Oltre la norma

IL MUSABA: LA VISIONE DI NIK SPATARI

di Nicola Tavano* – Il MUSABA è un’isola. Il MUSABA è una macchia di colore che si fa largo in un territorio brullo. Il MUSABA ricorda da vicino il disegno utopistico della Città del Sole di Tommaso Campanella, a cui il suo (co)creatore, Nik Spatari, ha dedicato diverse opere. E il MUSABA è un luogo eccezionale, proprio come Nik Spatari. Spatari nasce a Mammola nel 1929. Sin da giovanissimo, manifesta una spiccata propensione per le arti, tanto da vincere, a soli nove anni, il suo primo premio internazionale. Ancora bambino, perde l’udito ma ciò non gli impedisce di perfezionare, da assoluto autodidatta, le sue capacità artistiche. Poco più che ventenne, comincia ad allargare i suoi orizzonti valicando i confini italiani, stabilendosi, sul finire degli anni ‘50, a Losanna. In quel periodo, conosce Hiske Maas, sua compagna di vita e artefice, insieme allo stesso Spatari, negli anni successivi, del MUseo di SAnta BArbara. Si trasferiscono a Parigi, dove Spatari frequenta e collabora con personaggi del calibro di Le Corbusier, Jean Cocteau, Max Ernst e Pablo Picasso. Nel 1966 decidono di tornare in Italia. Dapprima a Milano, dove fondano una galleria d’arte e, poco dopo, in Calabria. Dopo un breve soggiorno a Chiaravalle Centrale, dove Spatari realizza alcune opere per il convento dei Frati Minori Cappuccini, decidono di stabilirsi nel suo paese natio, Mammola, in località Santa Barbara, dove sostanzialmente Spatari è rimasto fino alla fine dei suoi giorni, continuando incessantemente a lavorare alla sua creatura. La coppia, infatti, ottiene in concessione dalla curia il complesso monastico di Santa Barbara, ormai in rovina e sommerso dai rovi. Negli anni, la loro pervicacia consente al neonato Parco museale di raggiungere le dimensioni attuali, con diverse e successive annessioni di territori limitrofi. Il loro percorso è stato, però, tutto fuorché sereno. Oltre alle comprensibili difficoltà insite nella creazione di un’impresa di tal fatta, le traversie giudiziarie che hanno dovuto superare sono state moltissime e, a tratti, inspiegabili. Il MUSABA ha dovuto subire, nel corso della sua vita, plurimi sequestri e ordini di demolizione da parte dell’autorità amministrativa e della magistratura, anche penale. Anche Nik Spatari e Hiske Maas sono stati sottoposti a misure personali coercitive in relazione ad accuse rivelatesi sempre infondate. Emblematica appare la promulgazione di una Legge regionale dei primi anni ‘90 con la quale si definiva il complesso “Santa Barbara” come “monumento bizantino”. Da qui le accuse, nei confronti della coppia, di danneggiamento del patrimonio archeologico ma anche, in un secondo momento, di truffa e corruzione che hanno comportato, a loro carico, anche quaranta giorni di arresti domiciliari. Basta dare un’occhiata a qualche foto di repertorio per accorgersi dell’inverosimiglianza delle accuse: “Santa Barbara” non era altro che un’accozzaglia di pietre che nulla, ormai, avevano di artistico o culturale. Ciononostante, il processo è andato avanti e solo a metà degli anni 2000 è arrivata l’assoluzione. Incomprensibile appare, tutt’oggi, l’ostracismo della classe dirigente a un progetto che, pur sbocciato splendidamente, avrebbe potuto assumere una dimensione certamente più ampia di quella raggiunta. Dalla prima mostra realizzata appendendo alcune tele di Spatari alle mura ancora diroccate del convento, numerosissime sono, oggi, le opere che animano il parco ed il territorio circostante, alcune delle quali visibili anche da grande distanza. Certamente la più iconica è il “sogno di Giacobbe”, da molti definito – pur con le dovute differenze – la “Cappella Sistina Calabrese”. Realizzata nel primo lustro degli anni ‘90, la tecnica pittorica è singolare, forse unica nel suo genere. Sagome di legno dipinte e appese, attaccate sulla volta e sull’abside della Chiesa interamente ristrutturata (o, meglio, ricostruita) per volontà dello Spatari. L’effetto, enfatizzato dai contrasti  cromatici, è unico, dinamico. Sembra quasi che i personaggi si avvicinino all’osservatore. L’opera è quasi autobiografica. É lo stesso autore ad affermare: “Giacobbe è l’uomo a me simile. Per sognare, vagare negli spazi dell’imprevedibile, alla ricerca del sé e del mondo che ci circonda; l’amore, la lotta, il domani, l’infinito immaginario”.  Ancora, ma non solo, a tema biblico è il mosaico monumentale, iniziato nel 2006 e mai portato a compimento a causa della morte dello Spatari nel 2020. Trentasette pannelli, alcuni dei quali rimasti allo stato di bozza, che si estendono su circa 1400 metri quadri. Dieci di essi sono dedicati a una rivisitazione dello “Stendardo di UR”, opera sumerica risalente a quasi cinquemila anni fa, conservata presso il British Museum di Londra, raffigurante scene, di pace e di guerra, della città che, secondo la tradizione biblica, avrebbe dato i natali al patriarca Abramo. Gli altri pannelli sono dedicati ad altri episodi biblici, fino ad arrivare alla nascita ed alla morte in croce di Gesù. La geometria è alla base dei mosaici. Un’intricata rete di linee, insieme a una mirabile armonia di colori, viene utilizzata per dare profondità e direzionalità nel percorso visivo. Lo scopo dell’autore è di visualizzare una simbologia capace di catturare l’attenzione di chi osserva. Il mosaico monumentale adorna le mura della foresteria del parco, capace di dare alloggio a 22 persone. L’idea di fondo del parco museale, infatti, è quella di ospitare artisti di varia provenienza ed estrazione le cui opere sono visibili tuttora all’interno del MUSABA. L’accoglienza era ed è alla base della visione di Nik Spatari e di Hiske Maas. Non era infrequente, fino a pochissimo tempo prima della sua morte, incontrare Spatari e osservarlo all’opera. Accadeva che, immerso nel suo lavoro, non si accorgesse che una piccola folla si radunasse alle sue spalle. Una volta resosi conto della presenza di altre persone, la reazione consisteva in un largo sorriso. Dal canto suo, Hiske accoglieva ed accoglie gli ospiti del MUSABA con una familiarità disarmante, non disdegnando di intrattenerli con aneddoti della loro vita. La loro apertura e generosità erano evidenti a chiunque visitasse il MUSABA: accadeva spesso che Spatari si spendesse personalmente con le persone che gli si avvicinavano, sempre pronto a realizzare e donare un loro ritratto stilizzato. L’architetto Paolo Portoghesi, convinto sostenitore di Spatari, ha avuto modo di affermare che “il lavoro svolto dalla fondazione restituisce alla natura tutto il

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LA CONDITIO INHUMANA NEI CENTRI DI DETENZIONE AMMINISTRATIVA

di Donatella Loprieno* 1. Qualche fatto – In una coraggiosa, quanto isolata, sentenza del Tribunale di Crotone del 20121, il giudice dell’epoca si interrogava sulla legittimità delle condizioni di trattenimento dei cittadini stranieri alla stregua del divieto di trattamenti inumani o degradanti, di cui all’art. 3 della CEDU, per come interpretato dalla giurisprudenza della relativa Corte. Dopo aver richiamato le principali sentenze in cui il Giudice di Strasburgo aveva proceduto ad affinare la giurisprudenza sulla violazione del divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti2, il giudice crotonese rilevava, senza mezzi termini, che «dall’esame del fascicolo fotografico (in atti), nonché dall’ispezione diretta dei luoghi, è risultato che gli imputati sono stati trattenuti nel Centro di Identificazione e di Espulsione di Isola Capo Rizzuto in strutture che – nel loro complesso – sono al limite della decenza, ossia di conveniente alla loro destinazione: che è quella di accogliere esseri umani. E si badi, esseri umani in quanto tali, e non in quanto stranieri irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale; per cui lo standard qualitativo delle condizioni di alloggio non deve essere rapportato al cittadino straniero medio (magari abituato a condizioni abitative precarie), ma al cittadino medio, senza distinzione di condizione o di nazionalità o di razza». Si richiamava, nel caso di specie, la configurabilità della legittima difesa per le condotte di danneggiamento e resistenza aggravata dei tre imputati anzitutto «in ragione dell’ingiustizia dell’offesa ai loro diritti fondamentali, primo tra tutti (in ordine assiologico) quello alla loro dignità umana, lesa da condizioni di trattenimento indecenti». Le condotte dei tre imputati apparivano agli occhi del giudice come la sola forma di manifestazione di protesta efficace quantomeno per impedire il regolare svolgimento dell’attività di gestione del centro. Tra il 10 e l’11 agosto del 2013, un’altra rivolta, scatenata probabilmente dalla morte “sospetta” di un ospite marocchino, rese temporaneamente inagibile una parte del CIE di Sant’Anna3. Dalla vicenda succintamente richiamata sono passati dodici anni durante i quali un numero impressionante di altre rivolte, con relativa devastazione di ambienti, e proteste eclatanti si sono consumate all’interno dei centri di detenzione amministrativa sparsi sul territorio nazionale. L’ultima di cui si ha contezza, nel momento in cui si scrive, è avvenuta nel CPR di Milo a Trapani il 16 novembre 2024. Notizie di stampa riferiscono che cinque agenti del reparto mobile di Palermo sono rimasti feriti nel tentativo di sedare la rivolta. Sempre dalla stampa si apprende che un esponente di rilievo del SAO auspica “che venga approvato al più presto al Senato il ddl sicurezza. Tale ddl, sostenuto da tempo dal SAP, prevede l’inasprimento delle pene per chi usa violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nel caso di specie, la modifica del ddl 1236 del 2024 art. 26, secondo cui coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta nelle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni”. Che questa sia una soluzione per porre fine al ciclo della violenza nei centri di detenzione amministrativa per persone migranti è dato dubitare, e non poco. E prima di argomentarne le ragioni in punta di diritto, occorre – io credo – insistere sui “fatti” facendoci guidare però da alcuni punti fermi. Tra questi, al momento, basti richiamare come la Corte Edu ha, da sempre, ritenuto che gli standard di tutela di cui all’art. 3, CEDU pur essendo stati elaborati avuto riguardo al contesto penitenziario, si applicano ad ogni forma di privazione della libertà personale, in qualsiasi posto essa si realizzi e certamente anche (e, forse) soprattutto all’interno dei CPR. Di ciò è testimonianza una sentenza molto recente che il giudice di Strasburgo ha adottato con riferimento alla detenzione amministrativa di una donna con evidenti vulnerabilità di natura psichiatrica all’interno del CPR di Ponte Galeria a Roma. Accogliendo la richiesta di adozione di un provvedimento cautelare d’urgenza ex art. 39 CEDU, nella decisione n. 17499/2024 del 3 luglio 2024, la Corte Edu ha ordinato al Governo italiano la liberazione della donna in detenzione amministrativa e il trasferimento in una struttura adeguata al suo stato di salute, incompatibile, alla luce dell’art. 3 CEDU, con lo stato detentivo. Detto in altri termini e più chiari termini, la detenzione in un CPR (in una cella di isolamento) di una persona con problemi di salute mentale è contraria a divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti. Duole ammetterlo ma il caso di Camelia ed il trattamento disumano ad essa inflitto non è da considerare l’eccezione bensì la regola. Nei CPR le violazioni dei diritti fondamentali della persona umana sono sistemiche e non ci sono meccanismi atti ad evitare che tali violazioni possano degenerare in trattamenti inumani, degradanti e crudeli se in tortura. 2. I rapporti – Per capire cosa succede davvero nei luoghi in cui si consuma la detenzione amministrativa occorrerebbe leggere i numerosi rapporti che, nel corso degli anni, diverse ONG (ma anche associazioni e singoli giornalisti) hanno coraggiosamente elaborato e pubblicato a cominciare dal Report di Medici senza Frontiere del 20044. In realtà, e paradossalmente, occorrerebbe ritornare a leggere il “Rapporto della Commissione per le verifiche e le strategie nei Centri di accoglienza e Permanenza Temporanea”, meglio noto come Rapporto De Mistura, consegnato a fine gennaio 2007 dopo un semestre di lavoro e visite sul campo. Con toni pacati ma fermi, nel Rapporto si suggeriva una rivisitazione dell’allora sistema normativo nel senso di ricondurre le espulsioni alla loro natura di provvedimenti necessari da applicarsi come ultima ratio e di proponeva il superamento dei CPTA (Centri di Permanenza Temporanea e di Assistenza, così si chiamavano all’epoca) «attraverso un processo di svuotamento […] di tutte le categorie di persone per le quali non c’è bisogno di trattenimento». Nel 2016, per arrivare a tempi più recenti, Amnesty International ha pubblicato Hotspot Italy. How EU’s flagship approach leads to violations of refugee and migrant rights, al cui interno la parola “tortura” compare ben 49 volte. E ancora i report Dietro le mura. Abusi, violenze e diritti negati nei CPR d’Italia, a cura della

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LA LEGGE A GUANTANAMO: TORMENTO O BENEDIZIONE?

di Joseph Margulies* Quando penso agli ultimi vent’anni, mi viene in mente la frase dei Grateful Dead: «Lately it occurs to me, what a long strange trip it’s been». I. Come Mai Guantanamo? Immagino che la storia sia familiare, ma molto brevemente, per capire come si sia arrivati a Guantanamo, dobbiamo capire che gli attacchi sono stati interpretati, immediatamente, non come un reato ma come un atto di guerra, e che in questa guerra, l’obiettivo più importante era l’intelligence. Tutto ciò che è avvenuto in risposta all’undici settembre, negli Stati Uniti e in gran parte dell’Occidente, Italia inclusa, si fa risalire a questa comprensione: questa era, ed è, una guerra di intelligence. Siete consapevoli, ad esempio, che tutte le vostre comunicazioni elettroniche possono essere lette dalla NSA. Naturalmente, l’11 settembre è stato un reato. Ma l’obiettivo primario dopo l’11 settembre non è stato quello di risolvere il reato – cioè, arrestare i responsabili e perseguirli – ma prevenire il prossimo attacco. L’amministrazione Bush ha capito, quasi dal primo giorno, che ci sarebbero state operazioni militari in Afghanistan, e che queste operazioni avrebbero portato alla cattura di sospetti prigionieri di Al Qaeda. E poi? Cosa dovrebbe accadere? La risposta era semplice: gli Stati Uniti hanno voluto sviluppare una tipologia di interrogatorio che permettesse di svuotare il contenuto della testa di un prigioniero. Avevano bisogno di un luogo, o diversi luoghi, dove qualsiasi interrogatorio potesse essere condotto in ogni momento, senza alcun controllo giudiziario o vincolo giuridico. Hanno voluto liberarsi dai limiti imposti dal diritto nazionale e internazionale. Secondo l’amministrazione Bush gli interrogatori nel mondo dopo l’11 settembre non dovevano più essere soggetti a nessuna restrizione, a eccezione di quelle che essi stessi si sarebbero volontariamente posti. La maggior parte di questi è stata condotta dai militari americani nelle basi in Afghanistan e Guantanamo. Per raggiungere la massima flessibilità, gli Stati Uniti hanno gettato via la Convenzione di Ginevra. La natura e la brutalità degli interrogatori militari varia moltissimo. Alcune persone vengono interrogate solo brevemente; tuttavia, molte altre centinaia, incluse praticamente tutte le persone trasferite a Guantanamo, sono state soggette a svariati abusi, inclusi la deprivazione del sonno, la manipolazione ambientale, posizioni di stress, umiliazioni fisiche e sessuali e violenze. Abbiamo intentato Rasul v. Bush per rispondere a questo vuoto, questo posto senza i freni della legge. Abbiamo detto in Rasul che non c’è una prigione fuori la legge. Abbiamo voluto inserire la legge in un posto dove, ed a un tempo quando, non c’era ricettività della legge. Che dev’essere un modo per contestare la legittimità legale e fattuale della detenzione in un tribunale, e per mostrare che – in ogni caso particolare – lo Stato ha commesso un errore. Punto. E abbiamo vinto. La Corte Suprema ha detto che i detenuti potrebbero contestare le basi della loro detenzione in tribunale.   II. La Legge Come Tormento Anche se abbiamo vinto, la legge ha fallito a Guantanamo, in almeno tre sensi. a. La Legge Come Complice Primo, la legge ha permesso all’amministrazione Bush di creare Guantanamo. Ha permesso la tortura e le prigioni segrete. La legge ha permesso l’intera architettura del regime di detenzione dopo l’undici settembre. In realtà, il regime non sarebbe stato possibile senza la legge. Negli Stati Uniti, veneriamo la legge, e soprattutto la Costituzione. Non è possibile creare un nuovo aspetto della vita americana senza prima dimostrare che è coerente con la Costituzione, e non solo con le parole ma anche con lo spirito della Costituzione. E quindi l’amministrazione ha dovuto stravolgere e contorcere la legge per adattarla a un luogo come Guantanamo ed a una pratica come la tortura. E l’ha fatto. Come ho scritto in un libro, What Changed When Everything Changed, 911 and the Making of National Identity, l’amministrazione ha reimmaginato ciò che la legge consente per preservare il nostro mito di innocenza e purezza. In questo senso, la legge è complice nel tormento. La legge fa parte del nostro incubo dopo 9/11 tanto quanto la tortura che ha permesso. b. La Legge Come Falsa Speranza Anche la legge ha fallito in un senso diverso. In Rasul, non abbiamo vinto un risultato, ma un processo. Quando il tribunale – ogni tribunale – crea un processo, vogliamo credere che sia vero, che sia reale. Vogliamo credere che i risultati del processo saranno divisi tra le parti perché i fatti non favoriranno sempre una parte rispetto all’altra, e quindi le regole che risolvono i casi non favoriranno una parte rispetto all’altra. Che, insomma, ci sia una possibilità di vittoria per tutte le parti. Altrimenti, non è un processo, è una finzione. Quella è la speranza di ogni processo e della legge che l’ha creato. In questo caso – in Rasul – abbiamo ottenuto il diritto di obbligare lo Stato a mostrare le basi legali e fattuali della detenzione di un detenuto. Ma la Corte Suprema ha lasciato i dettagli del processo ai tribunali di grado inferiore, e loro hanno creato un processo in cui lo Stato non può mai perdere e i detenuti non possono mai vincere. Mai. I dettagli non sono importanti ora; ci sono varie presunzioni a favore delle prove dello Stato. Ma il punto è solamente che non è un processo vero. È solo l’aspetto di un processo. È l’opportunità di entrare il tribunale e di iniziare il processo, ma come in un processo alle streghe, tutti conoscono l’esito prima che inizi. c. La Legge Come Mito Anche la legge ha fallito in un terzo senso, un senso più complesso. In un modo collegato al mito della legge. Cioè, purtroppo, esiste un mito negli Stati Uniti che la legge funziona. Che la legge possa limitare il potere. E quando abbiamo vinto Rasul, tutti i giornali e le riviste e la TV hanno detto, “Guarda. Ci piace dire che siamo un paese di leggi e non di uomini, ed è vero. Anche in tempo di guerra, la legge funziona”. In questo senso, la legge rafforza il suo stesso mito. Per me, questo è il

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