istituzioni

INTERVISTA AL PROFESSORE MAURO PALMA  

di Stefania Mantelli* – Mauro Palma, matematico e giurista, è stato il primo Presidente del Collegio del Garante Nazionale delle persone private della libertà personale, co-fondatore e attuale presidente onorario dell’associazione “Antigone”, ha fatto parte e poi ha presieduto il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (CPT) del Consiglio d’Europa. Attualmente ricopre la carica di Presidente del Centro di ricerca European Penological Center presso l’Università Roma Tre.  Prof. Palma, Lei ha presieduto il primo Collegio del Garante Nazionale dei detenuti, dal 2016 al 2024, attraversando tre legislature, sei governi, varie emergenze, in un clima agitato dal populismo penale e caratterizzato da continue torsioni autoritarie. In un periodo di grandi contrasti sociali e di crisi dell’istituzione carceraria, il vostro dialogo incessante col Parlamento ha sollecitato continuamente al rispetto delle garanzie e delle libertà.  Nel settembre 2025 è uscito il libro “Caro Parlamento” che raccoglie le relazioni di quegli anni e che diventerà, inevitabilmente, testimonianza viva di una gestione virtuosa dell’Ufficio del Garante dei detenuti. Ritiene che le Istituzioni abbiano saputo fare tesoro delle vostre segnalazioni e dei vostri richiami? Il nuovo Collegio ha saputo raccogliere il vostro testimone in modo proficuo? «L’Ufficio del Garante dei detenuti e delle persone private della libertà è un’istituzione che ha avuto un lungo percorso e che, prima di essere operativa, ha acquisito un’intrinseca solidità, per l’esteso dibattito che l’ha accompagnata. Del resto, non si tratta di una Istituzione isolata nel contesto internazionale. Ricordo, infatti, che il modello di tutela dei diritti delle persone private della libertà personale – è ormai riconosciuto – si compone di due elementi dialoganti: una parte reattiva che agisce accertando le violazioni denunciate e che, qualora verificate, ha il compito di individuare le responsabilità e determinare le conseguenze sanzionatorie; una parte preventiva che ha il compito di monitorare con continuità e, soprattutto indipendenza, le diverse situazioni in cui la libertà personale è limitata o è del tutto privata, per individuare quelle criticità che possono evolvere verso violazioni della tutela della dignità di ogni persona ristretta, della sua incolumità psichica e fisica e dei suoi fondamentali diritti. Il compito reattivo è ovviamente affidato all’autorità giudiziaria, nelle diverse forme che l’ordinamento prevede, a seconda dei contesti; il compito preventivo è affidato a un’autorità di natura non giurisdizionale che dialoga e collabora con le autorità responsabili delle strutture di privazione della libertà e con la stessa autorità giudiziaria, poiché la reazione a quanto commesso è parte della stessa funzione preventiva. Questa premessa per ricordare che il Garante nazionale è organismo qualificato come National preventive mechanism nel contesto di un particolare Protocollo delle Nazioni Unite, ratificato dall’Italia e che è stato introdotto – dopo il dibattito di cui ho detto – anche per rispondere alla sentenza della Corte europea per i diritti umani del 2013 che aveva condannato l’Italia per violazione dell’inderogabile articolo 3 della Convenzione europea, proprio per le condizioni delle nostre carceri. Pertanto, l’istituzione ha una sua stabilità, qualunque sia il vento che, contingentemente, la stia direzionando. Questa lunga premessa sulla stabilità dell’istituzione non esclude, tuttavia, che ogni nuovo Collegio abbia il diritto di interpretare in modo proprio l’attuazione del mandato ricevuto. Restano, però, alcune criticità che non hanno aiutato la continuità di cui un’istituzione giovane avrebbe bisogno. Le sintetizzo in pochi punti, a partire da un elemento essenziale: non c’è stato alcun “passaggio di consegne” perché il Collegio insediatosi il 25 gennaio 2024 non ha mai voluto incontrare il Collegio precedente per il passaggio in quei giorni, né aveva voluto partecipare, invitato sempre, a incontri precedenti, anche informali, nel periodo intercorso tra la comunicata sua composizione e la formalizzazione della nomina. I punti di criticità possono essere, quindi, sintetizzati per titoli. Il primo è nella riduzione, in concreto a tutt’oggi, dell’ampiezza del mandato, che deve coprire tutte le forme di privazione della libertà, sia essa de iure o de facto: non è stata, infatti, avviata alcuna attività nel settore della tutela dei diritti delle persone che sono private della libertà a causa della propria salute nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura e, comunque, soggette a trattamenti sanitari obbligatori; così come nulla è stato fatto relativamente a quelle situazioni “intermedie” di ricovero assistenziale residenziale che spesso possono evolvere negativamente in forme segregative. Eppure era un lavoro a cui il precedente Collegio aveva dedicato molto tempo. Il secondo punto è nel concetto stesso di visita, come internazionalmente inteso dagli organismi di monitoraggio preventivo. In particolare, riguardo agli istituti di detenzione, per adulti e per minori, a monte di un numero positivamente ampio di visite, non risultano elementi valutativi qualificanti; quasi si sia trattato di visite annunciate, svolte in presenza di responsabili della struttura, riportate come valore numerico e soprattutto realizzate spesso in risposta a richieste: così passando da uno sguardo, capace di individuare difficoltà e di documentarsi autonomamente, a un intervento reattivo sollecitato e condotto con l’ausilio diretto dei responsabili della struttura. A questi due punti si aggiunge la perplessità dell’alto numero di personale appartenente alle Forze di Polizia – in particolare Polizia penitenziaria – che è stato dirottato verso l’Ufficio del Garante nazionale, a discapito della presenza di personale civile, nonché la scarsa capacità comunicativa con l’esterno, Parlamento incluso, che attende da quasi tre anni l’obbligatoria Relazione sulle attività svolte».    Viviamo un tempo di grave sovraffollamento carcerario che, unitamente alle condizioni fatiscenti di molti istituti di pena, concorre a determinare pene inumane e degradanti, con continue condanne da parte della Corte edu. L’Italia ha una popolazione carceraria, secondo le ultime stime del 2025 reperite, di circa 63.868 detenuti, a fronte di 51.275 posti, ma una capienza effettiva di soli 46.124 posti, con un tasso di sovraffollamento pari al 138,5%. A fronte di questi dati allarmanti, si assiste a un continuo innalzamento delle pene edittali, con creazione di nuovi reati, circostanze aggravanti speciali e un ricorso eccessivo alle ostatività, con inevitabile aumento delle custodie cautelari in carcere. Dinanzi a questo trend nella gran parte delle riforme, penso tra tutte al decreto Sicurezza 2025, vi sono alcuni aspetti di, almeno apparente, segno contrario. In questo

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“QUESTA RIFORMA NON S’HA DA FARE”. RIFLESSIONI A MARGINE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE SULLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE

di Lorenza Violini* –    1.Breve nota introduttiva Celebrato il referendum sulla riforma della giustizia – o, come forse è meglio denominarlo, sulla separazione delle carriere – una nuova stagione si apre per il grande pubblico e per gli addetti ai lavori. Una nuova pagina, infatti, va scritta in cui mettere a tema sia il senso del referendum in quanto tale (i.e. della sua collocazione dei nuovi  contesti politico-istituzionali e della sua efficacia, tanto per fare solo qualche esempio) sia il futuro di interventi riformatori ritenuti dai più non procrastinabili.  Anche sugli andamenti della campagna referendaria varrebbe la pena tornare a riflettere a bocce ferme se non si trattasse di una questione ancora bruciante; se ne parlerà in seguito, pur essendo importante fin da ora metterla in agenda, visto il peso che ha avuto nel determinare i risultati, certamente esaltanti per l’altissima quanto inaspettata partecipazione al voto ma altrettanto problematici per il futuro di possibili  interventi di modifica della Costituzione, la cui conclamata “intoccabilità” ha toccato uno dei suoi vertici, almeno nella erronea consapevolezza di molti.   2.Parliamo di referendum Fin dai tempi dell’Assemblea Costituente, il dibattito sull’opportunità di inserire in Costituzione questo ed altri istituti di democrazia diretta è stato acceso, dibattito che in Germania ha preso anche la piega sul senso della “vera democrazia”, da molti – tra cui magistralmente il politologo tedesco Wilhelm Hennis  (Hennis, W. (2009). Politics as a practical science. ( K. Tribe, Trans.). London: Macmillan) –  considerata tale solo quella che ha preso la forma della democrazia rappresentativa. Gli argomenti sono noti: troppo fallace affidare al popolo la decisione su quesiti complessi sia per abrogare leggi ordinarie sia per confermare revisioni costituzionali; troppo destabilizzante mettere a confronto le scelte parlamentari con quelle popolari, con il rischio di delegittimare le istituzioni; troppo pericoloso per il governo in carica sottoporsi ad una sorta di mid-term election su una questione specifica,  con una libertà di scelta minimale e non temperata dalla pluralità dei partiti che si presentano alle elezioni politiche, questione che può finire per travolgere l’intero indirizzo politico. In estrema sintesi: la potenziale deriva plebiscitaria insita nel pronunciamento popolare rende lo stesso di difficile lettura, soprattutto nel caso di risultato negativo, che può essere riferito ad una molteplicità di oggetti non facilmente districabili. Non a caso, per quanto riguarda il recente referendum, esso ha finito per essere identificato con una “herbe Enttauschung” per il governo in carica mentre molta parte della campagna, soprattutto quella condotta dalla magistratura, era fortemente orientata a opporsi ai contenuti rappresentati dalla riforma. Basti pensare alla resistenza posta in essere dalla Associazione nazionale magistrati che pure, subito dopo il risultato, si è affrettata a proporre un dialogo con il Governo sui temi della giustizia. Ed è per questo che viene da pensare con una sottile sfumatura di rammarico alla saggezza dei Padri Costituenti della Costituzione federale tedesca, il noto Grundgesetz, la madre di tutte le costituzioni del dopoguerra. I giuristi tedeschi, infatti, non hanno inserito in Costituzione il referendum, nel timore che esso si traducesse in un elemento di destabilizzazione della forma di governo, così come era stato sotto la vigenza della Costituzione di Weimar. In tema di referendum, vi è un nota bene che val la pena ricordare in questa sede, ed è stato l’uso distorto dello stesso posto in essere dal Partito Radicale quando, alcuni decenni addietro, ha “usato” di campagne referendarie destate ad arte per affermarsi sulla scena politico-mediatica; come si ricorderà, in questo modo, cioè proponendo referendum su temi interessanti ed importanti (ma anche su temi di rilevanza residuale) si stringeva nell’angolo il sistema politico costringendolo a misurarsi con un partito che acquisiva in questo modo una importanza ben più ampia della propria effettiva consistenza numerica conquistata con i procedimenti elettorali.  Il che ha fatto vedere, ancora una volta, quanto multiforme – ma anche quanto ambiguo – sia lo strumento referendario e quanto precaria sia stata l’idea che giustificava il referendum (soprattutto quello abrogativo) come uno strumento residuale, un breve spazio di cui il popolo poteva impossessarsi per dimostrare quale sporadico dissenso verso aspetti specifici delle scelte compiute dalla maggioranza parlamentare, per il resto legittimata dalle elezioni popolari a definire la politica nazionale.  Con ciò si sono enunciati problemi, non prefigurate soluzioni; si è posta in essere una lista di questioni quali di tètes de chapitre, capitoli i cui contenuti sono ancora tutti da scrivere o da riscrivere.  Il che si presenta particolarmente arduo oggi, dopo l’ultimo referendum, quando il clima dominante è negativo, quasi si fosse suggellata in questo modo l’impossibilità in questo Paese di proporre e attuare proposte di cambiamento, anche solo minimali.   3.Riforma minimale o tentativo surrettizio di rovesciare uno dei cardini della democrazia, cioè la divisione dei poteri? Venendo ora alla sostanza della materia referendaria, durante la campagna elettorale sono emersi una serie di paradossi, tutti determinati all’acquisizione di consenso politico e non  invece orientati ad esaminare con razionale sobrietà se fosse opportuno o dannoso che la proposta votata dal Parlamento fosse confermata. Il caso forse più eclatante è stato determinato dal fatto che la proposta si presentava in sostanziale continuità con un passato in cui il completamento della separazione delle carriere tramite la riforma del Consiglio Superiore della magistratura  era stato portato avanti dalla parte politica ora all’opposizione rispetto al Governo in carica. Si è trattato non solo di un palese cambiamento di opinione sul tema ma anche di un rovesciamento di prospettiva, di una decisione volta a  cogliere l’occasione per segnalare la distanza politica con i responsabili della scelta in questione.  Si è scelto, in altre parole, di radicalizzare il conflitto, misurando gli umori del corpo elettorale rispetto alla maggioranza parlamentare e ottenendo così un vantaggio in termini di consenso, preludio ad auspicati cambi di maggioranza. A questo scopo gli argomenti contrari alla riforma sono stati enfatizzati e radicalizzati, estendendo la questione fino a creare una sorta di panico diffuso rispetto sia alle intenzioni dei proponenti sia ai pericoli che l’entrata in vigore della riforma avrebbe prodotto quasi fosse una sorta

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