dottrina giuridica

MISURE DI PREVENZIONE: MODELLI A CONFRONTO. LE ESPERIENZE DI MILANO E CATANZARO

di Vittorio Manes*– Grazie a Valentina Alberta, agli organizzatori, a Francesco Iacopino, alla Camera Penale di Milano e ai tantissimi amici che vedo in questa sala. Temo, però, che il mio invito sia stato un po’ un errore. Vedete, invitarmi a parlare di misure di prevenzione è un po’ come invitare un alfiere dell’impostazione copernicana a un convegno di aristotelici, o un vegano a un barbecue con grigliate di arrosticini. Ho accettato l’invito consapevole che i miei interlocutori avessero compiuto un gesto di buona fede temeraria, perché purtroppo chi vi parla è ancora rigidamente ancorato a un modo di concepire il diritto penale completamente diverso. Vi spiego la ragione con un aneddoto. Quando stavo compiendo il mio ciclo di studi dottorale, mi imbattei in una lezione di Winfried Hassemer, grandissimo studioso della Scuola di Francoforte e all’epoca vicepresidente della Corte Costituzionale tedesca. Nell’ultima lezione che svolse a Città del Messico, pensò di poter dare risposta a un interrogativo che da sempre agitava i sogni dei penalisti: perché non si può superare il diritto penale? Nel rispondere a questa domanda così complessa, Hassemer spiegava che il diritto penale non può essere superato perché, nel corso della storia, ogni tentativo di superamento affidatosi ad altri strumenti ha rappresentato qualcosa di peggio del diritto penale stesso. Ha prodotto uno strumentario di misure, protocolli, interventi e sanzioni che erano meno garantiti, più graffianti e più contundenti del diritto penale. E noi oggi parliamo esattamente di questo. Il sistema delle misure di prevenzione, lo dico apertamente, è un sottosistema che è cresciuto come una creatura saprofita all’ombra del diritto penale liberale, cibandosi dei suoi scarti e dei suoi rifiuti, fino a erigersi a sistema. Ma non è un sottosistema di diritto penale: è nato come sistema di polizia per controllare gli emarginati, gli outsider, i dropout. Pensate al contrasto del brigantaggio alla fine del diciannovesimo secolo con la Legge Pica; poi queste misure sono trasmigrate, utilizzate e strumentalizzate contro oppositori politici, oziosi e vagabondi con il domicilio coatto e il confino, per poi essere recuperate per il contrasto al terrorismo. Da lì questa eccezione ha cominciato a circolare nel sistema e, come sempre capita, l’eccezione tende a trasformarsi in regola. Ogni deroga che accettiamo ai nostri principi ha fatalmente un effetto di retroazione. Le misure di prevenzione sono state elevate ad angolo di volta nel contrasto al crimine organizzato e di fatto recepite nel sistema rovesciando il modello liberale. Oggi, in posizione di assoluta centralità, rappresentano il nucleo delle misure protagoniste nel controllo delle attività di impresa, rivelandosi uno strumento estremamente invasivo. Rispetto a questa inarrestabile ascesa, la Corte Costituzionale ha potuto fare molto poco. Il sistema della prevenzione rappresenta un vero rovesciamento epistemologico del diritto penale. L’epistemologia penale si basa sul fatto, sull’offensività, sulla prova e sul ragionevole dubbio all’esito di un percorso probatorio; la prevenzione, invece, predica una giurisdizione senza fatto. Il difensore è sin dagli esordi impegnato in una corsa à décharge per invertire il gioco: l’onere della prova si rovescia, la presunzione di innocenza si capovolge, il diritto di difesa viene liofilizzato, miniaturizzato e interamente affidato a un sapere tecnico, innescando la rincorsa a controbattere allegazioni con altro sapere tecnico. Questo nuovo baricentro dovrebbe farci riflettere: gli equilibri attuali dello Stato di diritto non sono più segnati solo dal modello liberale degli articoli 25, 27 e 13 della Costituzione, ma da questo diverso paradigma di confine. La Corte Costituzionale provò a intervenire nel 1980 con la sentenza 177, coniando l’espressione “legalità preventiva” e assoggettando la prevenzione alle istanze di tassatività. Ma il vero risveglio del problema si deve alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha cambiato l’angolatura prospettica. Mettendo da parte la nostra rigida lente costituzionale continentale basata sulla natura penale (perché se la prevenzione fosse qualificata come penale, in democrazia non esisterebbe), la CEDU ha affermato un principio diverso: ancorché prive di natura penale, le misure di prevenzione costituiscono ingerenze statali straordinariamente invasive nella sfera dei diritti individuali. Guardate da questa angolatura rights-based, tali ingerenze devono essere legittimate da presupposti stringenti: garanzia della prevedibilità e accessibilità della legge, e assoluta proporzionalità dell’intervento (penso alla celebre sentenza De Tommaso). La nostra Consulta ha poi dato seguito a quell’impostazione. Tuttavia, nel sistema ha cominciato a circolare un’altra modellistica, oggi descritta con una terminologia verso cui vi invito alla massima cautela: la prevenzione patrimoniale “non ablativa”, la cosiddetta “prevenzione mite”. Che mite non è affatto. Ha lo stesso grado di incidenza sui diritti fondamentali e sulle libertà economiche, con presupposti che faticosamente si cerca di descrivere, come l’amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario ex art. 34 e 34-bis. Pensiamo anche all’esperienza vicina dell’interdittiva prefettizia, affidata a un’autorità governativa, sulla quale la capacità di controllo critico da parte dell’autorità giurisdizionale (TAR e Consiglio di Stato) è estremamente limitata: oltre il 90% viene convalidato. La difficoltà di descrivere i limiti della gravità indiziaria e del rischio di infiltrazione si ripercuote sulla difficoltà del controllo del giudice. Perché se nel processo penale è il capo d’imputazione a fissare il thema probandum, nella prevenzione il tema è così sfumato che la difesa diventa un esercizio di stile vuoto. Abbiamo persino accettato di dismettere l’arsenale probatorio penale per decidere sulla base del criterio del “più probabile che non”. Sarebbe antistorico chiudere gli occhi di fronte a questo strumentario che ha ormai occupato il nostro ordinamento, con applicazioni sempre più pionieristiche. Ma vi invito a sottolineare che questa inarrestabile ascesa della “prevenzione terapeutica” sta comportando due gravosi effetti collaterali. Il primo ha una ricaduta esiziale sul tessuto imprenditoriale. Essendo un sistema dotato di un altissimo coefficiente di sensibilità ma di un bassissimo coefficiente di specificità e accuratezza, la fattispecie è in grado di abbracciare una casistica infinita, mescolando il grano col loglio, con un altissimo rischio di falsi positivi. Si rischia di recidere dal tessuto economico imprese sane attraverso strumenti distruttivi. Vi richiamo a uno studio di Transcrime del 2016, da cui emergeva che, in oltre l’80% dei casi, l’esito degli strumenti di controllo sulle imprese ritenute

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IL CREPUSCOLO DEL DIRITTO PENALE LIBERALE “COSTITUZIONALMENTE ORIENTATO”: UN PROCESSO REVERSIBILE?

di Adelmo Manna*– Sommario: 1.  Introduzione: dalla retribuzione alla prevenzione. 2. Il diritto penale “costituzionalmente orientato”. 3. I profili maggiormente critici della legge sicurezza. 4. La lontananza siderale dell’attuale politica criminale anche da ogni, pur larvata, prospettiva “abolizionista”, in particolare della pena carceraria, anche mediante la sostituzione con sanzioni derivanti dal diritto penale comparato. 5. La reazione della giurisprudenza alla legge sicurezza, in particolare con l’ampia e dettagliata relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione. 6. La questione relativa all’introduzione del delitto di femminicidio, ove si assiste ad uno iato fra accademia e avvocatura da un lato, e la politica nel suo complesso dall’altro. 7. Conclusioni   1.Introduzione: dalla retribuzione alla prevenzione Nell’ambito della prospettiva di varare il piano carceri, da parte del Governo attualmente in carica, la premier Giorgia Meloni, in un video messaggio, ha, fra l’altro, sottolineato che “in passato si adeguavano i reati al numero di posti disponibili nelle carceri, mentre noi riteniamo che uno Stato giusto debba adeguare la capienza delle carceri al numero di persone che devono scontare una pena. Quindi – conclude – finalmente certezza della pena”[1]. Soprattutto da quest’ultimo rilievo, emerge chiaramente che la politica criminale dell’attuale Governo si basa, per l’appunto, sulla certezza della pena, ovvero sulla c.d. retribuzione, che, come è noto, non è altro che una razionalizzazione dell’antica legge del taglione, ovverosia “occhio per occhio, dente per dente” oppure in una prospettiva di carattere cattolico, “ob malum actionis, malum passionis”[2]. Tanto ciò è vero che, laddove si affermi che uno Stato debba adeguare la capienza delle carceri al numero di persone che devono scontare una pena, sta proprio a significare, almeno a nostro giudizio, che l’essenza della pena carceraria, per la premier attualmente in carica è, per l’appunto, la retribuzione. Con ciò, però, entra inevitabilmente in crisi la concezione del diritto penale liberale risalente a Cesare Beccaria[3]. Il teorema generale che chiude, infatti, l’opera celeberrima del Beccaria così stabilisce: “Perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev’essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a’ delitti, dettate dalle leggi”. Il Beccaria, autore del diritto penale illuminista, si muove, sotto questo profilo, nell’ambito di una concezione del diritto penale in cui, invece, risalta la funzione preventiva anziché retributiva dello stesso, in una prospettiva assai moderna, giacché questo sistema teorico costituisce il primo passo verso una visione “laica” del diritto penale. Su analoga linea si pone successivamente il pensiero di Anselm von Feuerbach, che infatti si fa apprezzare anche per una compiuta teorizzazione della funzione di prevenzione generale della pena, nel senso che la minaccia della pena servirebbe ad esercitare un effetto di coazione psicologica sui consociati, tale dal distoglierli dal commettere reati[4].   2.Il diritto penale “costituzionalmente orientato” Come può facilmente arguirsi, la politica criminale dell’attuale Governo si caratterizza, invece, per una prospettiva del tutto diversa, che nemmeno ha a che fare con il diritto penale “costituzionalmente orientato”, risalente, come è a tutti noto, al grande Franco Bricola[5], che teorizzava addirittura che l’intervento del diritto penale sarebbe legittimato solo nei confronti di beni giuridici esplicitamente o anche solo implicitamente, tutelati dalla Carta costituzionale. Quest’ultima teorizzazione possedeva, tuttavia, il limite di richiedere alla Corte costituzionale di dichiarare illegittima una norma penale, laddove avesse tutelato un bene giuridico sprovvisto di ascendenza costituzionale, ma in tal modo si sarebbe richiesto alla Corte medesima un’invasione nella sfera parlamentare e quindi inevitabilmente una messa in pericolo del principio della divisione dei poteri di montesquieiana memoria[6]. Ciò nonostante, l’approccio al diritto penale costituzionalmente orientato caratterizzerà il diritto penale italiano dagli anni ’70 dello scorso secolo fino ai giorni nostri, nel senso di vincolare il legislatore, il giudice e l’esegeta ad una interpretazione, appunto, “costituzionalmente orientata”. Ciò varrà sia da un punto di vista della ricostruzione del fatto di reato, orientata alla applicazione del principio di stretta legalità e dei suoi sub-principi, di cui all’art. 25, comma 2, Cost., sia nella prospettazione della teoria della pena, ove il riferimento sia al “senso di umanità” che al principio rieducativo, più modernamente inteso come principio di risocializzazione, pone indubbiamente la pena detentiva come extrema ratio, che caratterizza, peraltro, più in generale, lo stesso diritto penale dall’epoca di von Liszt[7].   3.I profili maggiormente critici della legge sicurezza Orbene, l’attuale legislazione in materia penalistica dell’attuale Governo, a partire dal decreto rave party, per continuare con il decreto Caivano e per giungere sino alla c.d. legge sicurezza, non solo utilizza la decretazione di necessità ed urgenza che, però, difficilmente si riescono a rinvenire nella concreta prassi, in tal modo esautorando, tuttavia, la funzione parlamentare, come, da ultimo, è avvenuto appunto con la legge sicurezza, che doveva essere emanata dal Parlamento, ma poi si preferì utilizzare il decreto legge per asserite ragioni di necessità ed urgenza, peraltro mai dimostrate. Ciò che, tuttavia, ci preme, più in particolare, evidenziare è il fatto che con precipuo riguardo alla c.d. legge sicurezza, si assiste alla incriminazione non già di “fatti di reato”, ma di “modi di essere” della persona, in tal modo mettendo in crisi il principio, di ordine liberale, del diritto penale del fatto, risalente al “capo scuola” del diritto penale moderno, ovverosia Giacomo Delitala[8]. Assistiamo, infatti, in particolare, alla incriminazione della c.d. resistenza passiva, sia nelle carceri, che nei Cpr, che non solo viola l’art. 21 Cost., ma non esprime un fatto di reato in senso proprio, come invece avveniva nel codice penale del 1930, ove la resistenza a pubblico ufficiale è tuttora punita se commessa “con violenza o minaccia”. La questione, a nostro avviso, si complica anche con riferimento al profilo della detenzione, perché, in riforma dell’art. 146 del codice penale, diventa obbligatorio il ricovero in un istituto carcerario anche di una donna incinta, oppure che ha partorito un figlio fino a un anno, perché, se l’infante ha l’età da uno a tre anni, madre e figlio vengono destinati ad un “istituto a custodia attenuata”. Non v’è però chi non veda come tale nuova disciplina –

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