democrazia

È ANCORA POSSIBILE IL DIRITTO PENALE?

di Giuseppe Losappio*– 1. Diritti dell’uomo, stato di diritto, democrazia e sistema penale sono reciprocamente legati da nessi profondi e ineludibili, più o meno evidenti e decifrabili ma anche ambigui. Palese, univoca e chiaramente leggibile è la connessione con i diritti dell’uomo e la democrazia. Evoluzione, regressi e crisi di ciascuno di questi elementi segnano l’evoluzione, i regressi e le crisi dell’altro. Il diritto penale di una democrazia in buona salute tende a garantire (e realizzare) i diritti umani in misura maggiore rispetto a quello di una democrazia non altrettanto “sana e vitale”. Per converso un sistema penale contrassegnato da violazioni non marginali ed episodiche degli human right è indizio inequivocabile di una democrazia in sofferenza. Meno “trasparente” è la relazione con lo stato di diritto, nell’accezione originaria e minimale di sistema politico retto dalla supremazia della “legge” (del parlamento) che confina e delimita il potere dello stato disarticolandolo in poteri differenti, entro certi limiti autonomi. Anche la costituzionalizzazione del modello, nonostante rilevantissimi progressi, sotto molteplici profili (il vuoto di contenuti e di fini della legalità in senso formale, soprattutto), non ha risolto le ambiguità né assicurato una chiarificazione, anche solo tendenzialmente definitiva. Come ricorda Giovanni Fiandaca, la duplice valenza della riserva di legge (garanzia e legittimazione) «non presuppone una democrazia qualsivoglia, assunta in un senso molto generico e indifferenziato; implica, piuttosto, il riferimento ad un certo modello di democrazia»[1], un modello “ricco” ed esigente, nel quale le scelte in materia penale sono condivise o comunque discusse con l’opposizione e persino con gli stakeholder della “società civile”. Bisogna essere cauti e non lasciarsi irretire dal “perfezionismo democratico” [2]. La democrazia resta la peggiore forma di governo eccetto tutte le altre, come avrebbe detto Winston Churchill[3]. Allo stesso modo – sarà ovvio ma non guasta ripeterlo – è sempre meglio lo stato di diritto dello stato di polizia, la riserva di legge del potere di introdurre reati o pene mediante decreto governativo o, peggio, ministeriale. Ciò posto, il compito della letteratura penalistica di «continuare, senza tentennamenti, a individuare e denunciare i fattori di degenerazione del sistema e il tradimento dell’ideologia costituzionale»[4] impone di osservare che nella democrazia (penale) meramente maggioritaria, la forza del potere di limitare i diritti tende ad essere più forte della forza dei diritti di limitare il potere. Nemmeno un costituzionalismo infiltrato (ex art. 117 Cost.) o, comunque, sostenuto dalle fonti regionali (es. la CEDU) o internazionali (es. la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo) è sufficiente. La «blindatura» sotto questo profilo resta alquanto «lacunosa»[5]. Così è ben possibile che manifestazioni di politica criminale autoritarie e persino totalitarie non presentino «una sicura illegittimità argomentabile in sede costituzionale»[6] come dimostra l’esperienza degli ultimi 15 anni di crisi dei diritti umani e della democrazia. La corrispondente regressione del diritto penale verso una dimensione francamente illiberale è avvenuta senza che la forma dello stato di diritto subisse scossoni (almeno in apparenza). Vuol dire che la crisi del sistema penale non corrisponde alla crisi dello stato di diritto ma alla crisi dei diritti umani (§ 2) e della democrazia (§ 3), ovvero, che un sistema penale illiberale può anche convivere con quella lettura minimale dello stato di diritto che imbriglia la democrazia nella pericolosa illusione del one more vote power, mentre è inconciliabile con una democrazia intrisa negli human right.   2. Salvo che si ceda ad un atteggiamento di pessimismo qualunquista e superficiale, non si può certo negare che il bilancio dei diritti dell’uomo della democrazia sia complesso, chiaroscurale ma non privo di sorprendenti conquiste. Pensiamo ai successi, fallimenti e limiti delle Corti internazionali e di una giurisdizione universale, pur realizzata benché in modo parziale, disomogeneo e molto diseguale. E non è tutto. È altrettanto innegabile che in molti stati, dal dopoguerra ad oggi, il diritto penale sia evoluto nel segno della mitezza e degli human right. Ciò non toglie che “l’età dei diritti”[7], dopo gli ossimori dell’ingerenza umanitaria e i fallimentari tentativi di esportazione armata, oggi, sembra alle nostre spalle. I trend della storia alludono ad altre direzioni. Con misurato spirito critico, Norberto Bobbio, in un primo momento, osservò che il “vero” problema dei diritti umani non è tanto quello di giustificarli quanto quello di proteggerli; successivamente la considerazione di questo problema non filosofico, ma politico[8] cedette il passo alla desolata osservazione di un avvenire più annunciato che realizzato, di proclamazioni altisonanti in contrasto con la realtà della sistematica ed endemica violazione quasi ovunque di quelle dichiarazioni. I tre pilastri della Rivoluzione francese sui quali si fondava la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen  – la Libertà, l’Uguaglianza e la Fraternità – si sono ridotti ad “uno e mezzo” con tutto quello che ne consegue: «la libertà e solo una parte dell’uguaglianza, intesa come semplice uguaglianza formale e astratta di fronte alla legge»[9]. Non si è mai interrotto il loop di immagini – con il quale Bobbio si congedò dalla riflessione su questo tema – di «mucchi di cadaveri abbandonati, intere popolazioni cacciate dalle loro case, lacere e affamate, bambini macilenti con le occhiaie fuori dalla testa che non hanno mai sorriso, e non riescono a sorridere prima della morte precoce»[x].   3. Nella premessa alla prima edizione (1984) della raccolta di scritti, Il futuro della democrazia, lo stesso Bobbio osservava l’orizzonte con uno sguardo di cauto (e sia pure contingente) ottimismo: come nel passato, la «democrazia non gode nel mondo di ottima salute» ma «non è sull’orlo della tomba»; anzi «alcune dittature, sopravvissute alla catastrofe della guerra, si sono trasformate in democrazia», il «mondo sovietico è scosso da fremiti democratici», nessuna delle democrazie occidentali è seriamente minacciata «da movimenti fascisti». Nell’edizione successiva del 1991 il mood è lo stesso. Vengono registrati, ancora una volta, gli slanci democratici dell’U.R.S.S., i processi di democratizzazione dei paesi un tempo satelliti di Mosca, e oltre atlantico, la caduta di «dittature militari apparentemente solide»[xi]. Bobbio non arrischia prognosi de futuro[xii] ma individua una serie di parametri per monitorare e diagnosticare la realtà: la necessità di bilanciare il fondamento in una «concezione individualistica

È ANCORA POSSIBILE IL DIRITTO PENALE? Leggi tutto »

“QUESTA RIFORMA NON S’HA DA FARE”. RIFLESSIONI A MARGINE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE SULLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE

di Lorenza Violini* –    1.Breve nota introduttiva Celebrato il referendum sulla riforma della giustizia – o, come forse è meglio denominarlo, sulla separazione delle carriere – una nuova stagione si apre per il grande pubblico e per gli addetti ai lavori. Una nuova pagina, infatti, va scritta in cui mettere a tema sia il senso del referendum in quanto tale (i.e. della sua collocazione dei nuovi  contesti politico-istituzionali e della sua efficacia, tanto per fare solo qualche esempio) sia il futuro di interventi riformatori ritenuti dai più non procrastinabili.  Anche sugli andamenti della campagna referendaria varrebbe la pena tornare a riflettere a bocce ferme se non si trattasse di una questione ancora bruciante; se ne parlerà in seguito, pur essendo importante fin da ora metterla in agenda, visto il peso che ha avuto nel determinare i risultati, certamente esaltanti per l’altissima quanto inaspettata partecipazione al voto ma altrettanto problematici per il futuro di possibili  interventi di modifica della Costituzione, la cui conclamata “intoccabilità” ha toccato uno dei suoi vertici, almeno nella erronea consapevolezza di molti.   2.Parliamo di referendum Fin dai tempi dell’Assemblea Costituente, il dibattito sull’opportunità di inserire in Costituzione questo ed altri istituti di democrazia diretta è stato acceso, dibattito che in Germania ha preso anche la piega sul senso della “vera democrazia”, da molti – tra cui magistralmente il politologo tedesco Wilhelm Hennis  (Hennis, W. (2009). Politics as a practical science. ( K. Tribe, Trans.). London: Macmillan) –  considerata tale solo quella che ha preso la forma della democrazia rappresentativa. Gli argomenti sono noti: troppo fallace affidare al popolo la decisione su quesiti complessi sia per abrogare leggi ordinarie sia per confermare revisioni costituzionali; troppo destabilizzante mettere a confronto le scelte parlamentari con quelle popolari, con il rischio di delegittimare le istituzioni; troppo pericoloso per il governo in carica sottoporsi ad una sorta di mid-term election su una questione specifica,  con una libertà di scelta minimale e non temperata dalla pluralità dei partiti che si presentano alle elezioni politiche, questione che può finire per travolgere l’intero indirizzo politico. In estrema sintesi: la potenziale deriva plebiscitaria insita nel pronunciamento popolare rende lo stesso di difficile lettura, soprattutto nel caso di risultato negativo, che può essere riferito ad una molteplicità di oggetti non facilmente districabili. Non a caso, per quanto riguarda il recente referendum, esso ha finito per essere identificato con una “herbe Enttauschung” per il governo in carica mentre molta parte della campagna, soprattutto quella condotta dalla magistratura, era fortemente orientata a opporsi ai contenuti rappresentati dalla riforma. Basti pensare alla resistenza posta in essere dalla Associazione nazionale magistrati che pure, subito dopo il risultato, si è affrettata a proporre un dialogo con il Governo sui temi della giustizia. Ed è per questo che viene da pensare con una sottile sfumatura di rammarico alla saggezza dei Padri Costituenti della Costituzione federale tedesca, il noto Grundgesetz, la madre di tutte le costituzioni del dopoguerra. I giuristi tedeschi, infatti, non hanno inserito in Costituzione il referendum, nel timore che esso si traducesse in un elemento di destabilizzazione della forma di governo, così come era stato sotto la vigenza della Costituzione di Weimar. In tema di referendum, vi è un nota bene che val la pena ricordare in questa sede, ed è stato l’uso distorto dello stesso posto in essere dal Partito Radicale quando, alcuni decenni addietro, ha “usato” di campagne referendarie destate ad arte per affermarsi sulla scena politico-mediatica; come si ricorderà, in questo modo, cioè proponendo referendum su temi interessanti ed importanti (ma anche su temi di rilevanza residuale) si stringeva nell’angolo il sistema politico costringendolo a misurarsi con un partito che acquisiva in questo modo una importanza ben più ampia della propria effettiva consistenza numerica conquistata con i procedimenti elettorali.  Il che ha fatto vedere, ancora una volta, quanto multiforme – ma anche quanto ambiguo – sia lo strumento referendario e quanto precaria sia stata l’idea che giustificava il referendum (soprattutto quello abrogativo) come uno strumento residuale, un breve spazio di cui il popolo poteva impossessarsi per dimostrare quale sporadico dissenso verso aspetti specifici delle scelte compiute dalla maggioranza parlamentare, per il resto legittimata dalle elezioni popolari a definire la politica nazionale.  Con ciò si sono enunciati problemi, non prefigurate soluzioni; si è posta in essere una lista di questioni quali di tètes de chapitre, capitoli i cui contenuti sono ancora tutti da scrivere o da riscrivere.  Il che si presenta particolarmente arduo oggi, dopo l’ultimo referendum, quando il clima dominante è negativo, quasi si fosse suggellata in questo modo l’impossibilità in questo Paese di proporre e attuare proposte di cambiamento, anche solo minimali.   3.Riforma minimale o tentativo surrettizio di rovesciare uno dei cardini della democrazia, cioè la divisione dei poteri? Venendo ora alla sostanza della materia referendaria, durante la campagna elettorale sono emersi una serie di paradossi, tutti determinati all’acquisizione di consenso politico e non  invece orientati ad esaminare con razionale sobrietà se fosse opportuno o dannoso che la proposta votata dal Parlamento fosse confermata. Il caso forse più eclatante è stato determinato dal fatto che la proposta si presentava in sostanziale continuità con un passato in cui il completamento della separazione delle carriere tramite la riforma del Consiglio Superiore della magistratura  era stato portato avanti dalla parte politica ora all’opposizione rispetto al Governo in carica. Si è trattato non solo di un palese cambiamento di opinione sul tema ma anche di un rovesciamento di prospettiva, di una decisione volta a  cogliere l’occasione per segnalare la distanza politica con i responsabili della scelta in questione.  Si è scelto, in altre parole, di radicalizzare il conflitto, misurando gli umori del corpo elettorale rispetto alla maggioranza parlamentare e ottenendo così un vantaggio in termini di consenso, preludio ad auspicati cambi di maggioranza. A questo scopo gli argomenti contrari alla riforma sono stati enfatizzati e radicalizzati, estendendo la questione fino a creare una sorta di panico diffuso rispetto sia alle intenzioni dei proponenti sia ai pericoli che l’entrata in vigore della riforma avrebbe prodotto quasi fosse una sorta

“QUESTA RIFORMA NON S’HA DA FARE”. RIFLESSIONI A MARGINE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE SULLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE Leggi tutto »

L’IRREVERSIBILE SQUILIBRIO TRA I POTERI DELLO STATO

di Gian Domenico Caiazza* «Chiunque abbia potere è portato ad abusarne; egli arriva sin dove non trova limiti (…) Perché non si possa abusare del potere occorre che il potere arresti il potere». Così Montesquieu ragionava, nel 1748, nel porre a fondamento della idea moderna di Stato democratico il principio della separazione dei poteri. Ecco allora che il potere legislativo «fa delle leggi per sempre o per qualche tempo, e corregge o abroga quelle esistenti»; il potere esecutivo «fa la pace o la guerra, invia o riceve delle ambascerie, stabilisce la sicurezza, previene le invasioni»; il potere giudiziario, infine, “bouche de la lois”, «punisce i delitti o giudica le liti dei privati». Naturalmente le idee evolvono, si adeguano alle mutazioni sociali e politiche, ma il principio della separazione dei poteri, della limitazione reciproca tra di essi, resta il caposaldo, direi la precondizione di sopravvivenza del sistema democratico. Regolarmente, dove esso è messo in discussione, si teme per la sorte stessa della democrazia. Le cronache statunitensi di queste prime settimane di Presidenza Trump, ad esempio, ne sono la dimostrazione lampante ed allarmante, con un potere esecutivo (il Presidente) che forza e scavalca sia il potere legislativo (con la adozione di centinaia di “ordini esecutivi”), sia quello giudiziario (addirittura ignorando statuizioni non gradite e non condivise della Suprema Corte). In casa nostra, sebbene con forme del tutto diverse, l’equilibrio è saltato nei primi anni ’90, e non c’è più verso di recuperarlo. È bastata una indagine giudiziaria sulla certamente assai diffusa corruzione del potere politico, accompagnata da un formidabile consenso popolare e da una irresponsabile, acritica copertura mediatica, per attribuire all’ordine giudiziario magistratuale un potere di condizionamento e di interdizione verso gli altri due poteri che non ha equivalenti in nessun altro sistema democratico. L’immagine simbolo, lo ricordiamo tutti, fu quella dei magistrati del pool milanese in TV che affermano la necessità che un legittimo provvedimento di un governo democraticamente eletto, giusto o sbagliato che fosse non importa, venisse ritirato perché da essi non condiviso, ottenendone la revoca a furor di popolo. Un atto – a prescindere dalle intenzioni di chi lo realizzò – tecnicamente eversivo, che ha segnato in modo irreversibile l’equilibrio tra poteri dello Stato nel nostro Paese. Perfino in questi mesi, nei quali una solida maggioranza parlamentare sembrerebbe (il condizionale è d’obbligo) determinata a portare a termine la più avversata (dalla magistratura) riforma dell’ordinamento giudiziario nella storia Repubblicana, i segni della debolezza del potere politico, intimorito e condizionato dal potere giudiziario, ci giungono copiosi. È di pochi giorni fa la sorprendente iniziativa, assunta direttamente dalla presidente Giorgia Meloni, di fermare l’iter della proposta di legge di istituzione della giornata in onore delle vittime degli errori giudiziari, individuata nella simbolica data del 17 giugno, quella nella quale fu arrestato Enzo Tortora nell’ormai lontano 1983. Le cronache riferiscono la testualità della motivazione addotta dalla Presidente del Consiglio: «Non diamo altri pretesti ai giudici fino alla approvazione della riforma sulla separazione delle carriere». Dietro le apparenze di una decisione dettata da realismo strategico, di chi intenda in questo modo rendere più agevole la strada di quella fondamentale riforma costituzionale, si affaccia in realtà, nitidissima, la impressionante fotografia del patologico rapporto tra potere politico e potere giudiziario in Italia. Da un lato, infatti, non esiste alcun nesso logicamente plausibile tra questa riforma costituzionale e quella proposta di legge sulle vittime degli errori giudiziari; dall’altro, non si comprende esattamente quale pretesto potrebbe mai cogliere un soggetto – la magistratura associata – che non ha (non dovrebbe avere!) né titoli né ragioni per interloquire su una simile iniziativa politica. Il fatto che l’ANM abbia subito manifestato a proposito di essa le proprie obiezioni critiche, con motivazioni peraltro assai discutibili, non si comprende in qual modo potrebbe incidere sul percorso della riforma ordinamentale, anche nella prospettiva della quasi certa campagna referendaria successiva alla sua auspicabile approvazione. Nelle intenzioni, la Presidente Meloni vuole prevenire argomenti polemici, intesi a rafforzare, da parte delle toghe, l’idea di una maggioranza politica ispirata da sentimenti di ostilità nei confronti della Magistratura. Ma è proprio questo il punto. Le vittime di un errore giudiziario sono tali in forza di una valutazione operata dalla stessa magistratura, che riconosce l’errore giudiziario, o la ingiusta detenzione, all’esito di un procedimento che essa stessa gestisce in modo sovrano, ed in assoluta autonomia e indipendenza. Errori giudiziari ed ingiuste detenzioni sono definiti tali non dalla politica, con arbitrarie valutazioni polemiche, ma dai giudici della Repubblica, con sentenze definitive pronunziate in nome del popolo italiano. La scelta dello Stato di esprimere, con una giornata celebrativa annuale, la propria rammaricata vicinanza a chi ha subito una così grave ingiustizia, è una scelta schiettamente politica, sulla quale la magistratura, in un normale e non alterato sistema di divisione dei poteri, non avrebbe titolo alcuno per manifestare riserve o, peggio ancora, risentimento. D’altronde, la speciosa critica avanzata da ANM, secondo la quale si dovrebbe allora celebrare anche la giornata per le vittime -fu fatto questo esempio- della malasanità (le quali però, diversamente che per gli errori giudiziari, ne vedono puniti i responsabili!) dà proprio il segno di quanto sia deteriorato quel delicato equilibrio costituzionale. Da un lato il potere giudiziario pretende, come se fosse la cosa più normale del mondo, di svolgere una funzione di interdizione critica e quasi sindacale su qualsiasi iniziativa legislativa che possa anche solo richiamare l’attenzione sugli esiti e sulla qualità dell’esercizio della giurisdizione, assumendo alla stregua di una indebita aggressione qualsiasi  valutazione ad essa non gradita; dall’altro, la politica riconosce, nei fatti, pieno fondamento a questa assurda pretesa, mostrando anzi di temerne le conseguenze, e confessando così, nel modo più clamoroso e sorprendente, la propria soggezione verso il potere giudiziario, ed in definitiva la sua disarmata debolezza. Che non scopriamo certo adesso, ma che francamente mai avremmo immaginato potesse spingersi a tanto. *Past President UCPI – Direttore PQM (Editoriale pubblicato in Ante Litteram 1-aprile 2025)

L’IRREVERSIBILE SQUILIBRIO TRA I POTERI DELLO STATO Leggi tutto »

Torna in alto