carcere

VERSO LA NORMALIZZAZIONE DELL’EMERGENZA? ANNOTAZIONI CRIMINOLOGICHE A MARGINE DELL’ULTIMO DL SICUREZZA

di Roberto Cornelli* –    1.La cultura del controllo e il richiamo dei “professori” Sull’ultimo DL sicurezza, ormai legge, si è detto già moltissimo e a nulla sono serviti i rilievi critici della quasi totalità degli studiosi di giustizia penale, avanzati in ogni fase di approvazione del DDL, prima, e del DL, poi. Per la verità, questa sordità della politica ai richiami della dottrina non stupisce chi, come me, osserva la politica criminale alla luce delle trasformazioni culturali che attraversano la società italiana e si depositano nella giustizia penale. David Garland[1], ormai un quarto di secolo fa, ha ricostruito meticolosamente una traiettoria che prende consistenza a partire dagli anni Settanta negli Stati Uniti e in Inghilterra e Galles e che molti hanno riconosciuto come caratterizzante anche i Paesi dell’Europa continentale. Rileggere la sua densa analisi permette di coglierne i tratti di familiarità rispetto al clima politico-culturale italiano di questi ultimi decenni. Stiamo assistendo, infatti, senza controspinte in grado di fare da argine, a cambiamenti nelle strategie di controllo della criminalità le cui direttrici fondamentali sono: il riemergere di sanzioni punitive, con il contestuale declino dell’ideale rieducativo e la riproposizione del modello retributivo e di una modalità di punire di tipo espressivo, che si relaziona direttamente al sentire del pubblico; il cambiamento del tono emotivo della politica criminale, attorno all’emergere della paura della criminalità come problema sociale a sé, distinto dai tassi effettivi di criminalità e vittimizzazione; il ritorno della vittima, la cui sofferenza e la cui rabbia vengono veicolate in opposizione a ogni attenzione ai diritti dell’autore del reato, cosicché essere “a favore” delle vittime significa automaticamente essere inflessibili con gli autori di reato; il nuovo populismo penale, per cui la politica penale ha cessato di essere una faccenda delegata, di comune accordo, dagli schieramenti politici a esperti professionisti ed è diventata, viceversa, un tema significativo intorno al quale si gioca la competizione elettorale; la reinvenzione del carcere, che “funziona” non in quanto strumento di riforma o di rieducazione, ma come mezzo di neutralizzazione e punizione che soddisfa le istanze politiche popolari di sicurezza pubblica e di severità della condanna; l’allargamento dell’infrastruttura della prevenzione della criminalità e della sicurezza comunitaria, con l’emergere, a fianco di una politica del controllo della criminalità sempre più orientata verso la segregazione punitiva e la giustizia espressiva, di una nuova strategia che potremmo definire partnership preventiva (patti locali, protocolli d’intesa, contratti di sicurezza, etc.); la società civile e la commercializzazione del controllo della criminalità,  con un’inedita partecipazione attiva dei cittadini e della comunità (comitati, Neighbourhood Watch, controllo di vicinato) e con una notevole espansione dell’industria privata nel settore della sicurezza; nuovi stili di gestione e nuove prassi lavorative, per cui la polizia, per esempio, si pone ora meno nel ruolo di una forza impegnata a combattere la criminalità che non come un pubblico servizio a disposizione dei cittadini, finalizzato a contenere la paura, il disordine e l’inciviltà, e nel dettare la propria agenda si dichiara attenta agli “stati d’animo” della comunità. Tutto ciò è stato accompagnato e sostenuto dalla trasformazione del pensiero criminologico, che a partire dagli anni Ottanta è stato dominato da teorie che concepiscono il crimine e la devianza non come problemi dovuti alla deprivazione socio-economica o a processi di etichettamento ma all’assenza di controlli adeguati (controlli sociali, controlli situazionali, auto-controlli). Anche in Italia, dunque, si è andata materializzando la convinzione, diffusa tanto negli apparati quanto nelle comunità, che i tradizionali dispositivi deputati al controllo della criminalità siano armi spuntate nell’affrontare l’emergenza della questione criminale e ogni richiamo da parte dei “professori” alla cultura dei diritti o, perlomeno, alla tenuta di una coerenza interna al sistema penale si scontra immediatamente con l’imperativo istituzionale di rassicurare cittadini indifesi di fronte alla recrudescenza della violenza e attanagliati dalla paura. Ma è proprio così?      2. Presupposti ed effetti dell’ideologia del controllo Ormai da qualche anno assistiamo a un cambiamento del modo di intendere la sicurezza che riassumerei nei termini di un passaggio dalla “sicurezza dei diritti” – quel “diritto ad avere diritti” di cui parlava Stefano Rodotà e che ha caratterizzato le democrazie sociali del secondo dopoguerra –, al “diritto alla sicurezza” declinato nei termini di “diritto a non avere paura”. La sicurezza viene sempre meno considerata un bene pubblico, inteso come punto di equilibrio di molti e diversi diritti da tutelare e promuovere in una società plurale, per diventare sempre più un diritto individuale prioritario e immediatamente esigibile, da affermare a ogni costo anche a discapito di altri diritti. Così, la sicurezza smette di essere un dispositivo d’inclusione per farsi appannaggio di pochi, esclusiva. Il diritto a non avere paura richiede, infatti, una protezione assoluta da ogni potenziale minaccia – di più, da ogni rischio – entrando così immediatamente in competizione con i diritti e le libertà di tutti gli altri; o, perlomeno, di tutti coloro che, semplicemente in quanto percepiti come minacciosi o fastidiosi, si richiede siano allontanati dallo spazio pubblico e segregati da qualche parte. Le politiche di gestione delle migrazioni nel segno della criminalizzazione e della limitazione del diritto di asilo, così come l’estensione delle misure di polizia (dai vari Daspo alle ordinanze sulle zone rosse) sono esempi paradigmatici di come i diritti fondamentali e le libertà costituzionali possano soccombere in ragione di una pericolosità sociale sempre più presunta, o addirittura assunta, che risponde, anche nelle parole di atti legislativi e documenti ufficiali, a una generica esigenza di rassicurazione sociale che tutto legittima. Capita che anche il semplice decoro urbano assurga a interesse prioritario, al di sopra della libertà di circolazione sancita e tutelata dalla Costituzione.          Questo diverso modo di intendere la sicurezza risponde ai dettami della nuova ideologia del controllo di cui si è detto, portando a una trasformazione profonda delle politiche pubbliche verso una logica difensiva e ostile nel governo delle città e delle società e a un progressivo arretramento delle misure di welfare a favore di un incremento di risorse per la sorveglianza degli spazi e il controllo delle persone. Gli effetti di questa svolta

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LA CULTURA DELLA LEGALITÀ TRA CARCERE E SCUOLA

di Lavinia Meo* –  SOMMARIO: 1. La cultura della legalità. 2. Carcere e scuola: spazi di giustizia a confronto. 3. “LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI A GIORNI ALTERNI”: una rilettura dell’episodio del giudice ne Le avventure di Pinocchio. 4. «Quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete d’oro: pigliatelo dunque, e mettetelo subito in prigione»: la percezione della narrazione della legalità vista attraverso l’episodio del giudice ne Le avventure di Pinocchio come euristica narrativa. 5. Prospettive in ottica comparata.   1.La cultura della legalità Che cosa rende effettiva la legalità? E che cosa permette allo stato di diritto di non restare una costruzione formale, affidata unicamente a norme e apparati, ma di tradursi in una pratica condivisa, riconosciuta e sostenuta da cittadini e cittadine? Questi interrogativi aprono una riflessione che va oltre la dimensione giuridica per indagare il fondamento culturale e simbolico della legge. Parlare di cultura della legalità significa, infatti, spostare l’attenzione dalle norme ai valori e alle disposizioni interiori che rendono la legge qualcosa di vivo. Il principio di legalità costituisce uno dei cardini dello stato di diritto[1]. Esso prevede che l’esercizio del potere, in tutte le sue forme, sia sottoposto a regole generali e prestabilite, conoscibili e applicabili ugualmente per tutti. In questa prospettiva, la legge ha la funzione di disciplinare i rapporti tra cittadini, ma anche e soprattutto tra cittadini e autorità. È proprio questo elemento a segnare la differenza tra uno stato di diritto e un ordinamento fondato sulla coercizione: nello stato di diritto, anche chi governa è vincolato dalla legge, e la sua azione incontra il limite delle libertà fondamentali. Tuttavia, la sola esistenza di un sistema normativo non è sufficiente a garantire il funzionamento dello stato di diritto. Le leggi sono, per loro natura, violabili: la loro efficacia non è ontologica, ma risiede nella risposta concreta che suscitano nei soggetti a cui si rivolgono. Esse agiscono come sistema di incentivi e disincentivi, che orientano la volontà individuale prospettando le conseguenze delle proprie azioni, che sono dunque determinate non dall’astrazione della norma, ma dalla scelta concreta di tenerne conto. Eppure, proprio in questa fragilità apparente della legge si rivela la sua forza: essa funziona perché entra a far parte del processo decisionale degli individui, orientandone aspettative, valutazioni e comportamenti. In questo senso, essa costituisce una garanzia concreta dei limiti che pone non tanto perché sia sempre rispettata, ma perché è generalmente riconosciuta come criterio di riferimento. Il principio di legalità si completa nella dimensione del consenso. Per godere di autorità, occorre che le leggi siano percepite come legittime, e tale legittimità deriva anche dal modo in cui vengono prodotte: quando sono il risultato di processi pubblici e partecipati, vengono avvertite come espressione della volontà collettiva, anche da chi non ne condivide l’esito. Lo sapeva bene Piero Calamandrei, che con convinzione asseriva: il senso della santità della legge […] è coscienza di solidarietà civile creata dall’esercizio della libertà[2]. Le leggi vivono solo se sostenute da un consenso diffuso. Il rispetto della legge non può essere garantito esclusivamente dal controllo e dalla sanzione, ma richiede una disposizione interiore, un atteggiamento di adesione che si traduce in senso di legalità. A sua volta, esso non coincide con obbedienza cieca, né con l’accettazione acritica dell’ordine esistente; al contrario, presuppone una profonda consapevolezza del valore delle regole come strumenti di convivenza. In questa prospettiva, la legalità appare come una forma di autodisciplina collettiva, possibile solo in presenza di libertà fondamentali garantite. La legge percepita come imposizione genera resistenza o elusione, quella riconosciuta come espressione collettiva produce adesione. È su questo terreno che può innestarsi una riflessione più ampia sulla cultura della legalità. Promuovere lo stato di diritto non significa soltanto rafforzare le istituzioni, riformare i sistemi giudiziari o migliorare l’efficienza delle forze dell’ordine: tutti questi interventi, pur necessari, non sono sufficienti. Senza un contesto culturale favorevole, anche le migliori riforme rischiano di rimanere fragili o di produrre effetti limitati nel tempo. Lo stato di diritto ha bisogno di un sostegno sociale diffuso, che ne riconosca il valore e lo renda praticabile nella vita quotidiana. Riconoscere il ruolo della cultura significa ammettere che le leggi non operano nel vuoto: interagiscono con sistemi di valori preesistenti, che possono sostenerle o, al contrario, svuotarle di senso. L’efficacia normativa si stima soprattutto nella misura in cui esso riesce a radicarsi nel contesto culturale di una società e a essere riconosciuto e interiorizzato come valore condiviso. Lo sviluppo dello stato di diritto richiede dunque un lavoro che vada oltre il piano istituzionale e investa i processi di socializzazione. La cultura della legalità si costruisce nel tempo, attraverso l’esperienza quotidiana degli individui all’interno di un sistema di contesti regolati: la famiglia, la scuola, il lavoro, lo spazio pubblico. È in questi ambienti che le persone apprendono – spesso in modo implicito – che cosa significhi rispettare una regola, riconoscere un’autorità legittima, rivendicare un diritto senza negare quello altrui. Sono, questi, tutti atteggiamenti che denotano la formazione di un’etica pubblica che, come indica lo storico Paul Ginsborg, risulta un processo lungo e complicato, e certamente non irreversibile. Il suo sviluppo dipenderà da una serie di fattori: dalle strutture amministrative, ossia dal grado di trasparenza delle burocrazie, dai limiti posti al potere discrezionale di queste ultime, dalla misura in cui esse sono soggette a un controllo sostanziale e non meramente formale; dalla prassi politica, ossia dalla misura in cui gli interessi e le azioni dei rappresentanti eletti dai cittadini sono codificati e controllabili; dalla cultura giuridica, ossia dalla tensione tra legge e consuetudine, per cui quello che in una nazione è considerato corruzione in un’altra può essere prassi corrente; infine, ma non certo per importanza, dai processi di educazione tanto all’interno quanto all’esterno della famiglia, grazie ai quali l’aria stessa che il cittadino respira può contenere l’ossigeno di certi valori e comportamenti anziché di altri[3]. Un ruolo centrale in questo processo è svolto dalla percezione di legittimità delle istituzioni. La legittimità non coincide con la mera legalità formale: essa riguarda il grado di fiducia

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INTERVISTA AL PROFESSORE MAURO PALMA  

di Stefania Mantelli* – Mauro Palma, matematico e giurista, è stato il primo Presidente del Collegio del Garante Nazionale delle persone private della libertà personale, co-fondatore e attuale presidente onorario dell’associazione “Antigone”, ha fatto parte e poi ha presieduto il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (CPT) del Consiglio d’Europa. Attualmente ricopre la carica di Presidente del Centro di ricerca European Penological Center presso l’Università Roma Tre.  Prof. Palma, Lei ha presieduto il primo Collegio del Garante Nazionale dei detenuti, dal 2016 al 2024, attraversando tre legislature, sei governi, varie emergenze, in un clima agitato dal populismo penale e caratterizzato da continue torsioni autoritarie. In un periodo di grandi contrasti sociali e di crisi dell’istituzione carceraria, il vostro dialogo incessante col Parlamento ha sollecitato continuamente al rispetto delle garanzie e delle libertà.  Nel settembre 2025 è uscito il libro “Caro Parlamento” che raccoglie le relazioni di quegli anni e che diventerà, inevitabilmente, testimonianza viva di una gestione virtuosa dell’Ufficio del Garante dei detenuti. Ritiene che le Istituzioni abbiano saputo fare tesoro delle vostre segnalazioni e dei vostri richiami? Il nuovo Collegio ha saputo raccogliere il vostro testimone in modo proficuo? «L’Ufficio del Garante dei detenuti e delle persone private della libertà è un’istituzione che ha avuto un lungo percorso e che, prima di essere operativa, ha acquisito un’intrinseca solidità, per l’esteso dibattito che l’ha accompagnata. Del resto, non si tratta di una Istituzione isolata nel contesto internazionale. Ricordo, infatti, che il modello di tutela dei diritti delle persone private della libertà personale – è ormai riconosciuto – si compone di due elementi dialoganti: una parte reattiva che agisce accertando le violazioni denunciate e che, qualora verificate, ha il compito di individuare le responsabilità e determinare le conseguenze sanzionatorie; una parte preventiva che ha il compito di monitorare con continuità e, soprattutto indipendenza, le diverse situazioni in cui la libertà personale è limitata o è del tutto privata, per individuare quelle criticità che possono evolvere verso violazioni della tutela della dignità di ogni persona ristretta, della sua incolumità psichica e fisica e dei suoi fondamentali diritti. Il compito reattivo è ovviamente affidato all’autorità giudiziaria, nelle diverse forme che l’ordinamento prevede, a seconda dei contesti; il compito preventivo è affidato a un’autorità di natura non giurisdizionale che dialoga e collabora con le autorità responsabili delle strutture di privazione della libertà e con la stessa autorità giudiziaria, poiché la reazione a quanto commesso è parte della stessa funzione preventiva. Questa premessa per ricordare che il Garante nazionale è organismo qualificato come National preventive mechanism nel contesto di un particolare Protocollo delle Nazioni Unite, ratificato dall’Italia e che è stato introdotto – dopo il dibattito di cui ho detto – anche per rispondere alla sentenza della Corte europea per i diritti umani del 2013 che aveva condannato l’Italia per violazione dell’inderogabile articolo 3 della Convenzione europea, proprio per le condizioni delle nostre carceri. Pertanto, l’istituzione ha una sua stabilità, qualunque sia il vento che, contingentemente, la stia direzionando. Questa lunga premessa sulla stabilità dell’istituzione non esclude, tuttavia, che ogni nuovo Collegio abbia il diritto di interpretare in modo proprio l’attuazione del mandato ricevuto. Restano, però, alcune criticità che non hanno aiutato la continuità di cui un’istituzione giovane avrebbe bisogno. Le sintetizzo in pochi punti, a partire da un elemento essenziale: non c’è stato alcun “passaggio di consegne” perché il Collegio insediatosi il 25 gennaio 2024 non ha mai voluto incontrare il Collegio precedente per il passaggio in quei giorni, né aveva voluto partecipare, invitato sempre, a incontri precedenti, anche informali, nel periodo intercorso tra la comunicata sua composizione e la formalizzazione della nomina. I punti di criticità possono essere, quindi, sintetizzati per titoli. Il primo è nella riduzione, in concreto a tutt’oggi, dell’ampiezza del mandato, che deve coprire tutte le forme di privazione della libertà, sia essa de iure o de facto: non è stata, infatti, avviata alcuna attività nel settore della tutela dei diritti delle persone che sono private della libertà a causa della propria salute nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura e, comunque, soggette a trattamenti sanitari obbligatori; così come nulla è stato fatto relativamente a quelle situazioni “intermedie” di ricovero assistenziale residenziale che spesso possono evolvere negativamente in forme segregative. Eppure era un lavoro a cui il precedente Collegio aveva dedicato molto tempo. Il secondo punto è nel concetto stesso di visita, come internazionalmente inteso dagli organismi di monitoraggio preventivo. In particolare, riguardo agli istituti di detenzione, per adulti e per minori, a monte di un numero positivamente ampio di visite, non risultano elementi valutativi qualificanti; quasi si sia trattato di visite annunciate, svolte in presenza di responsabili della struttura, riportate come valore numerico e soprattutto realizzate spesso in risposta a richieste: così passando da uno sguardo, capace di individuare difficoltà e di documentarsi autonomamente, a un intervento reattivo sollecitato e condotto con l’ausilio diretto dei responsabili della struttura. A questi due punti si aggiunge la perplessità dell’alto numero di personale appartenente alle Forze di Polizia – in particolare Polizia penitenziaria – che è stato dirottato verso l’Ufficio del Garante nazionale, a discapito della presenza di personale civile, nonché la scarsa capacità comunicativa con l’esterno, Parlamento incluso, che attende da quasi tre anni l’obbligatoria Relazione sulle attività svolte».    Viviamo un tempo di grave sovraffollamento carcerario che, unitamente alle condizioni fatiscenti di molti istituti di pena, concorre a determinare pene inumane e degradanti, con continue condanne da parte della Corte edu. L’Italia ha una popolazione carceraria, secondo le ultime stime del 2025 reperite, di circa 63.868 detenuti, a fronte di 51.275 posti, ma una capienza effettiva di soli 46.124 posti, con un tasso di sovraffollamento pari al 138,5%. A fronte di questi dati allarmanti, si assiste a un continuo innalzamento delle pene edittali, con creazione di nuovi reati, circostanze aggravanti speciali e un ricorso eccessivo alle ostatività, con inevitabile aumento delle custodie cautelari in carcere. Dinanzi a questo trend nella gran parte delle riforme, penso tra tutte al decreto Sicurezza 2025, vi sono alcuni aspetti di, almeno apparente, segno contrario. In questo

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