politica criminale

VERSO LA NORMALIZZAZIONE DELL’EMERGENZA? ANNOTAZIONI CRIMINOLOGICHE A MARGINE DELL’ULTIMO DL SICUREZZA

di Roberto Cornelli* –    1.La cultura del controllo e il richiamo dei “professori” Sull’ultimo DL sicurezza, ormai legge, si è detto già moltissimo e a nulla sono serviti i rilievi critici della quasi totalità degli studiosi di giustizia penale, avanzati in ogni fase di approvazione del DDL, prima, e del DL, poi. Per la verità, questa sordità della politica ai richiami della dottrina non stupisce chi, come me, osserva la politica criminale alla luce delle trasformazioni culturali che attraversano la società italiana e si depositano nella giustizia penale. David Garland[1], ormai un quarto di secolo fa, ha ricostruito meticolosamente una traiettoria che prende consistenza a partire dagli anni Settanta negli Stati Uniti e in Inghilterra e Galles e che molti hanno riconosciuto come caratterizzante anche i Paesi dell’Europa continentale. Rileggere la sua densa analisi permette di coglierne i tratti di familiarità rispetto al clima politico-culturale italiano di questi ultimi decenni. Stiamo assistendo, infatti, senza controspinte in grado di fare da argine, a cambiamenti nelle strategie di controllo della criminalità le cui direttrici fondamentali sono: il riemergere di sanzioni punitive, con il contestuale declino dell’ideale rieducativo e la riproposizione del modello retributivo e di una modalità di punire di tipo espressivo, che si relaziona direttamente al sentire del pubblico; il cambiamento del tono emotivo della politica criminale, attorno all’emergere della paura della criminalità come problema sociale a sé, distinto dai tassi effettivi di criminalità e vittimizzazione; il ritorno della vittima, la cui sofferenza e la cui rabbia vengono veicolate in opposizione a ogni attenzione ai diritti dell’autore del reato, cosicché essere “a favore” delle vittime significa automaticamente essere inflessibili con gli autori di reato; il nuovo populismo penale, per cui la politica penale ha cessato di essere una faccenda delegata, di comune accordo, dagli schieramenti politici a esperti professionisti ed è diventata, viceversa, un tema significativo intorno al quale si gioca la competizione elettorale; la reinvenzione del carcere, che “funziona” non in quanto strumento di riforma o di rieducazione, ma come mezzo di neutralizzazione e punizione che soddisfa le istanze politiche popolari di sicurezza pubblica e di severità della condanna; l’allargamento dell’infrastruttura della prevenzione della criminalità e della sicurezza comunitaria, con l’emergere, a fianco di una politica del controllo della criminalità sempre più orientata verso la segregazione punitiva e la giustizia espressiva, di una nuova strategia che potremmo definire partnership preventiva (patti locali, protocolli d’intesa, contratti di sicurezza, etc.); la società civile e la commercializzazione del controllo della criminalità,  con un’inedita partecipazione attiva dei cittadini e della comunità (comitati, Neighbourhood Watch, controllo di vicinato) e con una notevole espansione dell’industria privata nel settore della sicurezza; nuovi stili di gestione e nuove prassi lavorative, per cui la polizia, per esempio, si pone ora meno nel ruolo di una forza impegnata a combattere la criminalità che non come un pubblico servizio a disposizione dei cittadini, finalizzato a contenere la paura, il disordine e l’inciviltà, e nel dettare la propria agenda si dichiara attenta agli “stati d’animo” della comunità. Tutto ciò è stato accompagnato e sostenuto dalla trasformazione del pensiero criminologico, che a partire dagli anni Ottanta è stato dominato da teorie che concepiscono il crimine e la devianza non come problemi dovuti alla deprivazione socio-economica o a processi di etichettamento ma all’assenza di controlli adeguati (controlli sociali, controlli situazionali, auto-controlli). Anche in Italia, dunque, si è andata materializzando la convinzione, diffusa tanto negli apparati quanto nelle comunità, che i tradizionali dispositivi deputati al controllo della criminalità siano armi spuntate nell’affrontare l’emergenza della questione criminale e ogni richiamo da parte dei “professori” alla cultura dei diritti o, perlomeno, alla tenuta di una coerenza interna al sistema penale si scontra immediatamente con l’imperativo istituzionale di rassicurare cittadini indifesi di fronte alla recrudescenza della violenza e attanagliati dalla paura. Ma è proprio così?      2. Presupposti ed effetti dell’ideologia del controllo Ormai da qualche anno assistiamo a un cambiamento del modo di intendere la sicurezza che riassumerei nei termini di un passaggio dalla “sicurezza dei diritti” – quel “diritto ad avere diritti” di cui parlava Stefano Rodotà e che ha caratterizzato le democrazie sociali del secondo dopoguerra –, al “diritto alla sicurezza” declinato nei termini di “diritto a non avere paura”. La sicurezza viene sempre meno considerata un bene pubblico, inteso come punto di equilibrio di molti e diversi diritti da tutelare e promuovere in una società plurale, per diventare sempre più un diritto individuale prioritario e immediatamente esigibile, da affermare a ogni costo anche a discapito di altri diritti. Così, la sicurezza smette di essere un dispositivo d’inclusione per farsi appannaggio di pochi, esclusiva. Il diritto a non avere paura richiede, infatti, una protezione assoluta da ogni potenziale minaccia – di più, da ogni rischio – entrando così immediatamente in competizione con i diritti e le libertà di tutti gli altri; o, perlomeno, di tutti coloro che, semplicemente in quanto percepiti come minacciosi o fastidiosi, si richiede siano allontanati dallo spazio pubblico e segregati da qualche parte. Le politiche di gestione delle migrazioni nel segno della criminalizzazione e della limitazione del diritto di asilo, così come l’estensione delle misure di polizia (dai vari Daspo alle ordinanze sulle zone rosse) sono esempi paradigmatici di come i diritti fondamentali e le libertà costituzionali possano soccombere in ragione di una pericolosità sociale sempre più presunta, o addirittura assunta, che risponde, anche nelle parole di atti legislativi e documenti ufficiali, a una generica esigenza di rassicurazione sociale che tutto legittima. Capita che anche il semplice decoro urbano assurga a interesse prioritario, al di sopra della libertà di circolazione sancita e tutelata dalla Costituzione.          Questo diverso modo di intendere la sicurezza risponde ai dettami della nuova ideologia del controllo di cui si è detto, portando a una trasformazione profonda delle politiche pubbliche verso una logica difensiva e ostile nel governo delle città e delle società e a un progressivo arretramento delle misure di welfare a favore di un incremento di risorse per la sorveglianza degli spazi e il controllo delle persone. Gli effetti di questa svolta

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IL CREPUSCOLO DEL DIRITTO PENALE LIBERALE “COSTITUZIONALMENTE ORIENTATO”: UN PROCESSO REVERSIBILE?

di Adelmo Manna*– Sommario: 1.  Introduzione: dalla retribuzione alla prevenzione. 2. Il diritto penale “costituzionalmente orientato”. 3. I profili maggiormente critici della legge sicurezza. 4. La lontananza siderale dell’attuale politica criminale anche da ogni, pur larvata, prospettiva “abolizionista”, in particolare della pena carceraria, anche mediante la sostituzione con sanzioni derivanti dal diritto penale comparato. 5. La reazione della giurisprudenza alla legge sicurezza, in particolare con l’ampia e dettagliata relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione. 6. La questione relativa all’introduzione del delitto di femminicidio, ove si assiste ad uno iato fra accademia e avvocatura da un lato, e la politica nel suo complesso dall’altro. 7. Conclusioni   1.Introduzione: dalla retribuzione alla prevenzione Nell’ambito della prospettiva di varare il piano carceri, da parte del Governo attualmente in carica, la premier Giorgia Meloni, in un video messaggio, ha, fra l’altro, sottolineato che “in passato si adeguavano i reati al numero di posti disponibili nelle carceri, mentre noi riteniamo che uno Stato giusto debba adeguare la capienza delle carceri al numero di persone che devono scontare una pena. Quindi – conclude – finalmente certezza della pena”[1]. Soprattutto da quest’ultimo rilievo, emerge chiaramente che la politica criminale dell’attuale Governo si basa, per l’appunto, sulla certezza della pena, ovvero sulla c.d. retribuzione, che, come è noto, non è altro che una razionalizzazione dell’antica legge del taglione, ovverosia “occhio per occhio, dente per dente” oppure in una prospettiva di carattere cattolico, “ob malum actionis, malum passionis”[2]. Tanto ciò è vero che, laddove si affermi che uno Stato debba adeguare la capienza delle carceri al numero di persone che devono scontare una pena, sta proprio a significare, almeno a nostro giudizio, che l’essenza della pena carceraria, per la premier attualmente in carica è, per l’appunto, la retribuzione. Con ciò, però, entra inevitabilmente in crisi la concezione del diritto penale liberale risalente a Cesare Beccaria[3]. Il teorema generale che chiude, infatti, l’opera celeberrima del Beccaria così stabilisce: “Perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev’essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a’ delitti, dettate dalle leggi”. Il Beccaria, autore del diritto penale illuminista, si muove, sotto questo profilo, nell’ambito di una concezione del diritto penale in cui, invece, risalta la funzione preventiva anziché retributiva dello stesso, in una prospettiva assai moderna, giacché questo sistema teorico costituisce il primo passo verso una visione “laica” del diritto penale. Su analoga linea si pone successivamente il pensiero di Anselm von Feuerbach, che infatti si fa apprezzare anche per una compiuta teorizzazione della funzione di prevenzione generale della pena, nel senso che la minaccia della pena servirebbe ad esercitare un effetto di coazione psicologica sui consociati, tale dal distoglierli dal commettere reati[4].   2.Il diritto penale “costituzionalmente orientato” Come può facilmente arguirsi, la politica criminale dell’attuale Governo si caratterizza, invece, per una prospettiva del tutto diversa, che nemmeno ha a che fare con il diritto penale “costituzionalmente orientato”, risalente, come è a tutti noto, al grande Franco Bricola[5], che teorizzava addirittura che l’intervento del diritto penale sarebbe legittimato solo nei confronti di beni giuridici esplicitamente o anche solo implicitamente, tutelati dalla Carta costituzionale. Quest’ultima teorizzazione possedeva, tuttavia, il limite di richiedere alla Corte costituzionale di dichiarare illegittima una norma penale, laddove avesse tutelato un bene giuridico sprovvisto di ascendenza costituzionale, ma in tal modo si sarebbe richiesto alla Corte medesima un’invasione nella sfera parlamentare e quindi inevitabilmente una messa in pericolo del principio della divisione dei poteri di montesquieiana memoria[6]. Ciò nonostante, l’approccio al diritto penale costituzionalmente orientato caratterizzerà il diritto penale italiano dagli anni ’70 dello scorso secolo fino ai giorni nostri, nel senso di vincolare il legislatore, il giudice e l’esegeta ad una interpretazione, appunto, “costituzionalmente orientata”. Ciò varrà sia da un punto di vista della ricostruzione del fatto di reato, orientata alla applicazione del principio di stretta legalità e dei suoi sub-principi, di cui all’art. 25, comma 2, Cost., sia nella prospettazione della teoria della pena, ove il riferimento sia al “senso di umanità” che al principio rieducativo, più modernamente inteso come principio di risocializzazione, pone indubbiamente la pena detentiva come extrema ratio, che caratterizza, peraltro, più in generale, lo stesso diritto penale dall’epoca di von Liszt[7].   3.I profili maggiormente critici della legge sicurezza Orbene, l’attuale legislazione in materia penalistica dell’attuale Governo, a partire dal decreto rave party, per continuare con il decreto Caivano e per giungere sino alla c.d. legge sicurezza, non solo utilizza la decretazione di necessità ed urgenza che, però, difficilmente si riescono a rinvenire nella concreta prassi, in tal modo esautorando, tuttavia, la funzione parlamentare, come, da ultimo, è avvenuto appunto con la legge sicurezza, che doveva essere emanata dal Parlamento, ma poi si preferì utilizzare il decreto legge per asserite ragioni di necessità ed urgenza, peraltro mai dimostrate. Ciò che, tuttavia, ci preme, più in particolare, evidenziare è il fatto che con precipuo riguardo alla c.d. legge sicurezza, si assiste alla incriminazione non già di “fatti di reato”, ma di “modi di essere” della persona, in tal modo mettendo in crisi il principio, di ordine liberale, del diritto penale del fatto, risalente al “capo scuola” del diritto penale moderno, ovverosia Giacomo Delitala[8]. Assistiamo, infatti, in particolare, alla incriminazione della c.d. resistenza passiva, sia nelle carceri, che nei Cpr, che non solo viola l’art. 21 Cost., ma non esprime un fatto di reato in senso proprio, come invece avveniva nel codice penale del 1930, ove la resistenza a pubblico ufficiale è tuttora punita se commessa “con violenza o minaccia”. La questione, a nostro avviso, si complica anche con riferimento al profilo della detenzione, perché, in riforma dell’art. 146 del codice penale, diventa obbligatorio il ricovero in un istituto carcerario anche di una donna incinta, oppure che ha partorito un figlio fino a un anno, perché, se l’infante ha l’età da uno a tre anni, madre e figlio vengono destinati ad un “istituto a custodia attenuata”. Non v’è però chi non veda come tale nuova disciplina –

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