come invitare un alfiere dell’impostazione copernicana a un convegno di aristotelici, o un vegano a un barbecue con grigliate di arrosticini. Ho accettato l’invito consapevole che i miei interlocutori avessero compiuto un gesto di buona fede temeraria, perché purtroppo chi vi parla è ancora rigidamente ancorato a un modo di concepire il diritto penale completamente diverso. Vi spiego la ragione con un aneddoto. Quando stavo compiendo il mio ciclo di studi dottorale, mi imbattei in una lezione di Winfried Hassemer, grandissimo studioso della Scuola di Francoforte e all’epoca vicepresidente della Corte Costituzionale tedesca. Nell’ultima lezione che svolse a Città del Messico, pensò di poter dare risposta a un interrogativo che da sempre agitava i sogni dei penalisti: perché non si può superare il diritto penale? Nel rispondere a questa domanda così complessa, Hassemer spiegava che il diritto penale non può essere superato perché, nel corso della storia, ogni tentativo di superamento affidatosi ad altri strumenti ha rappresentato qualcosa di peggio del diritto penale stesso. Ha prodotto uno strumentario di misure, protocolli, interventi e sanzioni che erano meno garantiti, più graffianti e più contundenti del diritto penale. E noi oggi parliamo esattamente di questo. Il sistema delle misure di prevenzione, lo dico apertamente, è un sottosistema che è cresciuto come una creatura saprofita all’ombra del diritto penale liberale, cibandosi dei suoi scarti e dei suoi rifiuti, fino a erigersi a sistema. Ma non è un sottosistema di diritto penale: è nato come sistema di polizia per controllare gli emarginati, gli outsider, i dropout. Pensate al contrasto del brigantaggio alla fine del diciannovesimo secolo con la Legge Pica; poi queste misure sono trasmigrate, utilizzate e strumentalizzate contro oppositori politici, oziosi e vagabondi con il domicilio coatto e il confino, per poi essere recuperate per il contrasto al terrorismo. Da lì questa eccezione ha cominciato a circolare nel sistema e, come sempre capita, l’eccezione tende a trasformarsi in regola. Ogni deroga che accettiamo ai nostri principi ha fatalmente un effetto di retroazione. Le misure di prevenzione sono state elevate ad angolo di volta nel contrasto al crimine organizzato e di fatto recepite nel sistema rovesciando il modello liberale. Oggi, in posizione di assoluta centralità, rappresentano il nucleo delle misure protagoniste nel controllo delle attività di impresa, rivelandosi uno strumento estremamente invasivo. Rispetto a questa inarrestabile ascesa, la Corte Costituzionale ha potuto fare molto poco. Il sistema della prevenzione rappresenta un vero rovesciamento epistemologico del diritto penale. L’epistemologia penale si basa sul fatto, sull’offensività, sulla prova e sul ragionevole dubbio all’esito di un percorso probatorio; la prevenzione, invece, predica una giurisdizione senza fatto. Il difensore è sin dagli esordi impegnato in una corsa à décharge per invertire il gioco: l’onere della prova si rovescia, la presunzione di innocenza si capovolge, il diritto di difesa viene liofilizzato, miniaturizzato e interamente affidato a un sapere tecnico, innescando la rincorsa a controbattere allegazioni con altro sapere tecnico. Questo nuovo baricentro dovrebbe farci riflettere: gli equilibri attuali dello Stato di diritto non sono più segnati solo dal modello liberale degli articoli 25, 27 e 13 della Costituzione, ma da questo diverso paradigma di confine. La Corte Costituzionale provò a intervenire nel 1980 con la sentenza 177, coniando l’espressione “legalità preventiva” e assoggettando la prevenzione alle istanze di tassatività. Ma il vero risveglio del problema si deve alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha cambiato l’angolatura prospettica. Mettendo da parte la nostra rigida lente costituzionale continentale basata sulla natura penale (perché se la prevenzione fosse qualificata come penale, in democrazia non esisterebbe), la CEDU ha affermato un principio diverso: ancorché prive di natura penale, le misure di prevenzione costituiscono ingerenze statali straordinariamente invasive nella sfera dei diritti individuali. Guardate da questa angolatura rights-based, tali ingerenze devono essere legittimate da presupposti stringenti: garanzia della prevedibilità e accessibilità della legge, e assoluta proporzionalità dell’intervento (penso alla celebre sentenza De Tommaso). La nostra Consulta ha poi dato seguito a quell’impostazione. Tuttavia, nel sistema ha cominciato a circolare un’altra modellistica, oggi descritta con una terminologia verso cui vi invito alla massima cautela: la prevenzione patrimoniale “non ablativa”, la cosiddetta “prevenzione mite”. Che mite non è affatto. Ha lo stesso grado di incidenza sui diritti fondamentali e sulle libertà economiche, con presupposti che faticosamente si cerca di descrivere, come l’amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario ex art. 34 e 34-bis. Pensiamo anche all’esperienza vicina dell’interdittiva prefettizia, affidata a un’autorità governativa, sulla quale la capacità di controllo critico da parte dell’autorità giurisdizionale (TAR e Consiglio di Stato) è estremamente limitata: oltre il 90% viene convalidato. La difficoltà di descrivere i limiti della gravità indiziaria e del rischio di infiltrazione si ripercuote sulla difficoltà del controllo del giudice. Perché se nel processo penale è il capo d’imputazione a fissare il thema probandum, nella prevenzione il tema è così sfumato che la difesa diventa un esercizio di stile vuoto. Abbiamo persino accettato di dismettere l’arsenale probatorio penale per decidere sulla base del criterio del “più probabile che non”. Sarebbe antistorico chiudere gli occhi di fronte a questo strumentario che ha ormai occupato il nostro ordinamento, con applicazioni sempre più pionieristiche. Ma vi invito a sottolineare che questa inarrestabile ascesa della “prevenzione terapeutica” sta comportando due gravosi effetti collaterali. Il primo ha una ricaduta esiziale sul tessuto imprenditoriale. Essendo un sistema dotato di un altissimo coefficiente di sensibilità ma di un bassissimo coefficiente di specificità e accuratezza, la fattispecie è in grado di abbracciare una casistica infinita, mescolando il grano col loglio, con un altissimo rischio di falsi positivi. Si rischia di recidere dal tessuto economico imprese sane attraverso strumenti distruttivi. Vi richiamo a uno studio di Transcrime del 2016, da cui emergeva che, in oltre l’80% dei casi, l’esito degli strumenti di controllo sulle imprese ritenute

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