Oltre la norma

SEPARAZIONE DELLE CARRIERE: UNA SCELTA DI CIVILTÀ GIURIDICA

  Intervista al dott. Massimo Vecchio* di Silvia Raiola – Responsabile Osservatorio Giovani-MIUR Per noi è un immenso piacere e onore, affrontare questa intervista con un magistrato, col suo percorso professionale di oltre quarant’anni: lei stato è per quasi un decennio sostituto procuratore presso il tribunale di Catanzaro; poi, giudice della prima sezione civile dello stesso Tribunale; successivamente, sempre qui a Catanzaro, consigliere della Corte di appello (sia nella sezione penale che in quella civile) e, per dodici anni, presidente della Corte di assise; infine, ha concluso la sua carriera in seno alla Suprema corte di cassazione, come presidente della prima sezione penale e componente delle Sezioni unite penali. Pertanto chi più di Lei può offrire un’attenta valutazione sull’argomento della separazione delle carriere dei Magistrati. La prima proposta in relazione alla separazione delle carriere fu presentata ad ottobre 2022 quale proposta di legge di iniziativa popolare, portata avanti grazie alla raccolta firme dell’Unione delle Camere Penali. Come ha vissuto il primo referendum per il quale si è stati chiamati a votare il 12.06.2022? Cosa non ha funzionato? Era favorevole? Per la verità la questione era divenuta decisamente annosa. Di referendum abrogativi delle norme dell’ordinamento giudiziario che consentivano il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti (e viceversa), ne era stato già tenuto un altro, oltre venti anni prima dell’ultimo, il 21 maggio 2000, con esito parimenti infruttuoso. Tra i due referendum il passaggio di funzione era già stato limitato e rimodulato dal legislatore delegato nel 2006; e, subito dopo il referendum del 2022, la riforma c.d. Cartabia, attualmente in vigore, ha ulteriormente e drasticamente ridotto la possibilità di cambiamento delle funzioni. Il Consiglio superiore della magistratura, nell’articolato parere reso sul disegno di legge di revisione costituzionale, ha rilevato che negli ultimi cinque anni la media degli appartenenti all’ordine giudiziario, transitati dall’una all’altra funzione, è risultata pari ad appena lo 0,31 % di tutti i magistrati in servizio. Il punto è che lo strumento del referendum abrogativo sconta la strutturale inadeguatezza dell’istituto, quando si tratta di intervenire in ambiti tecnicamente complessi. E, peraltro, il passaggio di funzioni (fenomeno divenuto oggi praticamente irrilevante) costituisce soltanto uno dei profili della “major quaestio” della revisione costituzionale in ordine alla ridefinizione degli statuti ordinamentali del giudice e del pubblico ministero. Con questa consapevolezza ho votato per l’abrogazione delle disposizioni concernenti il passaggio delle funzioni.   Ha mai pensato che si riuscisse ad arrivare dopo quasi tre anni, al referendum sulla riforma costituzionale che sancisce la separazione delle carriere dei Magistrati? Anche se, qualche volta, la tentazione è stata forte, mi sono sempre imposto di non fare previsioni sui fatti della politica: alla fine accade se non l’impensabile, certamente l’imprevedibile. Chi mai, alcuni anni fa, avrebbe vaticinato che l’on. Meloni sarebbe diventata Presidente del Consiglio dei ministri; avrebbe governato tanto a lungo; e avrebbe capeggiato una coalizione sufficientemente coesa da far approvare in Parlamento la revisione della Costituzione?  Il testo della riforma è chiaro lì dove nell’art. 104 della Costituzione, così come modificato, sancisce che la magistratura requirente continuerà a costituire un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere; semplicemente il magistrato dovrà scegliere definitivamente quale delle due carriere intraprendere all’inizio del percorso professionale. Ciononostante, la magistratura avversa con ogni forza tale riforma, sostenendo che i PM saranno “politicizzati”, e finiranno sotto il controllo dell’esecutivo. Qual è il suo parere in merito? Per vero non sono d’accordo con la supposizione che (tutta) la magistratura avversi con ogni forza la revisione costituzionale; quanto meno ritengo che l’assunto resti tutto da verificare. Certa è, invece, la avversione della Associazione nazione dei magistrati. Ma non è detto che l’Associazione (alla quale è per vero formalmente iscritta la maggioranza dei magistrati e nella quale in passato ho anche attivamente militato) rifletta, poi, fedelmente sulla questione il pensiero di tutti gli associati. Alla recente assemblea straordinaria generale degli iscritti, tenuta a Roma il 25 ottobre 2025, la mozione “È giusto dire No” (alla riforma) è stata approvata con appena 1.189 voti (espressi per oltre l’80% mediante deleghe). Ma i magistrati ordinari sono circa diecimila! Ciò detto e venendo alla Sua domanda, nella anzidetta mozione non c’è, in verità, traccia alcuna della evocazione del pericolo del controllo del pubblico ministero da parte del governo; più cautamente e ambiguamente si insinua soltanto il timore di un avvicinamento del “pubblico ministero al potere esecutivo”. Ora il punto è, qui, essenzialmente di metodo. Non mi sembra seriamente contestabile che oggettivamente la legge di revisione conserva e rafforza l’indipendenza e la autonomia dei magistrati della carriera requirente. E nelle dispute sulla riforma si dovrebbe esclusivamente avere riguardo al testo del provvedimento approvato in doppia lettura dal Parlamento. Ovviamente nulla vieta di opinare che, in avvenire, ulteriori leggi di revisione costituzionale potrebbero assoggettare il pubblico ministero al controllo o, addirittura alla direzione, del ministro della giustizia o di altra autorità politica. Ma siffatta supposizione è – alla evidenza – assolutamente impertinente ed eccentrica. Del resto il trucco dialettico sotteso è facilmente smascherato: si tratta in effetti del capzioso stratagemma del cambio di argomento, per l’esattezza dell’undicesimo sofisma catalogato nella Eristische Dialektik di Schopenhauer. Né, poi, ha pregio la denunzia del pericolo ulteriore della dispersione di una supposta «cultura della giurisdizione», in ipotesi comune ai  giudici e ai pubblici ministeri. In passato, certamente, nella vigenza del codice di rito del 1930, l’osmosi continua tra le due carriere e l’esercizio da parte del pubblico ministero di attribuzioni (ora di esclusiva spettanza del giudice) in materia di formazione della prova e in materia di provvedimenti sulla libertà delle persone, avevano creato una comunanza di esperienze professionali e la trasversale elaborazione di saperi e di buone  prassi, nel senso, appunto, di una  «cultura della giurisdizione» (inquisitoria), propria di tutti i magistrati. Ma si tratta del passato. Oggi l’espressione non ha più alcun apprezzabile significato: le esperienze professionali sono affatto diverse; in comune, sul piano culturale, tra giudicanti e requirenti, restano solo i pregressi studi universitari di giurisprudenza, che hanno, peraltro, fatto anche avvocati, notai, accademici, insegnanti di materie giuridiche,

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LA CONTABILITÀ DEL DOLORE

di Francesco Iacopino* Ci sono monologhi televisivi recitati in salotti eretti a santuari e basiliche. Narrazioni fake che alimentano il culto della divinità. Canonizzazioni celebrate dai sacerdoti laici dell’informazione, pronti a sacrificare il ruolo di sentinella sull’altare degli idoli del nostro tempo. Verità assolute dispensate brandendo il dogma dell’infallibilità. E poi c’è la cruda matematica della realtà: una contabilità del dolore che esplode, puntuale, per ricordarci che questa NON È giustizia, ma macelleria sociale. Una matematica impietosa che presenta il conto di un bilancio consuntivo fallimentare: la bancarotta del diritto penale massimo, onnivoro, a trazione anteriore, che avrebbe dovuto bonificare la Calabria dal male e che, invece, ha finito per ridurre in brandelli vite, famiglie, aziende. Persone e circuiti economici che non riusciranno più a riemergere dalla montagna di macerie che li ha sepolti. Eppure, chi in quegli anni difficili — che prima o poi la storia giudiziaria di questo Paese dovrà incaricarsi di ri-scrivere — ha osato affermare che il re era nudo, che le passività dei “danni collaterali” erano diventate insopportabili, che non si può ripulire il mare con la rete a strascico, veniva bollato come nemico del bene comune, fiancheggiatore del malaffare, “detrattore” dell’eroe civile. La storia giudicherà, prima o poi. E almeno chi ha avuto il coraggio di nuotare controcorrente, non adagiandosi sul mainstream, non verrà collocato tra i pavidi e gli ignavi. Quanto sarebbe importante recuperare uno spirito critico e riflettere bene, prima di lasciarci trascinare dalle folle nei riti laici che incoronano, per acclamazione, i “giustizieri” della post-modernità. Intanto, al 31 ottobre 2025, gli innocenti indennizzati sono già 535: numeri da brivido. Nei soli primi dieci mesi del 2025 sono state liquidate 535 domande di ingiusta detenzione; di queste, ben 126 — il 23,55%, quasi un quarto dell’intero Paese — a Catanzaro, per la modica somma di 4.311.000 euro. Altro che numeri al di sotto della media nazionale. Sono i numeri della vergogna. Una cifra della quale, come sempre, nessuno risponderà. Men che meno chi l’ha generata: troppo incenso. Sarebbe almeno auspicabile che, davanti alla nuda aritmetica della realtà, qualcuno trovasse la decenza di chiedere scusa. Ma temo preferirà continuare — più comodamente e more solito — a negare l’evidenza.  *Presidente Camera Penale “Alfredo Cantàfora” di Catanzaro    Rassegna Stampa Calabria 7: https://bit.ly/4ipYzYn La Nuova Calabria: https://bit.ly/3LWWG9J Corriere della Calabria: https://bit.ly/3XmxhbW Catanzaro Informa: https://bit.ly/4ofmfA1 La Novità Online: https://bit.ly/3M8802D Catanzaro Channel: https://bit.ly/3Me5WpT Irriverentemente: https://bit.ly/4in6AgK

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RIEQUILIBRIO COSTITUZIONALE (NECESSITÀ ISTITUZIONALE)

di Leo Pallone*– La separazione delle carriere è un elemento logico-giuridico e democratico indispensabile per completare l’architettura del processo penale moderno, non è una scelta facoltativa, ma la correzione necessaria per armonizzare l’organizzazione della magistratura con i principi fondamentali del «giusto processo». L’assetto attuale è strutturalmente sbilanciato rispetto ai principi fondamentali della Costituzione. L’organizzazione istituzionale (l’unità delle carriere ereditata dal 1948) non è mai stata adeguata alla logica del «nuovo processo» (il modello accusatorio introdotto nel 1988). Il Riequilibrio Costituzionale mira a sanare la contraddizione storica lasciata aperta dal 1948: l’adozione del modello accusatorio senza la separazione dei ruoli. La separazione, quindi, non aggiunge un nuovo principio, ma completa l’architettura per farla aderire pienamente alla sua logica interna e al dettato costituzionale (art. 111, Cost.), che esige un giudice terzo e imparziale. Ciò premesso, è necessario richiamare il “pensiero puro” sulla separazione delle carriere, richiamando quei passaggi significativi della sinistra riformista oggi inspiegabilmente ripudiati da molti amici e colleghi. L’oblio di tale storia è per me fonte di grande dispiacere, perché tradisce una battaglia di autentico garantismo. L’idea della separazione delle carriere, nata per ragioni puramente tecnico-giuridiche, trovò storicamente il pieno supporto della matrice socialista e della sinistra riformista tra la fine degli anni ’80 e la metà degli anni ’90: Giuliano Vassalli** (Ministro PSI), fu l’artefice del Codice di Procedura Penale del 1988. L’introduzione del modello accusatorio (basato sul contraddittorio tra Accusa e Difesa davanti a un arbitro terzo) per logica giuridica imponeva la separazione, una tesi condivisa da molti giuristi che parteciparono a quel progetto riformatore; la Commissione Bicamerale (1997-1998), presieduta da Massimo D’Alema (PDS/DS), questa commissione per le riforme costituzionali non solo considerò seriamente, ma incluse tra le ipotesi di riforma la separazione delle carriere. Per quella corrente di pensiero, la separazione non era un attacco alla magistratura, ma un modo per rafforzare il principio del «Giusto Processo» (Art. 111 Cost.), garantendo la piena terzietà del Giudice e una vera parità delle armi tra accusa e difesa. Si trattava, insomma, di un adeguamento istituzionale all’evoluzione del diritto. Il dramma di oggi è che la sinistra riformista si trova su barricate opposte rispetto alle sue battaglie storiche. Il motivo di questo ripudio è prevalentemente politico. Di conseguenza, il progetto della separazione è passato dall’essere un imperativo garantista (a tutela del Giudice Terzo) a essere percepito come un tentativo di indebolire il Pubblico Ministero e la sua indipendenza dal potere esecutivo. I partiti progressisti hanno scelto di sacrificare la coerenza logico-giuridica (la terzietà del giudice) sull’altare della strategia politica, preferendo difendere lo status quo per tutelare l’indipendenza formale della funzione requirente e non legittimare una riforma promossa dall’avversario. Questa inversione di rotta non è solo un errore politico, ma, per chi ha a cuore i principi del processo, una ferita alla cultura del garantismo, che antepone la difesa dello status quo organizzativo (o la paura di uno scontro) alla realizzazione di un assetto finalmente coerente e costituzionale.   *Avvocato, direttore della rivista “Ante Litteram” **Giuliano Vassalli, artefice del Codice del 1988. Il modello accusatorio da lui introdotto impone, per logica giuridica, la separazione delle carriere per garantire la terzietà.

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