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LA CULTURA DELLA LEGALITÀ TRA CARCERE E SCUOLA

di Lavinia Meo* –  SOMMARIO: 1. La cultura della legalità. 2. Carcere e scuola: spazi di giustizia a confronto. 3. “LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI A GIORNI ALTERNI”: una rilettura dell’episodio del giudice ne Le avventure di Pinocchio. 4. «Quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete d’oro: pigliatelo dunque, e mettetelo subito in prigione»: la percezione della narrazione della legalità vista attraverso l’episodio del giudice ne Le avventure di Pinocchio come euristica narrativa. 5. Prospettive in ottica comparata.   1.La cultura della legalità Che cosa rende effettiva la legalità? E che cosa permette allo stato di diritto di non restare una costruzione formale, affidata unicamente a norme e apparati, ma di tradursi in una pratica condivisa, riconosciuta e sostenuta da cittadini e cittadine? Questi interrogativi aprono una riflessione che va oltre la dimensione giuridica per indagare il fondamento culturale e simbolico della legge. Parlare di cultura della legalità significa, infatti, spostare l’attenzione dalle norme ai valori e alle disposizioni interiori che rendono la legge qualcosa di vivo. Il principio di legalità costituisce uno dei cardini dello stato di diritto[1]. Esso prevede che l’esercizio del potere, in tutte le sue forme, sia sottoposto a regole generali e prestabilite, conoscibili e applicabili ugualmente per tutti. In questa prospettiva, la legge ha la funzione di disciplinare i rapporti tra cittadini, ma anche e soprattutto tra cittadini e autorità. È proprio questo elemento a segnare la differenza tra uno stato di diritto e un ordinamento fondato sulla coercizione: nello stato di diritto, anche chi governa è vincolato dalla legge, e la sua azione incontra il limite delle libertà fondamentali. Tuttavia, la sola esistenza di un sistema normativo non è sufficiente a garantire il funzionamento dello stato di diritto. Le leggi sono, per loro natura, violabili: la loro efficacia non è ontologica, ma risiede nella risposta concreta che suscitano nei soggetti a cui si rivolgono. Esse agiscono come sistema di incentivi e disincentivi, che orientano la volontà individuale prospettando le conseguenze delle proprie azioni, che sono dunque determinate non dall’astrazione della norma, ma dalla scelta concreta di tenerne conto. Eppure, proprio in questa fragilità apparente della legge si rivela la sua forza: essa funziona perché entra a far parte del processo decisionale degli individui, orientandone aspettative, valutazioni e comportamenti. In questo senso, essa costituisce una garanzia concreta dei limiti che pone non tanto perché sia sempre rispettata, ma perché è generalmente riconosciuta come criterio di riferimento. Il principio di legalità si completa nella dimensione del consenso. Per godere di autorità, occorre che le leggi siano percepite come legittime, e tale legittimità deriva anche dal modo in cui vengono prodotte: quando sono il risultato di processi pubblici e partecipati, vengono avvertite come espressione della volontà collettiva, anche da chi non ne condivide l’esito. Lo sapeva bene Piero Calamandrei, che con convinzione asseriva: il senso della santità della legge […] è coscienza di solidarietà civile creata dall’esercizio della libertà[2]. Le leggi vivono solo se sostenute da un consenso diffuso. Il rispetto della legge non può essere garantito esclusivamente dal controllo e dalla sanzione, ma richiede una disposizione interiore, un atteggiamento di adesione che si traduce in senso di legalità. A sua volta, esso non coincide con obbedienza cieca, né con l’accettazione acritica dell’ordine esistente; al contrario, presuppone una profonda consapevolezza del valore delle regole come strumenti di convivenza. In questa prospettiva, la legalità appare come una forma di autodisciplina collettiva, possibile solo in presenza di libertà fondamentali garantite. La legge percepita come imposizione genera resistenza o elusione, quella riconosciuta come espressione collettiva produce adesione. È su questo terreno che può innestarsi una riflessione più ampia sulla cultura della legalità. Promuovere lo stato di diritto non significa soltanto rafforzare le istituzioni, riformare i sistemi giudiziari o migliorare l’efficienza delle forze dell’ordine: tutti questi interventi, pur necessari, non sono sufficienti. Senza un contesto culturale favorevole, anche le migliori riforme rischiano di rimanere fragili o di produrre effetti limitati nel tempo. Lo stato di diritto ha bisogno di un sostegno sociale diffuso, che ne riconosca il valore e lo renda praticabile nella vita quotidiana. Riconoscere il ruolo della cultura significa ammettere che le leggi non operano nel vuoto: interagiscono con sistemi di valori preesistenti, che possono sostenerle o, al contrario, svuotarle di senso. L’efficacia normativa si stima soprattutto nella misura in cui esso riesce a radicarsi nel contesto culturale di una società e a essere riconosciuto e interiorizzato come valore condiviso. Lo sviluppo dello stato di diritto richiede dunque un lavoro che vada oltre il piano istituzionale e investa i processi di socializzazione. La cultura della legalità si costruisce nel tempo, attraverso l’esperienza quotidiana degli individui all’interno di un sistema di contesti regolati: la famiglia, la scuola, il lavoro, lo spazio pubblico. È in questi ambienti che le persone apprendono – spesso in modo implicito – che cosa significhi rispettare una regola, riconoscere un’autorità legittima, rivendicare un diritto senza negare quello altrui. Sono, questi, tutti atteggiamenti che denotano la formazione di un’etica pubblica che, come indica lo storico Paul Ginsborg, risulta un processo lungo e complicato, e certamente non irreversibile. Il suo sviluppo dipenderà da una serie di fattori: dalle strutture amministrative, ossia dal grado di trasparenza delle burocrazie, dai limiti posti al potere discrezionale di queste ultime, dalla misura in cui esse sono soggette a un controllo sostanziale e non meramente formale; dalla prassi politica, ossia dalla misura in cui gli interessi e le azioni dei rappresentanti eletti dai cittadini sono codificati e controllabili; dalla cultura giuridica, ossia dalla tensione tra legge e consuetudine, per cui quello che in una nazione è considerato corruzione in un’altra può essere prassi corrente; infine, ma non certo per importanza, dai processi di educazione tanto all’interno quanto all’esterno della famiglia, grazie ai quali l’aria stessa che il cittadino respira può contenere l’ossigeno di certi valori e comportamenti anziché di altri[3]. Un ruolo centrale in questo processo è svolto dalla percezione di legittimità delle istituzioni. La legittimità non coincide con la mera legalità formale: essa riguarda il grado di fiducia

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L’IRREVERSIBILE SQUILIBRIO TRA I POTERI DELLO STATO

di Gian Domenico Caiazza* «Chiunque abbia potere è portato ad abusarne; egli arriva sin dove non trova limiti (…) Perché non si possa abusare del potere occorre che il potere arresti il potere». Così Montesquieu ragionava, nel 1748, nel porre a fondamento della idea moderna di Stato democratico il principio della separazione dei poteri. Ecco allora che il potere legislativo «fa delle leggi per sempre o per qualche tempo, e corregge o abroga quelle esistenti»; il potere esecutivo «fa la pace o la guerra, invia o riceve delle ambascerie, stabilisce la sicurezza, previene le invasioni»; il potere giudiziario, infine, “bouche de la lois”, «punisce i delitti o giudica le liti dei privati». Naturalmente le idee evolvono, si adeguano alle mutazioni sociali e politiche, ma il principio della separazione dei poteri, della limitazione reciproca tra di essi, resta il caposaldo, direi la precondizione di sopravvivenza del sistema democratico. Regolarmente, dove esso è messo in discussione, si teme per la sorte stessa della democrazia. Le cronache statunitensi di queste prime settimane di Presidenza Trump, ad esempio, ne sono la dimostrazione lampante ed allarmante, con un potere esecutivo (il Presidente) che forza e scavalca sia il potere legislativo (con la adozione di centinaia di “ordini esecutivi”), sia quello giudiziario (addirittura ignorando statuizioni non gradite e non condivise della Suprema Corte). In casa nostra, sebbene con forme del tutto diverse, l’equilibrio è saltato nei primi anni ’90, e non c’è più verso di recuperarlo. È bastata una indagine giudiziaria sulla certamente assai diffusa corruzione del potere politico, accompagnata da un formidabile consenso popolare e da una irresponsabile, acritica copertura mediatica, per attribuire all’ordine giudiziario magistratuale un potere di condizionamento e di interdizione verso gli altri due poteri che non ha equivalenti in nessun altro sistema democratico. L’immagine simbolo, lo ricordiamo tutti, fu quella dei magistrati del pool milanese in TV che affermano la necessità che un legittimo provvedimento di un governo democraticamente eletto, giusto o sbagliato che fosse non importa, venisse ritirato perché da essi non condiviso, ottenendone la revoca a furor di popolo. Un atto – a prescindere dalle intenzioni di chi lo realizzò – tecnicamente eversivo, che ha segnato in modo irreversibile l’equilibrio tra poteri dello Stato nel nostro Paese. Perfino in questi mesi, nei quali una solida maggioranza parlamentare sembrerebbe (il condizionale è d’obbligo) determinata a portare a termine la più avversata (dalla magistratura) riforma dell’ordinamento giudiziario nella storia Repubblicana, i segni della debolezza del potere politico, intimorito e condizionato dal potere giudiziario, ci giungono copiosi. È di pochi giorni fa la sorprendente iniziativa, assunta direttamente dalla presidente Giorgia Meloni, di fermare l’iter della proposta di legge di istituzione della giornata in onore delle vittime degli errori giudiziari, individuata nella simbolica data del 17 giugno, quella nella quale fu arrestato Enzo Tortora nell’ormai lontano 1983. Le cronache riferiscono la testualità della motivazione addotta dalla Presidente del Consiglio: «Non diamo altri pretesti ai giudici fino alla approvazione della riforma sulla separazione delle carriere». Dietro le apparenze di una decisione dettata da realismo strategico, di chi intenda in questo modo rendere più agevole la strada di quella fondamentale riforma costituzionale, si affaccia in realtà, nitidissima, la impressionante fotografia del patologico rapporto tra potere politico e potere giudiziario in Italia. Da un lato, infatti, non esiste alcun nesso logicamente plausibile tra questa riforma costituzionale e quella proposta di legge sulle vittime degli errori giudiziari; dall’altro, non si comprende esattamente quale pretesto potrebbe mai cogliere un soggetto – la magistratura associata – che non ha (non dovrebbe avere!) né titoli né ragioni per interloquire su una simile iniziativa politica. Il fatto che l’ANM abbia subito manifestato a proposito di essa le proprie obiezioni critiche, con motivazioni peraltro assai discutibili, non si comprende in qual modo potrebbe incidere sul percorso della riforma ordinamentale, anche nella prospettiva della quasi certa campagna referendaria successiva alla sua auspicabile approvazione. Nelle intenzioni, la Presidente Meloni vuole prevenire argomenti polemici, intesi a rafforzare, da parte delle toghe, l’idea di una maggioranza politica ispirata da sentimenti di ostilità nei confronti della Magistratura. Ma è proprio questo il punto. Le vittime di un errore giudiziario sono tali in forza di una valutazione operata dalla stessa magistratura, che riconosce l’errore giudiziario, o la ingiusta detenzione, all’esito di un procedimento che essa stessa gestisce in modo sovrano, ed in assoluta autonomia e indipendenza. Errori giudiziari ed ingiuste detenzioni sono definiti tali non dalla politica, con arbitrarie valutazioni polemiche, ma dai giudici della Repubblica, con sentenze definitive pronunziate in nome del popolo italiano. La scelta dello Stato di esprimere, con una giornata celebrativa annuale, la propria rammaricata vicinanza a chi ha subito una così grave ingiustizia, è una scelta schiettamente politica, sulla quale la magistratura, in un normale e non alterato sistema di divisione dei poteri, non avrebbe titolo alcuno per manifestare riserve o, peggio ancora, risentimento. D’altronde, la speciosa critica avanzata da ANM, secondo la quale si dovrebbe allora celebrare anche la giornata per le vittime -fu fatto questo esempio- della malasanità (le quali però, diversamente che per gli errori giudiziari, ne vedono puniti i responsabili!) dà proprio il segno di quanto sia deteriorato quel delicato equilibrio costituzionale. Da un lato il potere giudiziario pretende, come se fosse la cosa più normale del mondo, di svolgere una funzione di interdizione critica e quasi sindacale su qualsiasi iniziativa legislativa che possa anche solo richiamare l’attenzione sugli esiti e sulla qualità dell’esercizio della giurisdizione, assumendo alla stregua di una indebita aggressione qualsiasi  valutazione ad essa non gradita; dall’altro, la politica riconosce, nei fatti, pieno fondamento a questa assurda pretesa, mostrando anzi di temerne le conseguenze, e confessando così, nel modo più clamoroso e sorprendente, la propria soggezione verso il potere giudiziario, ed in definitiva la sua disarmata debolezza. Che non scopriamo certo adesso, ma che francamente mai avremmo immaginato potesse spingersi a tanto. *Past President UCPI – Direttore PQM (Editoriale pubblicato in Ante Litteram 1-aprile 2025)

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