legge

È ANCORA POSSIBILE IL DIRITTO PENALE?

di Giuseppe Losappio*– 1. Diritti dell’uomo, stato di diritto, democrazia e sistema penale sono reciprocamente legati da nessi profondi e ineludibili, più o meno evidenti e decifrabili ma anche ambigui. Palese, univoca e chiaramente leggibile è la connessione con i diritti dell’uomo e la democrazia. Evoluzione, regressi e crisi di ciascuno di questi elementi segnano l’evoluzione, i regressi e le crisi dell’altro. Il diritto penale di una democrazia in buona salute tende a garantire (e realizzare) i diritti umani in misura maggiore rispetto a quello di una democrazia non altrettanto “sana e vitale”. Per converso un sistema penale contrassegnato da violazioni non marginali ed episodiche degli human right è indizio inequivocabile di una democrazia in sofferenza. Meno “trasparente” è la relazione con lo stato di diritto, nell’accezione originaria e minimale di sistema politico retto dalla supremazia della “legge” (del parlamento) che confina e delimita il potere dello stato disarticolandolo in poteri differenti, entro certi limiti autonomi. Anche la costituzionalizzazione del modello, nonostante rilevantissimi progressi, sotto molteplici profili (il vuoto di contenuti e di fini della legalità in senso formale, soprattutto), non ha risolto le ambiguità né assicurato una chiarificazione, anche solo tendenzialmente definitiva. Come ricorda Giovanni Fiandaca, la duplice valenza della riserva di legge (garanzia e legittimazione) «non presuppone una democrazia qualsivoglia, assunta in un senso molto generico e indifferenziato; implica, piuttosto, il riferimento ad un certo modello di democrazia»[1], un modello “ricco” ed esigente, nel quale le scelte in materia penale sono condivise o comunque discusse con l’opposizione e persino con gli stakeholder della “società civile”. Bisogna essere cauti e non lasciarsi irretire dal “perfezionismo democratico” [2]. La democrazia resta la peggiore forma di governo eccetto tutte le altre, come avrebbe detto Winston Churchill[3]. Allo stesso modo – sarà ovvio ma non guasta ripeterlo – è sempre meglio lo stato di diritto dello stato di polizia, la riserva di legge del potere di introdurre reati o pene mediante decreto governativo o, peggio, ministeriale. Ciò posto, il compito della letteratura penalistica di «continuare, senza tentennamenti, a individuare e denunciare i fattori di degenerazione del sistema e il tradimento dell’ideologia costituzionale»[4] impone di osservare che nella democrazia (penale) meramente maggioritaria, la forza del potere di limitare i diritti tende ad essere più forte della forza dei diritti di limitare il potere. Nemmeno un costituzionalismo infiltrato (ex art. 117 Cost.) o, comunque, sostenuto dalle fonti regionali (es. la CEDU) o internazionali (es. la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo) è sufficiente. La «blindatura» sotto questo profilo resta alquanto «lacunosa»[5]. Così è ben possibile che manifestazioni di politica criminale autoritarie e persino totalitarie non presentino «una sicura illegittimità argomentabile in sede costituzionale»[6] come dimostra l’esperienza degli ultimi 15 anni di crisi dei diritti umani e della democrazia. La corrispondente regressione del diritto penale verso una dimensione francamente illiberale è avvenuta senza che la forma dello stato di diritto subisse scossoni (almeno in apparenza). Vuol dire che la crisi del sistema penale non corrisponde alla crisi dello stato di diritto ma alla crisi dei diritti umani (§ 2) e della democrazia (§ 3), ovvero, che un sistema penale illiberale può anche convivere con quella lettura minimale dello stato di diritto che imbriglia la democrazia nella pericolosa illusione del one more vote power, mentre è inconciliabile con una democrazia intrisa negli human right.   2. Salvo che si ceda ad un atteggiamento di pessimismo qualunquista e superficiale, non si può certo negare che il bilancio dei diritti dell’uomo della democrazia sia complesso, chiaroscurale ma non privo di sorprendenti conquiste. Pensiamo ai successi, fallimenti e limiti delle Corti internazionali e di una giurisdizione universale, pur realizzata benché in modo parziale, disomogeneo e molto diseguale. E non è tutto. È altrettanto innegabile che in molti stati, dal dopoguerra ad oggi, il diritto penale sia evoluto nel segno della mitezza e degli human right. Ciò non toglie che “l’età dei diritti”[7], dopo gli ossimori dell’ingerenza umanitaria e i fallimentari tentativi di esportazione armata, oggi, sembra alle nostre spalle. I trend della storia alludono ad altre direzioni. Con misurato spirito critico, Norberto Bobbio, in un primo momento, osservò che il “vero” problema dei diritti umani non è tanto quello di giustificarli quanto quello di proteggerli; successivamente la considerazione di questo problema non filosofico, ma politico[8] cedette il passo alla desolata osservazione di un avvenire più annunciato che realizzato, di proclamazioni altisonanti in contrasto con la realtà della sistematica ed endemica violazione quasi ovunque di quelle dichiarazioni. I tre pilastri della Rivoluzione francese sui quali si fondava la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen  – la Libertà, l’Uguaglianza e la Fraternità – si sono ridotti ad “uno e mezzo” con tutto quello che ne consegue: «la libertà e solo una parte dell’uguaglianza, intesa come semplice uguaglianza formale e astratta di fronte alla legge»[9]. Non si è mai interrotto il loop di immagini – con il quale Bobbio si congedò dalla riflessione su questo tema – di «mucchi di cadaveri abbandonati, intere popolazioni cacciate dalle loro case, lacere e affamate, bambini macilenti con le occhiaie fuori dalla testa che non hanno mai sorriso, e non riescono a sorridere prima della morte precoce»[x].   3. Nella premessa alla prima edizione (1984) della raccolta di scritti, Il futuro della democrazia, lo stesso Bobbio osservava l’orizzonte con uno sguardo di cauto (e sia pure contingente) ottimismo: come nel passato, la «democrazia non gode nel mondo di ottima salute» ma «non è sull’orlo della tomba»; anzi «alcune dittature, sopravvissute alla catastrofe della guerra, si sono trasformate in democrazia», il «mondo sovietico è scosso da fremiti democratici», nessuna delle democrazie occidentali è seriamente minacciata «da movimenti fascisti». Nell’edizione successiva del 1991 il mood è lo stesso. Vengono registrati, ancora una volta, gli slanci democratici dell’U.R.S.S., i processi di democratizzazione dei paesi un tempo satelliti di Mosca, e oltre atlantico, la caduta di «dittature militari apparentemente solide»[xi]. Bobbio non arrischia prognosi de futuro[xii] ma individua una serie di parametri per monitorare e diagnosticare la realtà: la necessità di bilanciare il fondamento in una «concezione individualistica

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LA CULTURA DELLA LEGALITÀ TRA CARCERE E SCUOLA

di Lavinia Meo* –  SOMMARIO: 1. La cultura della legalità. 2. Carcere e scuola: spazi di giustizia a confronto. 3. “LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI A GIORNI ALTERNI”: una rilettura dell’episodio del giudice ne Le avventure di Pinocchio. 4. «Quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete d’oro: pigliatelo dunque, e mettetelo subito in prigione»: la percezione della narrazione della legalità vista attraverso l’episodio del giudice ne Le avventure di Pinocchio come euristica narrativa. 5. Prospettive in ottica comparata.   1.La cultura della legalità Che cosa rende effettiva la legalità? E che cosa permette allo stato di diritto di non restare una costruzione formale, affidata unicamente a norme e apparati, ma di tradursi in una pratica condivisa, riconosciuta e sostenuta da cittadini e cittadine? Questi interrogativi aprono una riflessione che va oltre la dimensione giuridica per indagare il fondamento culturale e simbolico della legge. Parlare di cultura della legalità significa, infatti, spostare l’attenzione dalle norme ai valori e alle disposizioni interiori che rendono la legge qualcosa di vivo. Il principio di legalità costituisce uno dei cardini dello stato di diritto[1]. Esso prevede che l’esercizio del potere, in tutte le sue forme, sia sottoposto a regole generali e prestabilite, conoscibili e applicabili ugualmente per tutti. In questa prospettiva, la legge ha la funzione di disciplinare i rapporti tra cittadini, ma anche e soprattutto tra cittadini e autorità. È proprio questo elemento a segnare la differenza tra uno stato di diritto e un ordinamento fondato sulla coercizione: nello stato di diritto, anche chi governa è vincolato dalla legge, e la sua azione incontra il limite delle libertà fondamentali. Tuttavia, la sola esistenza di un sistema normativo non è sufficiente a garantire il funzionamento dello stato di diritto. Le leggi sono, per loro natura, violabili: la loro efficacia non è ontologica, ma risiede nella risposta concreta che suscitano nei soggetti a cui si rivolgono. Esse agiscono come sistema di incentivi e disincentivi, che orientano la volontà individuale prospettando le conseguenze delle proprie azioni, che sono dunque determinate non dall’astrazione della norma, ma dalla scelta concreta di tenerne conto. Eppure, proprio in questa fragilità apparente della legge si rivela la sua forza: essa funziona perché entra a far parte del processo decisionale degli individui, orientandone aspettative, valutazioni e comportamenti. In questo senso, essa costituisce una garanzia concreta dei limiti che pone non tanto perché sia sempre rispettata, ma perché è generalmente riconosciuta come criterio di riferimento. Il principio di legalità si completa nella dimensione del consenso. Per godere di autorità, occorre che le leggi siano percepite come legittime, e tale legittimità deriva anche dal modo in cui vengono prodotte: quando sono il risultato di processi pubblici e partecipati, vengono avvertite come espressione della volontà collettiva, anche da chi non ne condivide l’esito. Lo sapeva bene Piero Calamandrei, che con convinzione asseriva: il senso della santità della legge […] è coscienza di solidarietà civile creata dall’esercizio della libertà[2]. Le leggi vivono solo se sostenute da un consenso diffuso. Il rispetto della legge non può essere garantito esclusivamente dal controllo e dalla sanzione, ma richiede una disposizione interiore, un atteggiamento di adesione che si traduce in senso di legalità. A sua volta, esso non coincide con obbedienza cieca, né con l’accettazione acritica dell’ordine esistente; al contrario, presuppone una profonda consapevolezza del valore delle regole come strumenti di convivenza. In questa prospettiva, la legalità appare come una forma di autodisciplina collettiva, possibile solo in presenza di libertà fondamentali garantite. La legge percepita come imposizione genera resistenza o elusione, quella riconosciuta come espressione collettiva produce adesione. È su questo terreno che può innestarsi una riflessione più ampia sulla cultura della legalità. Promuovere lo stato di diritto non significa soltanto rafforzare le istituzioni, riformare i sistemi giudiziari o migliorare l’efficienza delle forze dell’ordine: tutti questi interventi, pur necessari, non sono sufficienti. Senza un contesto culturale favorevole, anche le migliori riforme rischiano di rimanere fragili o di produrre effetti limitati nel tempo. Lo stato di diritto ha bisogno di un sostegno sociale diffuso, che ne riconosca il valore e lo renda praticabile nella vita quotidiana. Riconoscere il ruolo della cultura significa ammettere che le leggi non operano nel vuoto: interagiscono con sistemi di valori preesistenti, che possono sostenerle o, al contrario, svuotarle di senso. L’efficacia normativa si stima soprattutto nella misura in cui esso riesce a radicarsi nel contesto culturale di una società e a essere riconosciuto e interiorizzato come valore condiviso. Lo sviluppo dello stato di diritto richiede dunque un lavoro che vada oltre il piano istituzionale e investa i processi di socializzazione. La cultura della legalità si costruisce nel tempo, attraverso l’esperienza quotidiana degli individui all’interno di un sistema di contesti regolati: la famiglia, la scuola, il lavoro, lo spazio pubblico. È in questi ambienti che le persone apprendono – spesso in modo implicito – che cosa significhi rispettare una regola, riconoscere un’autorità legittima, rivendicare un diritto senza negare quello altrui. Sono, questi, tutti atteggiamenti che denotano la formazione di un’etica pubblica che, come indica lo storico Paul Ginsborg, risulta un processo lungo e complicato, e certamente non irreversibile. Il suo sviluppo dipenderà da una serie di fattori: dalle strutture amministrative, ossia dal grado di trasparenza delle burocrazie, dai limiti posti al potere discrezionale di queste ultime, dalla misura in cui esse sono soggette a un controllo sostanziale e non meramente formale; dalla prassi politica, ossia dalla misura in cui gli interessi e le azioni dei rappresentanti eletti dai cittadini sono codificati e controllabili; dalla cultura giuridica, ossia dalla tensione tra legge e consuetudine, per cui quello che in una nazione è considerato corruzione in un’altra può essere prassi corrente; infine, ma non certo per importanza, dai processi di educazione tanto all’interno quanto all’esterno della famiglia, grazie ai quali l’aria stessa che il cittadino respira può contenere l’ossigeno di certi valori e comportamenti anziché di altri[3]. Un ruolo centrale in questo processo è svolto dalla percezione di legittimità delle istituzioni. La legittimità non coincide con la mera legalità formale: essa riguarda il grado di fiducia

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