diritto penale

È ANCORA POSSIBILE IL DIRITTO PENALE?

di Giuseppe Losappio*– 1. Diritti dell’uomo, stato di diritto, democrazia e sistema penale sono reciprocamente legati da nessi profondi e ineludibili, più o meno evidenti e decifrabili ma anche ambigui. Palese, univoca e chiaramente leggibile è la connessione con i diritti dell’uomo e la democrazia. Evoluzione, regressi e crisi di ciascuno di questi elementi segnano l’evoluzione, i regressi e le crisi dell’altro. Il diritto penale di una democrazia in buona salute tende a garantire (e realizzare) i diritti umani in misura maggiore rispetto a quello di una democrazia non altrettanto “sana e vitale”. Per converso un sistema penale contrassegnato da violazioni non marginali ed episodiche degli human right è indizio inequivocabile di una democrazia in sofferenza. Meno “trasparente” è la relazione con lo stato di diritto, nell’accezione originaria e minimale di sistema politico retto dalla supremazia della “legge” (del parlamento) che confina e delimita il potere dello stato disarticolandolo in poteri differenti, entro certi limiti autonomi. Anche la costituzionalizzazione del modello, nonostante rilevantissimi progressi, sotto molteplici profili (il vuoto di contenuti e di fini della legalità in senso formale, soprattutto), non ha risolto le ambiguità né assicurato una chiarificazione, anche solo tendenzialmente definitiva. Come ricorda Giovanni Fiandaca, la duplice valenza della riserva di legge (garanzia e legittimazione) «non presuppone una democrazia qualsivoglia, assunta in un senso molto generico e indifferenziato; implica, piuttosto, il riferimento ad un certo modello di democrazia»[1], un modello “ricco” ed esigente, nel quale le scelte in materia penale sono condivise o comunque discusse con l’opposizione e persino con gli stakeholder della “società civile”. Bisogna essere cauti e non lasciarsi irretire dal “perfezionismo democratico” [2]. La democrazia resta la peggiore forma di governo eccetto tutte le altre, come avrebbe detto Winston Churchill[3]. Allo stesso modo – sarà ovvio ma non guasta ripeterlo – è sempre meglio lo stato di diritto dello stato di polizia, la riserva di legge del potere di introdurre reati o pene mediante decreto governativo o, peggio, ministeriale. Ciò posto, il compito della letteratura penalistica di «continuare, senza tentennamenti, a individuare e denunciare i fattori di degenerazione del sistema e il tradimento dell’ideologia costituzionale»[4] impone di osservare che nella democrazia (penale) meramente maggioritaria, la forza del potere di limitare i diritti tende ad essere più forte della forza dei diritti di limitare il potere. Nemmeno un costituzionalismo infiltrato (ex art. 117 Cost.) o, comunque, sostenuto dalle fonti regionali (es. la CEDU) o internazionali (es. la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo) è sufficiente. La «blindatura» sotto questo profilo resta alquanto «lacunosa»[5]. Così è ben possibile che manifestazioni di politica criminale autoritarie e persino totalitarie non presentino «una sicura illegittimità argomentabile in sede costituzionale»[6] come dimostra l’esperienza degli ultimi 15 anni di crisi dei diritti umani e della democrazia. La corrispondente regressione del diritto penale verso una dimensione francamente illiberale è avvenuta senza che la forma dello stato di diritto subisse scossoni (almeno in apparenza). Vuol dire che la crisi del sistema penale non corrisponde alla crisi dello stato di diritto ma alla crisi dei diritti umani (§ 2) e della democrazia (§ 3), ovvero, che un sistema penale illiberale può anche convivere con quella lettura minimale dello stato di diritto che imbriglia la democrazia nella pericolosa illusione del one more vote power, mentre è inconciliabile con una democrazia intrisa negli human right.   2. Salvo che si ceda ad un atteggiamento di pessimismo qualunquista e superficiale, non si può certo negare che il bilancio dei diritti dell’uomo della democrazia sia complesso, chiaroscurale ma non privo di sorprendenti conquiste. Pensiamo ai successi, fallimenti e limiti delle Corti internazionali e di una giurisdizione universale, pur realizzata benché in modo parziale, disomogeneo e molto diseguale. E non è tutto. È altrettanto innegabile che in molti stati, dal dopoguerra ad oggi, il diritto penale sia evoluto nel segno della mitezza e degli human right. Ciò non toglie che “l’età dei diritti”[7], dopo gli ossimori dell’ingerenza umanitaria e i fallimentari tentativi di esportazione armata, oggi, sembra alle nostre spalle. I trend della storia alludono ad altre direzioni. Con misurato spirito critico, Norberto Bobbio, in un primo momento, osservò che il “vero” problema dei diritti umani non è tanto quello di giustificarli quanto quello di proteggerli; successivamente la considerazione di questo problema non filosofico, ma politico[8] cedette il passo alla desolata osservazione di un avvenire più annunciato che realizzato, di proclamazioni altisonanti in contrasto con la realtà della sistematica ed endemica violazione quasi ovunque di quelle dichiarazioni. I tre pilastri della Rivoluzione francese sui quali si fondava la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen  – la Libertà, l’Uguaglianza e la Fraternità – si sono ridotti ad “uno e mezzo” con tutto quello che ne consegue: «la libertà e solo una parte dell’uguaglianza, intesa come semplice uguaglianza formale e astratta di fronte alla legge»[9]. Non si è mai interrotto il loop di immagini – con il quale Bobbio si congedò dalla riflessione su questo tema – di «mucchi di cadaveri abbandonati, intere popolazioni cacciate dalle loro case, lacere e affamate, bambini macilenti con le occhiaie fuori dalla testa che non hanno mai sorriso, e non riescono a sorridere prima della morte precoce»[x].   3. Nella premessa alla prima edizione (1984) della raccolta di scritti, Il futuro della democrazia, lo stesso Bobbio osservava l’orizzonte con uno sguardo di cauto (e sia pure contingente) ottimismo: come nel passato, la «democrazia non gode nel mondo di ottima salute» ma «non è sull’orlo della tomba»; anzi «alcune dittature, sopravvissute alla catastrofe della guerra, si sono trasformate in democrazia», il «mondo sovietico è scosso da fremiti democratici», nessuna delle democrazie occidentali è seriamente minacciata «da movimenti fascisti». Nell’edizione successiva del 1991 il mood è lo stesso. Vengono registrati, ancora una volta, gli slanci democratici dell’U.R.S.S., i processi di democratizzazione dei paesi un tempo satelliti di Mosca, e oltre atlantico, la caduta di «dittature militari apparentemente solide»[xi]. Bobbio non arrischia prognosi de futuro[xii] ma individua una serie di parametri per monitorare e diagnosticare la realtà: la necessità di bilanciare il fondamento in una «concezione individualistica

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GIUSEPPE CARVELLI RICORDA SAVERIO PITTELLI

di Giuseppe Carvelli* – Gentili signore, signori, colleghi carissimi. Commemorare Saverio Pittelli per me è un privilegio, ma nello stesso tempo un’emozione. È doveroso da parte mia, innanzitutto, ringraziare la famiglia, per avermi concesso tale privilegio. Devo confessare che dal giorno in cui ho accettato tale impegno non ho avuto pace. Tanta era la responsabilità che mi avete dato e che mi sono addossato.Non vi nascondo, però, che con il passare del tempo e andando indietro negli anni ricordando la figura di don Saverio in Tribunale, le lunghe conversazioni che facevamo in attesa della causa, la mia agitazione si è calmata ed ho iniziato mentalmente a ricordarlo, a studiarlo con la maturità di oggi. Un’onda di ricordi pervade l’animo e fa intimamente rivivere i momenti dolcissimi di tanta vicinanza spirituale, nell’amarezza sconfinata del rimpianto nostalgico di quei periodi intensi della vita, che sono trascorsi e che appartengono al passato nel quale restano travolti e sommersi care figure, insegnamenti preclari, ambienti e costumi. Conobbi l’avvocato Saverio Pittelli all’inizio della mia pratica forense, fine anni ‘70 inizio anni ‘80. All’epoca le udienze penali si svolgevano nell’aula entrando a sinistra del vecchio Tribunale, oggi sede della Corte di Appello. La presidenza generalmente era rappresentata dal dott. Trovato o dal dott. Scuteri. Per un certo periodo presiedette il Tribunale il dott. Migliaccio. Veniva chiamata la causa, vi era la discussione e, immediatamente dopo l’arringa del difensore, Camera di consiglio e decisione. Dunque i difensori, impegnati nei processi che seguivano, ascoltavano le discussioni dei colleghi. E imparavamo. Venivamo anche giudicati dal pubblico, che era sempre numeroso. Io stesso in aula, aspettando il mio turno per poter presentare l’istanza di rinvio, che immancabilmente mi veniva consegnata o per concludere – se il processo era prescritto o bisognava applicare l’amnistia – o discutere per delega, ascoltavo e ammiravo i bravi avvocati dell’epoca. In tali momenti conobbi don Saverio e posso dire, con orgoglio, che nacque tra di noi una sincera amicizia. Quante volte ricordo mi recavo in Tribunale e dopo aver fatto il lavoro di cancelleria mi fermavo per sentirlo parlare dinanzi al Tribunale o alla Corte di Assise! Richiamare specificamente qualcuna delle sue fatiche in una esemplificazione casistica significherebbe ridurre e avvilire l’imponenza del lavoro da lui condotto, in quanto i pochi casi, in rapporto alle centinaia di processi trattati, non potrebbero avere rilevanza alcuna. Di don Saverio come avvocato parlerò in seguito. Desidero ricordare prima un episodio della sua vita che dimostra la determinazione e il coraggio che ha – per la verità – avuto sempre in ogni occasione, anche la più difficile che gli si è presentata durante la sua carriera, vuoi politica che professionale. Il tema del coraggio è un tema che sta perfettamente a misura di Saverio Pittelli. Gli uomini grandi sono uomini coraggiosi. Oltretutto don Saverio aveva avuto tante occasioni per manifestare in maniera concreta il coraggio. Sono appunto queste parole che frequentemente stanno sulla bocca di tutti ma poi nei fatti, nel quotidiano della vita di pochissime persone. La viltà è un modo per eliminare il problema e dire che non si poteva fare altrimenti. Il coraggio è un ingrediente della figura dell’avvocato penalista. Fulvio Croce per esempio. Bene, Saverio Pittelli, dopo gli studi elementari si avviò a un mestiere manuale. All’età di diciotto anni perse il braccio destro in un incidente di caccia. Salvatosi miracolosamente, impossibilitato a proseguire il proprio lavoro, iniziò con determinazione una storia di riscatto, grazie ad una intelligenza viva e acuta, che è rimasta nella memoria di chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo. In pochissimi anni terminò gli studi medi e superiori, laureandosi in giurisprudenza presso l’Università la Sapienza di Roma, dove concluse gli studi accademici in poco più di tre anni, mantenendosi grazie alla sua grande preparazione umanistica e giuridica, impartendo lezioni private ad altri studenti, spesso più grandi di lui. Un prodigio! Rientrato in Calabria, avviò subito il proprio studio legale che si impose rapidamente all’attenzione di un vastissimo territorio che abbracciava tutta la costa ionica da Reggio Calabria a Crotone. Eravamo in un’epoca in cui in Calabria e in Italia vi erano grandissimi avvocati penalisti e non era facile emergere tra questi giganti della toga. Bisognava essere bravi! Aldo Casalinuovo, Mario Casalinuovo, Luigi Gullo, Alfredo Cantàfora, Francesco Giurato, che in ogni delicato processo, come codifensore o come parte civile, li aveva sempre accanto. Ho conosciuto e lavorato con questi giganti della toga. Ho conosciuto e sentito discutere il più grande avvocato del novecento, Alfredo De Marsico, commemorato dalla nostra Camera penale sotto la mia presidenza. Ascoltare questi avvocati per i giovani significava entrare nello sconforto e pensare di cambiare mestiere. Nello stesso periodo, si era prima dello scoppio della seconda guerra mondiale e anche durante gli anni di belligeranza, don Saverio non lesinò mai le proprie forze e le proprie scarse risorse per aiutare i concittadini in difficoltà, imponendosi così come punto di riferimento della comunità, alla quale ha prestato ausilio in ogni frangente. Fu così che al termine delle ostilità iniziò la parentesi politica di Saverio Pittelli. Fu Commissario del comune di Isca sullo Ionio su nomina dell’amministrazione militare americana e su segnalazione del Prefetto di Catanzaro. In tale veste, ha più volte ricevuto apprezzamenti di encomio da parte del Ministero degli Interni, per aver saputo far transitare rapidamente il proprio comune dall’amministrazione fascista a quella repubblicana impedendo scontri e favorendo, invece, la rapida pacificazione sociale. Con ciò dimostrando coraggio e determinazione anche in questa vicenda. Poco tempo dopo, ripresa l’ordinaria attività professionale, fu eletto sindaco del Comune di Isca sullo Ionio, alle prime consultazioni elettorali democratiche post belliche. In seguito, nominato vice pretore e proposto per il reclutamento straordinario, che doveva riformare i ranghi della magistratura, rifiutò una carriera in magistratura ordinaria per stare accanto alla sua popolazione, colpita dal terremoto del 1947. Forse l’unico caso in Italia. Tanti magistrati ordinari dei tempi passati provenivano dal reclutamento straordinario. Questo è Saverio Pittelli. Rimangono nella memoria dei suoi concittadini gli scontri, aspri, con il Ministero degli Interni dell’epoca, che

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MISURE DI PREVENZIONE: MODELLI A CONFRONTO. LE ESPERIENZE DI MILANO E CATANZARO

di Vittorio Manes*– Grazie a Valentina Alberta, agli organizzatori, a Francesco Iacopino, alla Camera Penale di Milano e ai tantissimi amici che vedo in questa sala. Temo, però, che il mio invito sia stato un po’ un errore. Vedete, invitarmi a parlare di misure di prevenzione è un po’ come invitare un alfiere dell’impostazione copernicana a un convegno di aristotelici, o un vegano a un barbecue con grigliate di arrosticini. Ho accettato l’invito consapevole che i miei interlocutori avessero compiuto un gesto di buona fede temeraria, perché purtroppo chi vi parla è ancora rigidamente ancorato a un modo di concepire il diritto penale completamente diverso. Vi spiego la ragione con un aneddoto. Quando stavo compiendo il mio ciclo di studi dottorale, mi imbattei in una lezione di Winfried Hassemer, grandissimo studioso della Scuola di Francoforte e all’epoca vicepresidente della Corte Costituzionale tedesca. Nell’ultima lezione che svolse a Città del Messico, pensò di poter dare risposta a un interrogativo che da sempre agitava i sogni dei penalisti: perché non si può superare il diritto penale? Nel rispondere a questa domanda così complessa, Hassemer spiegava che il diritto penale non può essere superato perché, nel corso della storia, ogni tentativo di superamento affidatosi ad altri strumenti ha rappresentato qualcosa di peggio del diritto penale stesso. Ha prodotto uno strumentario di misure, protocolli, interventi e sanzioni che erano meno garantiti, più graffianti e più contundenti del diritto penale. E noi oggi parliamo esattamente di questo. Il sistema delle misure di prevenzione, lo dico apertamente, è un sottosistema che è cresciuto come una creatura saprofita all’ombra del diritto penale liberale, cibandosi dei suoi scarti e dei suoi rifiuti, fino a erigersi a sistema. Ma non è un sottosistema di diritto penale: è nato come sistema di polizia per controllare gli emarginati, gli outsider, i dropout. Pensate al contrasto del brigantaggio alla fine del diciannovesimo secolo con la Legge Pica; poi queste misure sono trasmigrate, utilizzate e strumentalizzate contro oppositori politici, oziosi e vagabondi con il domicilio coatto e il confino, per poi essere recuperate per il contrasto al terrorismo. Da lì questa eccezione ha cominciato a circolare nel sistema e, come sempre capita, l’eccezione tende a trasformarsi in regola. Ogni deroga che accettiamo ai nostri principi ha fatalmente un effetto di retroazione. Le misure di prevenzione sono state elevate ad angolo di volta nel contrasto al crimine organizzato e di fatto recepite nel sistema rovesciando il modello liberale. Oggi, in posizione di assoluta centralità, rappresentano il nucleo delle misure protagoniste nel controllo delle attività di impresa, rivelandosi uno strumento estremamente invasivo. Rispetto a questa inarrestabile ascesa, la Corte Costituzionale ha potuto fare molto poco. Il sistema della prevenzione rappresenta un vero rovesciamento epistemologico del diritto penale. L’epistemologia penale si basa sul fatto, sull’offensività, sulla prova e sul ragionevole dubbio all’esito di un percorso probatorio; la prevenzione, invece, predica una giurisdizione senza fatto. Il difensore è sin dagli esordi impegnato in una corsa à décharge per invertire il gioco: l’onere della prova si rovescia, la presunzione di innocenza si capovolge, il diritto di difesa viene liofilizzato, miniaturizzato e interamente affidato a un sapere tecnico, innescando la rincorsa a controbattere allegazioni con altro sapere tecnico. Questo nuovo baricentro dovrebbe farci riflettere: gli equilibri attuali dello Stato di diritto non sono più segnati solo dal modello liberale degli articoli 25, 27 e 13 della Costituzione, ma da questo diverso paradigma di confine. La Corte Costituzionale provò a intervenire nel 1980 con la sentenza 177, coniando l’espressione “legalità preventiva” e assoggettando la prevenzione alle istanze di tassatività. Ma il vero risveglio del problema si deve alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha cambiato l’angolatura prospettica. Mettendo da parte la nostra rigida lente costituzionale continentale basata sulla natura penale (perché se la prevenzione fosse qualificata come penale, in democrazia non esisterebbe), la CEDU ha affermato un principio diverso: ancorché prive di natura penale, le misure di prevenzione costituiscono ingerenze statali straordinariamente invasive nella sfera dei diritti individuali. Guardate da questa angolatura rights-based, tali ingerenze devono essere legittimate da presupposti stringenti: garanzia della prevedibilità e accessibilità della legge, e assoluta proporzionalità dell’intervento (penso alla celebre sentenza De Tommaso). La nostra Consulta ha poi dato seguito a quell’impostazione. Tuttavia, nel sistema ha cominciato a circolare un’altra modellistica, oggi descritta con una terminologia verso cui vi invito alla massima cautela: la prevenzione patrimoniale “non ablativa”, la cosiddetta “prevenzione mite”. Che mite non è affatto. Ha lo stesso grado di incidenza sui diritti fondamentali e sulle libertà economiche, con presupposti che faticosamente si cerca di descrivere, come l’amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario ex art. 34 e 34-bis. Pensiamo anche all’esperienza vicina dell’interdittiva prefettizia, affidata a un’autorità governativa, sulla quale la capacità di controllo critico da parte dell’autorità giurisdizionale (TAR e Consiglio di Stato) è estremamente limitata: oltre il 90% viene convalidato. La difficoltà di descrivere i limiti della gravità indiziaria e del rischio di infiltrazione si ripercuote sulla difficoltà del controllo del giudice. Perché se nel processo penale è il capo d’imputazione a fissare il thema probandum, nella prevenzione il tema è così sfumato che la difesa diventa un esercizio di stile vuoto. Abbiamo persino accettato di dismettere l’arsenale probatorio penale per decidere sulla base del criterio del “più probabile che non”. Sarebbe antistorico chiudere gli occhi di fronte a questo strumentario che ha ormai occupato il nostro ordinamento, con applicazioni sempre più pionieristiche. Ma vi invito a sottolineare che questa inarrestabile ascesa della “prevenzione terapeutica” sta comportando due gravosi effetti collaterali. Il primo ha una ricaduta esiziale sul tessuto imprenditoriale. Essendo un sistema dotato di un altissimo coefficiente di sensibilità ma di un bassissimo coefficiente di specificità e accuratezza, la fattispecie è in grado di abbracciare una casistica infinita, mescolando il grano col loglio, con un altissimo rischio di falsi positivi. Si rischia di recidere dal tessuto economico imprese sane attraverso strumenti distruttivi. Vi richiamo a uno studio di Transcrime del 2016, da cui emergeva che, in oltre l’80% dei casi, l’esito degli strumenti di controllo sulle imprese ritenute

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