SEPARAZIONE DELLE CARRIERE: UNA SCELTA DI CIVILTÀ GIURIDICA
Intervista al dott. Massimo Vecchio* di Silvia Raiola – Responsabile Osservatorio Giovani-MIUR Per noi è un immenso piacere e onore, affrontare questa intervista con un magistrato, col suo percorso professionale di oltre quarant’anni: lei stato è per quasi un decennio sostituto procuratore presso il tribunale di Catanzaro; poi, giudice della prima sezione civile dello stesso Tribunale; successivamente, sempre qui a Catanzaro, consigliere della Corte di appello (sia nella sezione penale che in quella civile) e, per dodici anni, presidente della Corte di assise; infine, ha concluso la sua carriera in seno alla Suprema corte di cassazione, come presidente della prima sezione penale e componente delle Sezioni unite penali. Pertanto chi più di Lei può offrire un’attenta valutazione sull’argomento della separazione delle carriere dei Magistrati. La prima proposta in relazione alla separazione delle carriere fu presentata ad ottobre 2022 quale proposta di legge di iniziativa popolare, portata avanti grazie alla raccolta firme dell’Unione delle Camere Penali. Come ha vissuto il primo referendum per il quale si è stati chiamati a votare il 12.06.2022? Cosa non ha funzionato? Era favorevole? Per la verità la questione era divenuta decisamente annosa. Di referendum abrogativi delle norme dell’ordinamento giudiziario che consentivano il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti (e viceversa), ne era stato già tenuto un altro, oltre venti anni prima dell’ultimo, il 21 maggio 2000, con esito parimenti infruttuoso. Tra i due referendum il passaggio di funzione era già stato limitato e rimodulato dal legislatore delegato nel 2006; e, subito dopo il referendum del 2022, la riforma c.d. Cartabia, attualmente in vigore, ha ulteriormente e drasticamente ridotto la possibilità di cambiamento delle funzioni. Il Consiglio superiore della magistratura, nell’articolato parere reso sul disegno di legge di revisione costituzionale, ha rilevato che negli ultimi cinque anni la media degli appartenenti all’ordine giudiziario, transitati dall’una all’altra funzione, è risultata pari ad appena lo 0,31 % di tutti i magistrati in servizio. Il punto è che lo strumento del referendum abrogativo sconta la strutturale inadeguatezza dell’istituto, quando si tratta di intervenire in ambiti tecnicamente complessi. E, peraltro, il passaggio di funzioni (fenomeno divenuto oggi praticamente irrilevante) costituisce soltanto uno dei profili della “major quaestio” della revisione costituzionale in ordine alla ridefinizione degli statuti ordinamentali del giudice e del pubblico ministero. Con questa consapevolezza ho votato per l’abrogazione delle disposizioni concernenti il passaggio delle funzioni. Ha mai pensato che si riuscisse ad arrivare dopo quasi tre anni, al referendum sulla riforma costituzionale che sancisce la separazione delle carriere dei Magistrati? Anche se, qualche volta, la tentazione è stata forte, mi sono sempre imposto di non fare previsioni sui fatti della politica: alla fine accade se non l’impensabile, certamente l’imprevedibile. Chi mai, alcuni anni fa, avrebbe vaticinato che l’on. Meloni sarebbe diventata Presidente del Consiglio dei ministri; avrebbe governato tanto a lungo; e avrebbe capeggiato una coalizione sufficientemente coesa da far approvare in Parlamento la revisione della Costituzione? Il testo della riforma è chiaro lì dove nell’art. 104 della Costituzione, così come modificato, sancisce che la magistratura requirente continuerà a costituire un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere; semplicemente il magistrato dovrà scegliere definitivamente quale delle due carriere intraprendere all’inizio del percorso professionale. Ciononostante, la magistratura avversa con ogni forza tale riforma, sostenendo che i PM saranno “politicizzati”, e finiranno sotto il controllo dell’esecutivo. Qual è il suo parere in merito? Per vero non sono d’accordo con la supposizione che (tutta) la magistratura avversi con ogni forza la revisione costituzionale; quanto meno ritengo che l’assunto resti tutto da verificare. Certa è, invece, la avversione della Associazione nazione dei magistrati. Ma non è detto che l’Associazione (alla quale è per vero formalmente iscritta la maggioranza dei magistrati e nella quale in passato ho anche attivamente militato) rifletta, poi, fedelmente sulla questione il pensiero di tutti gli associati. Alla recente assemblea straordinaria generale degli iscritti, tenuta a Roma il 25 ottobre 2025, la mozione “È giusto dire No” (alla riforma) è stata approvata con appena 1.189 voti (espressi per oltre l’80% mediante deleghe). Ma i magistrati ordinari sono circa diecimila! Ciò detto e venendo alla Sua domanda, nella anzidetta mozione non c’è, in verità, traccia alcuna della evocazione del pericolo del controllo del pubblico ministero da parte del governo; più cautamente e ambiguamente si insinua soltanto il timore di un avvicinamento del “pubblico ministero al potere esecutivo”. Ora il punto è, qui, essenzialmente di metodo. Non mi sembra seriamente contestabile che oggettivamente la legge di revisione conserva e rafforza l’indipendenza e la autonomia dei magistrati della carriera requirente. E nelle dispute sulla riforma si dovrebbe esclusivamente avere riguardo al testo del provvedimento approvato in doppia lettura dal Parlamento. Ovviamente nulla vieta di opinare che, in avvenire, ulteriori leggi di revisione costituzionale potrebbero assoggettare il pubblico ministero al controllo o, addirittura alla direzione, del ministro della giustizia o di altra autorità politica. Ma siffatta supposizione è – alla evidenza – assolutamente impertinente ed eccentrica. Del resto il trucco dialettico sotteso è facilmente smascherato: si tratta in effetti del capzioso stratagemma del cambio di argomento, per l’esattezza dell’undicesimo sofisma catalogato nella Eristische Dialektik di Schopenhauer. Né, poi, ha pregio la denunzia del pericolo ulteriore della dispersione di una supposta «cultura della giurisdizione», in ipotesi comune ai giudici e ai pubblici ministeri. In passato, certamente, nella vigenza del codice di rito del 1930, l’osmosi continua tra le due carriere e l’esercizio da parte del pubblico ministero di attribuzioni (ora di esclusiva spettanza del giudice) in materia di formazione della prova e in materia di provvedimenti sulla libertà delle persone, avevano creato una comunanza di esperienze professionali e la trasversale elaborazione di saperi e di buone prassi, nel senso, appunto, di una «cultura della giurisdizione» (inquisitoria), propria di tutti i magistrati. Ma si tratta del passato. Oggi l’espressione non ha più alcun apprezzabile significato: le esperienze professionali sono affatto diverse; in comune, sul piano culturale, tra giudicanti e requirenti, restano solo i pregressi studi universitari di giurisprudenza, che hanno, peraltro, fatto anche avvocati, notai, accademici, insegnanti di materie giuridiche,
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