camera penale di Catanzaro

GIUSEPPE CARVELLI RICORDA SAVERIO PITTELLI

di Giuseppe Carvelli* – Gentili signore, signori, colleghi carissimi. Commemorare Saverio Pittelli per me è un privilegio, ma nello stesso tempo un’emozione. È doveroso da parte mia, innanzitutto, ringraziare la famiglia, per avermi concesso tale privilegio. Devo confessare che dal giorno in cui ho accettato tale impegno non ho avuto pace. Tanta era la responsabilità che mi avete dato e che mi sono addossato.Non vi nascondo, però, che con il passare del tempo e andando indietro negli anni ricordando la figura di don Saverio in Tribunale, le lunghe conversazioni che facevamo in attesa della causa, la mia agitazione si è calmata ed ho iniziato mentalmente a ricordarlo, a studiarlo con la maturità di oggi. Un’onda di ricordi pervade l’animo e fa intimamente rivivere i momenti dolcissimi di tanta vicinanza spirituale, nell’amarezza sconfinata del rimpianto nostalgico di quei periodi intensi della vita, che sono trascorsi e che appartengono al passato nel quale restano travolti e sommersi care figure, insegnamenti preclari, ambienti e costumi. Conobbi l’avvocato Saverio Pittelli all’inizio della mia pratica forense, fine anni ‘70 inizio anni ‘80. All’epoca le udienze penali si svolgevano nell’aula entrando a sinistra del vecchio Tribunale, oggi sede della Corte di Appello. La presidenza generalmente era rappresentata dal dott. Trovato o dal dott. Scuteri. Per un certo periodo presiedette il Tribunale il dott. Migliaccio. Veniva chiamata la causa, vi era la discussione e, immediatamente dopo l’arringa del difensore, Camera di consiglio e decisione. Dunque i difensori, impegnati nei processi che seguivano, ascoltavano le discussioni dei colleghi. E imparavamo. Venivamo anche giudicati dal pubblico, che era sempre numeroso. Io stesso in aula, aspettando il mio turno per poter presentare l’istanza di rinvio, che immancabilmente mi veniva consegnata o per concludere – se il processo era prescritto o bisognava applicare l’amnistia – o discutere per delega, ascoltavo e ammiravo i bravi avvocati dell’epoca. In tali momenti conobbi don Saverio e posso dire, con orgoglio, che nacque tra di noi una sincera amicizia. Quante volte ricordo mi recavo in Tribunale e dopo aver fatto il lavoro di cancelleria mi fermavo per sentirlo parlare dinanzi al Tribunale o alla Corte di Assise! Richiamare specificamente qualcuna delle sue fatiche in una esemplificazione casistica significherebbe ridurre e avvilire l’imponenza del lavoro da lui condotto, in quanto i pochi casi, in rapporto alle centinaia di processi trattati, non potrebbero avere rilevanza alcuna. Di don Saverio come avvocato parlerò in seguito. Desidero ricordare prima un episodio della sua vita che dimostra la determinazione e il coraggio che ha – per la verità – avuto sempre in ogni occasione, anche la più difficile che gli si è presentata durante la sua carriera, vuoi politica che professionale. Il tema del coraggio è un tema che sta perfettamente a misura di Saverio Pittelli. Gli uomini grandi sono uomini coraggiosi. Oltretutto don Saverio aveva avuto tante occasioni per manifestare in maniera concreta il coraggio. Sono appunto queste parole che frequentemente stanno sulla bocca di tutti ma poi nei fatti, nel quotidiano della vita di pochissime persone. La viltà è un modo per eliminare il problema e dire che non si poteva fare altrimenti. Il coraggio è un ingrediente della figura dell’avvocato penalista. Fulvio Croce per esempio. Bene, Saverio Pittelli, dopo gli studi elementari si avviò a un mestiere manuale. All’età di diciotto anni perse il braccio destro in un incidente di caccia. Salvatosi miracolosamente, impossibilitato a proseguire il proprio lavoro, iniziò con determinazione una storia di riscatto, grazie ad una intelligenza viva e acuta, che è rimasta nella memoria di chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo. In pochissimi anni terminò gli studi medi e superiori, laureandosi in giurisprudenza presso l’Università la Sapienza di Roma, dove concluse gli studi accademici in poco più di tre anni, mantenendosi grazie alla sua grande preparazione umanistica e giuridica, impartendo lezioni private ad altri studenti, spesso più grandi di lui. Un prodigio! Rientrato in Calabria, avviò subito il proprio studio legale che si impose rapidamente all’attenzione di un vastissimo territorio che abbracciava tutta la costa ionica da Reggio Calabria a Crotone. Eravamo in un’epoca in cui in Calabria e in Italia vi erano grandissimi avvocati penalisti e non era facile emergere tra questi giganti della toga. Bisognava essere bravi! Aldo Casalinuovo, Mario Casalinuovo, Luigi Gullo, Alfredo Cantàfora, Francesco Giurato, che in ogni delicato processo, come codifensore o come parte civile, li aveva sempre accanto. Ho conosciuto e lavorato con questi giganti della toga. Ho conosciuto e sentito discutere il più grande avvocato del novecento, Alfredo De Marsico, commemorato dalla nostra Camera penale sotto la mia presidenza. Ascoltare questi avvocati per i giovani significava entrare nello sconforto e pensare di cambiare mestiere. Nello stesso periodo, si era prima dello scoppio della seconda guerra mondiale e anche durante gli anni di belligeranza, don Saverio non lesinò mai le proprie forze e le proprie scarse risorse per aiutare i concittadini in difficoltà, imponendosi così come punto di riferimento della comunità, alla quale ha prestato ausilio in ogni frangente. Fu così che al termine delle ostilità iniziò la parentesi politica di Saverio Pittelli. Fu Commissario del comune di Isca sullo Ionio su nomina dell’amministrazione militare americana e su segnalazione del Prefetto di Catanzaro. In tale veste, ha più volte ricevuto apprezzamenti di encomio da parte del Ministero degli Interni, per aver saputo far transitare rapidamente il proprio comune dall’amministrazione fascista a quella repubblicana impedendo scontri e favorendo, invece, la rapida pacificazione sociale. Con ciò dimostrando coraggio e determinazione anche in questa vicenda. Poco tempo dopo, ripresa l’ordinaria attività professionale, fu eletto sindaco del Comune di Isca sullo Ionio, alle prime consultazioni elettorali democratiche post belliche. In seguito, nominato vice pretore e proposto per il reclutamento straordinario, che doveva riformare i ranghi della magistratura, rifiutò una carriera in magistratura ordinaria per stare accanto alla sua popolazione, colpita dal terremoto del 1947. Forse l’unico caso in Italia. Tanti magistrati ordinari dei tempi passati provenivano dal reclutamento straordinario. Questo è Saverio Pittelli. Rimangono nella memoria dei suoi concittadini gli scontri, aspri, con il Ministero degli Interni dell’epoca, che

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IL CREPUSCOLO DEL DIRITTO PENALE LIBERALE “COSTITUZIONALMENTE ORIENTATO”: UN PROCESSO REVERSIBILE?

di Adelmo Manna*– Sommario: 1.  Introduzione: dalla retribuzione alla prevenzione. 2. Il diritto penale “costituzionalmente orientato”. 3. I profili maggiormente critici della legge sicurezza. 4. La lontananza siderale dell’attuale politica criminale anche da ogni, pur larvata, prospettiva “abolizionista”, in particolare della pena carceraria, anche mediante la sostituzione con sanzioni derivanti dal diritto penale comparato. 5. La reazione della giurisprudenza alla legge sicurezza, in particolare con l’ampia e dettagliata relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione. 6. La questione relativa all’introduzione del delitto di femminicidio, ove si assiste ad uno iato fra accademia e avvocatura da un lato, e la politica nel suo complesso dall’altro. 7. Conclusioni   1.Introduzione: dalla retribuzione alla prevenzione Nell’ambito della prospettiva di varare il piano carceri, da parte del Governo attualmente in carica, la premier Giorgia Meloni, in un video messaggio, ha, fra l’altro, sottolineato che “in passato si adeguavano i reati al numero di posti disponibili nelle carceri, mentre noi riteniamo che uno Stato giusto debba adeguare la capienza delle carceri al numero di persone che devono scontare una pena. Quindi – conclude – finalmente certezza della pena”[1]. Soprattutto da quest’ultimo rilievo, emerge chiaramente che la politica criminale dell’attuale Governo si basa, per l’appunto, sulla certezza della pena, ovvero sulla c.d. retribuzione, che, come è noto, non è altro che una razionalizzazione dell’antica legge del taglione, ovverosia “occhio per occhio, dente per dente” oppure in una prospettiva di carattere cattolico, “ob malum actionis, malum passionis”[2]. Tanto ciò è vero che, laddove si affermi che uno Stato debba adeguare la capienza delle carceri al numero di persone che devono scontare una pena, sta proprio a significare, almeno a nostro giudizio, che l’essenza della pena carceraria, per la premier attualmente in carica è, per l’appunto, la retribuzione. Con ciò, però, entra inevitabilmente in crisi la concezione del diritto penale liberale risalente a Cesare Beccaria[3]. Il teorema generale che chiude, infatti, l’opera celeberrima del Beccaria così stabilisce: “Perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev’essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a’ delitti, dettate dalle leggi”. Il Beccaria, autore del diritto penale illuminista, si muove, sotto questo profilo, nell’ambito di una concezione del diritto penale in cui, invece, risalta la funzione preventiva anziché retributiva dello stesso, in una prospettiva assai moderna, giacché questo sistema teorico costituisce il primo passo verso una visione “laica” del diritto penale. Su analoga linea si pone successivamente il pensiero di Anselm von Feuerbach, che infatti si fa apprezzare anche per una compiuta teorizzazione della funzione di prevenzione generale della pena, nel senso che la minaccia della pena servirebbe ad esercitare un effetto di coazione psicologica sui consociati, tale dal distoglierli dal commettere reati[4].   2.Il diritto penale “costituzionalmente orientato” Come può facilmente arguirsi, la politica criminale dell’attuale Governo si caratterizza, invece, per una prospettiva del tutto diversa, che nemmeno ha a che fare con il diritto penale “costituzionalmente orientato”, risalente, come è a tutti noto, al grande Franco Bricola[5], che teorizzava addirittura che l’intervento del diritto penale sarebbe legittimato solo nei confronti di beni giuridici esplicitamente o anche solo implicitamente, tutelati dalla Carta costituzionale. Quest’ultima teorizzazione possedeva, tuttavia, il limite di richiedere alla Corte costituzionale di dichiarare illegittima una norma penale, laddove avesse tutelato un bene giuridico sprovvisto di ascendenza costituzionale, ma in tal modo si sarebbe richiesto alla Corte medesima un’invasione nella sfera parlamentare e quindi inevitabilmente una messa in pericolo del principio della divisione dei poteri di montesquieiana memoria[6]. Ciò nonostante, l’approccio al diritto penale costituzionalmente orientato caratterizzerà il diritto penale italiano dagli anni ’70 dello scorso secolo fino ai giorni nostri, nel senso di vincolare il legislatore, il giudice e l’esegeta ad una interpretazione, appunto, “costituzionalmente orientata”. Ciò varrà sia da un punto di vista della ricostruzione del fatto di reato, orientata alla applicazione del principio di stretta legalità e dei suoi sub-principi, di cui all’art. 25, comma 2, Cost., sia nella prospettazione della teoria della pena, ove il riferimento sia al “senso di umanità” che al principio rieducativo, più modernamente inteso come principio di risocializzazione, pone indubbiamente la pena detentiva come extrema ratio, che caratterizza, peraltro, più in generale, lo stesso diritto penale dall’epoca di von Liszt[7].   3.I profili maggiormente critici della legge sicurezza Orbene, l’attuale legislazione in materia penalistica dell’attuale Governo, a partire dal decreto rave party, per continuare con il decreto Caivano e per giungere sino alla c.d. legge sicurezza, non solo utilizza la decretazione di necessità ed urgenza che, però, difficilmente si riescono a rinvenire nella concreta prassi, in tal modo esautorando, tuttavia, la funzione parlamentare, come, da ultimo, è avvenuto appunto con la legge sicurezza, che doveva essere emanata dal Parlamento, ma poi si preferì utilizzare il decreto legge per asserite ragioni di necessità ed urgenza, peraltro mai dimostrate. Ciò che, tuttavia, ci preme, più in particolare, evidenziare è il fatto che con precipuo riguardo alla c.d. legge sicurezza, si assiste alla incriminazione non già di “fatti di reato”, ma di “modi di essere” della persona, in tal modo mettendo in crisi il principio, di ordine liberale, del diritto penale del fatto, risalente al “capo scuola” del diritto penale moderno, ovverosia Giacomo Delitala[8]. Assistiamo, infatti, in particolare, alla incriminazione della c.d. resistenza passiva, sia nelle carceri, che nei Cpr, che non solo viola l’art. 21 Cost., ma non esprime un fatto di reato in senso proprio, come invece avveniva nel codice penale del 1930, ove la resistenza a pubblico ufficiale è tuttora punita se commessa “con violenza o minaccia”. La questione, a nostro avviso, si complica anche con riferimento al profilo della detenzione, perché, in riforma dell’art. 146 del codice penale, diventa obbligatorio il ricovero in un istituto carcerario anche di una donna incinta, oppure che ha partorito un figlio fino a un anno, perché, se l’infante ha l’età da uno a tre anni, madre e figlio vengono destinati ad un “istituto a custodia attenuata”. Non v’è però chi non veda come tale nuova disciplina –

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LA CULTURA DELLA LEGALITÀ TRA CARCERE E SCUOLA

di Lavinia Meo* –  SOMMARIO: 1. La cultura della legalità. 2. Carcere e scuola: spazi di giustizia a confronto. 3. “LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI A GIORNI ALTERNI”: una rilettura dell’episodio del giudice ne Le avventure di Pinocchio. 4. «Quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete d’oro: pigliatelo dunque, e mettetelo subito in prigione»: la percezione della narrazione della legalità vista attraverso l’episodio del giudice ne Le avventure di Pinocchio come euristica narrativa. 5. Prospettive in ottica comparata.   1.La cultura della legalità Che cosa rende effettiva la legalità? E che cosa permette allo stato di diritto di non restare una costruzione formale, affidata unicamente a norme e apparati, ma di tradursi in una pratica condivisa, riconosciuta e sostenuta da cittadini e cittadine? Questi interrogativi aprono una riflessione che va oltre la dimensione giuridica per indagare il fondamento culturale e simbolico della legge. Parlare di cultura della legalità significa, infatti, spostare l’attenzione dalle norme ai valori e alle disposizioni interiori che rendono la legge qualcosa di vivo. Il principio di legalità costituisce uno dei cardini dello stato di diritto[1]. Esso prevede che l’esercizio del potere, in tutte le sue forme, sia sottoposto a regole generali e prestabilite, conoscibili e applicabili ugualmente per tutti. In questa prospettiva, la legge ha la funzione di disciplinare i rapporti tra cittadini, ma anche e soprattutto tra cittadini e autorità. È proprio questo elemento a segnare la differenza tra uno stato di diritto e un ordinamento fondato sulla coercizione: nello stato di diritto, anche chi governa è vincolato dalla legge, e la sua azione incontra il limite delle libertà fondamentali. Tuttavia, la sola esistenza di un sistema normativo non è sufficiente a garantire il funzionamento dello stato di diritto. Le leggi sono, per loro natura, violabili: la loro efficacia non è ontologica, ma risiede nella risposta concreta che suscitano nei soggetti a cui si rivolgono. Esse agiscono come sistema di incentivi e disincentivi, che orientano la volontà individuale prospettando le conseguenze delle proprie azioni, che sono dunque determinate non dall’astrazione della norma, ma dalla scelta concreta di tenerne conto. Eppure, proprio in questa fragilità apparente della legge si rivela la sua forza: essa funziona perché entra a far parte del processo decisionale degli individui, orientandone aspettative, valutazioni e comportamenti. In questo senso, essa costituisce una garanzia concreta dei limiti che pone non tanto perché sia sempre rispettata, ma perché è generalmente riconosciuta come criterio di riferimento. Il principio di legalità si completa nella dimensione del consenso. Per godere di autorità, occorre che le leggi siano percepite come legittime, e tale legittimità deriva anche dal modo in cui vengono prodotte: quando sono il risultato di processi pubblici e partecipati, vengono avvertite come espressione della volontà collettiva, anche da chi non ne condivide l’esito. Lo sapeva bene Piero Calamandrei, che con convinzione asseriva: il senso della santità della legge […] è coscienza di solidarietà civile creata dall’esercizio della libertà[2]. Le leggi vivono solo se sostenute da un consenso diffuso. Il rispetto della legge non può essere garantito esclusivamente dal controllo e dalla sanzione, ma richiede una disposizione interiore, un atteggiamento di adesione che si traduce in senso di legalità. A sua volta, esso non coincide con obbedienza cieca, né con l’accettazione acritica dell’ordine esistente; al contrario, presuppone una profonda consapevolezza del valore delle regole come strumenti di convivenza. In questa prospettiva, la legalità appare come una forma di autodisciplina collettiva, possibile solo in presenza di libertà fondamentali garantite. La legge percepita come imposizione genera resistenza o elusione, quella riconosciuta come espressione collettiva produce adesione. È su questo terreno che può innestarsi una riflessione più ampia sulla cultura della legalità. Promuovere lo stato di diritto non significa soltanto rafforzare le istituzioni, riformare i sistemi giudiziari o migliorare l’efficienza delle forze dell’ordine: tutti questi interventi, pur necessari, non sono sufficienti. Senza un contesto culturale favorevole, anche le migliori riforme rischiano di rimanere fragili o di produrre effetti limitati nel tempo. Lo stato di diritto ha bisogno di un sostegno sociale diffuso, che ne riconosca il valore e lo renda praticabile nella vita quotidiana. Riconoscere il ruolo della cultura significa ammettere che le leggi non operano nel vuoto: interagiscono con sistemi di valori preesistenti, che possono sostenerle o, al contrario, svuotarle di senso. L’efficacia normativa si stima soprattutto nella misura in cui esso riesce a radicarsi nel contesto culturale di una società e a essere riconosciuto e interiorizzato come valore condiviso. Lo sviluppo dello stato di diritto richiede dunque un lavoro che vada oltre il piano istituzionale e investa i processi di socializzazione. La cultura della legalità si costruisce nel tempo, attraverso l’esperienza quotidiana degli individui all’interno di un sistema di contesti regolati: la famiglia, la scuola, il lavoro, lo spazio pubblico. È in questi ambienti che le persone apprendono – spesso in modo implicito – che cosa significhi rispettare una regola, riconoscere un’autorità legittima, rivendicare un diritto senza negare quello altrui. Sono, questi, tutti atteggiamenti che denotano la formazione di un’etica pubblica che, come indica lo storico Paul Ginsborg, risulta un processo lungo e complicato, e certamente non irreversibile. Il suo sviluppo dipenderà da una serie di fattori: dalle strutture amministrative, ossia dal grado di trasparenza delle burocrazie, dai limiti posti al potere discrezionale di queste ultime, dalla misura in cui esse sono soggette a un controllo sostanziale e non meramente formale; dalla prassi politica, ossia dalla misura in cui gli interessi e le azioni dei rappresentanti eletti dai cittadini sono codificati e controllabili; dalla cultura giuridica, ossia dalla tensione tra legge e consuetudine, per cui quello che in una nazione è considerato corruzione in un’altra può essere prassi corrente; infine, ma non certo per importanza, dai processi di educazione tanto all’interno quanto all’esterno della famiglia, grazie ai quali l’aria stessa che il cittadino respira può contenere l’ossigeno di certi valori e comportamenti anziché di altri[3]. Un ruolo centrale in questo processo è svolto dalla percezione di legittimità delle istituzioni. La legittimità non coincide con la mera legalità formale: essa riguarda il grado di fiducia

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