Oltre la norma

OGNI MODELLO HA BISOGNO DEL SUO INTERPRETE

di Francesco Petrelli* –  Delle diverse argomentazioni utilizzate nel tempo al fine di negare la necessità di separare le carriere – dall’idea del “pm-superpoliziotto”, alla perdita della “cultura della giurisdizione” – ultima in ordine di tempo è quella relativa al numero di assoluzioni e di riforme che statisticamente si riscontrerebbero nei giudizi di merito. Circostanza questa che, secondo i sostenitori dello status quo, dovrebbe dimostrare l’ampio margine di indipendenza del giudice dalla figura del pubblico ministero. L’alto numero di assoluzioni dimostrerebbe che le carriere sono “di fatto” separate in quanto il giudice non asseconda affatto le richieste del pubblico ministero e non ne condivide la cultura. Questa idea si fonda su di una banalizzazione della prospettiva riformatrice e su di una visione del processo e dei suoi soggetti piuttosto azzardata. L’assunto presupporrebbe infatti una sostanziale indifferenza del giudice nei confronti della prova ed una sua libertà valutativa tale da prescindere del tutto dal contenuto dell’evidenza disponibile.  Ciò che si propone è l’idea piuttosto bizzarra di un giudice che solo per “amicizia” nei confronti della figura del pubblico ministero condanni degli innocenti. Il che evidentemente non può darsi perché il processo ha una sua oggettiva esistenza e – salvo casi patologici che non devono mai condizionare un giudizio critico – segue un suo percorso razionale. Ciò che piuttosto accade è che laddove la prova sia incerta e la questione, in fatto o in diritto, controversa il giudice non adotta quasi mai la regola del “ragionevole dubbio”. E ciò accade proprio perché quest’ultimo è rimasto legato ad una cultura fortemente promiscua con quella pubblico ministero, lontana da quella “cultura del limite” che dovrebbe caratterizzare l’atteggiamento del giudice terzo.   Il fatto che un cospicuo numero di sentenze sia oggetto di riforma in appello, sta a dimostrare che quanto più ci si allontana dalla pressione del pubblico ministero e della sua pretesa punitiva, maggiore è l’indipendenza del giudice dalle posizioni dell’accusa.   È tuttavia indubitabile  che l’unicità della cultura di giudice e pubblico ministero, sviluppata solo a scapito dell’indipendenza del primo ed a favore dell’egemonia del secondo, si avverte in particolare nella fase fondamentale delle indagini preliminari, nell’ambito della quale il giudice tende a condividere l’impostazione dell’accusa: lo fa adeguandosi alle richieste di proroga delle indagini senza operare alcun serio controllo sui motivi che la giustificano, accogliendo le richieste di autorizzazione delle intercettazioni e le relative richieste di proroga, eludendo con motivazioni prive di autonomia le pur stringenti condizioni previste dalla legge, ed analogamente aderisce alle richieste cautelari sia quanto alla sussistenza dei presupposti probatori che delle esigenze cautelari, facendo larghissimo uso della custodia in carcere anche laddove altre misure potrebbero risultare adeguate. Non può non cogliersi, in questa dinamica, l’intrinseca inefficienza delle cd. “finestre di giurisdizione” (così come incrementate dalla riforma Cartabia) destinate al fallimento anch’esse laddove da quelle finestre non si “affacci” un giudice effettivamente terzo. Ma occorre riconoscere che la forza egemonica del pubblico ministero si esercita con analogo vigore anche nella fase processuale ogni qual volta l’oggetto del processo, superando lo standard degli ordinari affari giudiziari, imponga un qualche particolare impegno delle procure, per via della rilevanza politica del reato o perché l’oggetto implichi un qualche interesse mediatico. In tutti questi casi la terzietà del giudice è evidentemente compromessa, in quanto la posta in gioco spesso trasforma il giudice in un “giudice di scopo”. Il che accade certamente in tutti i processi di doppio binario, ma anche in tutti quei casi nei quali il giudice è chiamato dalle procure procedenti a svolgere una azione di contrasto a questo o a quel fenomeno criminale, ad una presunta nuova mafia locale, ad una corruzione diffusa, ad un grave reato ambientale … In tutti questi casi si avverte indubbiamente il peso di una mancanza della terzietà. Collocati entrambi sul medesimo fronte ed all’interno di una medesima trincea nella quale si combatte il male, giudice e pubblico ministero sono impegnati contro un nemico comune. La terzietà che, a maggior ragione in questi casi nei quali altissima è la posta in gioco dei diritti di libertà e delle garanzie del cittadino, dovrebbe caratterizzare la posizione del giudice, subisce una inevitabile torsione. Tanto ciò è vero che quando in alcuni casi il giudice si sottrae con i propri provvedimenti alla pressione dell’accusa la vicenda finisce con l’assumere addirittura un risalto mediatico. Non è infatti solo la decisione finale che deve essere oggetto di rilievo, in quanto è nel corso del processo, con la gestione delle udienze, con le decisioni sulla ammissione della prova, con i propri interventi nel corso degli esami testimoniali, che il giudice dà modo di far rilevare la mancanza della terzietà. Ed è ovvio che l’esito finale del processo, la sentenza, è il frutto di tali ulteriori decisioni e di questi interventi che condizionano evidentemente la formazione della prova nel corso del dibattimento. Insomma, l’esigenza della terzietà non si misura banalmente con il numero delle assoluzioni, ma attraverso valutazioni più serie, analizzando piuttosto i modi attraverso i quali le decisioni maturano nelle diverse fasi del processo e nelle più complesse cadenze del giudizio, nell’ambito delle quali il cittadino imputato avverte tutta la sperequazione dei modi con i quali il giudice troppo spesso gestisce le udienze. Se, dunque, il recupero del modello accusatorio si pone come una riforma indispensabile ed ineludibile, quest’ultimo risulta a sua volta inattuabile a carriere invariate. Non vi è dubbio, infatti, che se le carriere uniche hanno offerto una base ideologica e culturale del tutto coerente con il processo inquisitorio, le stesse hanno successivamente costituito un insormontabile ostacolo alla effettiva realizzazione del nuovo modello.  Ogni modello processuale ha, infatti, bisogno del suo interprete e l’interprete del modello accusatorio è il giudice terzo. Si tratta di un paradigma che sta scritto nella nostra Costituzione e che attende da troppo tempo di trovare attuazione in una compiuta riforma. Senza questo nuovo giudice ogni riforma che voglia restituire coerenza al modello accusatorio resterà una vana speranza. *Presidente Unione Camere Penali Italiane (Da “Editoriale”, pubblicato sul numero 1 di “Ante Litteram”, rivista

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LA GOGNA

di Alessandro Barbano* Perché la giustizia in Italia non cambia mai? Perché gli errori si ripetono, i ritardi incancreniscono, le riforme saltano o, quando pure si fanno, risultano irrilevanti? Per questa domanda ci sono due risposte collegate tra loro. La prima riguarda la distanza dei cittadini dal problema. La giustizia è percepita come una cosa di altri, salvo poi scoprirne l’insostenibile prezzo quando se ne viene direttamente a contatto. La seconda dipende dal modo con cui la giustizia viene amministrata, e cioè dal suo arroccamento in un fortino dove si consolidano regole e logiche diverse e talvolta opposte a quelle della vita, e dove tutto può accadere senza che nessuno sappia, o piuttosto venendosi a sapere l’opposto di ciò che è accaduto. È il caso che qui si narra e si analizza: il complotto dell’Hotel Champagne, la storia di un gruppo di magistrati e politici che vuole mettere le mani sulla Procura di Roma, di un’inchiesta giudiziaria che smaschera i congiurati, di una magistratura che mette alla gogna ed espelle, ripristinando l’onore perduto. Sennonché questa versione non sta in piedi. Troppi segnali dicono che lo scandalo non è nella realtà, ma nel suo racconto rovesciato. Perché pretoriani e congiurati altro non sono che due fazioni l’una contro l’altra armate. Ed è una lotta senza risparmio di colpi, dietro la quale si mostrano tutte le incompiutezze legislative, gli azzardi investigativi, le forzature istituzionali, le ipocrisie giudiziarie che un potere malato può produrre. Se una simile storia è potuta accadere, è perché si è svolta in una zona mal sorvegliata della democrazia, nell’inconsapevolezza e nel disinteresse dei cittadini, e dietro il racconto falso di uno scandalo. Non è la prima volta che capita nella storia repubblicana. Quando l’Italia è stata vicina a toccare il fondo, è scattata spesso nel discorso pubblico la tentazione di rimuovere la verità, di ridurla, di ribaltarla nel suo contrario. È accaduto con il sequestro di Aldo Moro e con l’idea di una fermezza che liquidò come insensato l’appello alla trattativa dello statista dal- la prigione delle brigate rosse. Si è ripetuto con il deragliare del finanziamento pubblico ai partiti e con l’illusione di regolarlo assoggettando la politica alla magistratura di Mani Pulite. È proseguito con le stragi di Falcone e Borsellino e con la ricerca di una verità ritagliata sulle bugiarde rivelazioni del pentito Scarantino. Non si sottrae a questa tentazione mistificatrice la crisi più acuta della giustizia, il complotto nel cuore del Consiglio superiore della magistratura, culminato nella rimozione di Luca Palamara. Quando il meccanismo che governa le lottizzazioni tra le toghe si inceppa e rivela la sua insostenibilità, il racconto dello scandalo del Csm serve a giustificare il ripristino dell’equilibrio perduto. E tutto sembra cambiare perché tutto torni come prima. I quattro casi qui citati hanno tempi, contesti, cause e conseguenze diverse, per natura e per gravità. Ma hanno un elemento in comune: dietro queste apparenti rivoluzioni di sistema c’è, in controluce, un cambio di potere o una restaurazione. O tutte e due. Vuol dire che la democrazia finge uno scatto in avanti, ma in realtà fa un passo indietro o, nel migliore dei casi, resta immobile. Con l’analisi di una vicenda estrema, questo libro vuol dimostrare che cosa si può arrivare a fare nel nostro Paese con un’inchiesta giudiziaria, e quanto un racconto che divorzia dalla realtà può allontanarsi da ciò che pure chiamiamo «giustizia». *giornalista, saggista (Pubblicato sul n.0 – “Ante Litteram” – dicembre 2023)

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MAFIE E RELIGIONI. METODI, EQUIVOCI, STORIA

 Domenico Bilotti (*) Nonostante autorevoli opinioni scientifiche sottovalutino la significatività del dato, l’agire mafioso ha a che fare con l’occupazione e l’usurpazione dei meccanismi di guadagno e di circolazione economica della società borghese[1]. Non c’è stata, in questo senso, nessuna specifica transizione, nessuna intenzionale evoluzione, perché il programma costitutivo del pactum scelerum ha sempre a che fare con un profitto strumentale. Per certi aspetti, perciò, le mafie si basano sulla normalizzazione e sulla razionalizzazione (meglio: sulla funzionalizzazione al profitto strumentale) della violenza. Non crei scandalo questo evidente corollario metodologico: la violenza è descritta, concretata e controllata da chi la esercita[2]. Questo esercizio peraltro, si tratti di soggetti pubblici o privati, leciti o illeciti, è strettamente connesso al programma e, conseguentemente, allo scopo che tramite il programma vuole realizzarsi. La linea di metodo nell’associazione mafiosa è molto chiara, sebbene presentino ancora pari interesse le letture che trattano della mafia come attore economico con tendenze egemoniche e che si interrogano sulla specifica scaturigine sociale del gruppo di appartenenza. Ci si permette soltanto di rimarcare come tali letture analizzino gli effetti, le diverse articolazioni contingenti, non il dato di fondo inscritto anche nell’accezione codicistica dell’associazione per delinquere di stampo mafioso: omertà e assoggettamento sono in radice componenti ontologiche dell’agire mafioso, a prescindere dalle modalità (più o meno concrete) che possano inverarle[3]. Nell’accostarsi alle organizzazioni criminali, c’è, di più, un sotteso sguardo dubitativo dell’interprete, che cade costantemente nel rischio di mitizzarne, espanderne e dissolverne i contorni, creando così il pericoloso paradosso che più si denuncia in genere la mafia e meno si riesce a darvi veste giudiziaria probante. All’interno di questa tecnica d’analisi, uno dei temi più incisivi è quello relativo all’uso simbolico della semantica religiosa nella struttura interna delle associazioni mafiose. È più prosaicamente da osservare come le mafie abbiano sempre saputo misurare, persino più degli organi statali che istituzionalmente si contrapponevano ad esse, i canali atti a garantire la coesione, la coercizione e il consenso. La mafia riesce, in sostanza, a creare un ambiente mafioso perché si basa su una saturazione compartimentata dei territori in cui agisce, ricorrendo anche all’abuso delle loro istituzioni culturali, se utili allo scopo. In questo campo, si sono fatti essenzialmente errori di due tipi. Si è creduto che la legittimazione parareligiosa della gerarchia mafiosa fosse fatto tipico delle organizzazioni italiane e che tale simbologia meritasse specificamente di essere investigata secondo il calco di canoni ermeneutici del diritto liturgico (affiliazioni, cariche, sanzioni). Il riduzionismo e l’assimilazionismo sono profondamente simili nel lavorare, in forme opposte, l’oggetto dello sguardo: nell’un caso lo rimpiccioliscono discrezionalmente, nell’altro lo dilatano fino a fargli coprire completamente l’obiettivo della camera. La realtà more solito non tollera né lo zoom né le inquadrature alla distanza: abbisogna piuttosto di una sana aderenza ai contorni della sagoma che è nel mirino. Quanto al primo aspetto, v’è forse da rimarcare la perdurante attualità di un indizio euristico individuato da Santi Romano[4]. Quegli sosteneva che anche la mafia fosse un ordinamento giuridico, senonché non pensava realmente a una statualità mafiosa: ordinamento giuridico “interno”, semmai, in quanto sistema normativo fondamentale che diventa istituzione durativa. Per secondare e implementare questo processo la componente rituale è fortissima: l’emulazione della lessicologia religiosa è stata perciò un formidabile formante aggregativo. Salvo che essa si è tuttavia saputa mescolare a qualsiasi orizzonte semiotico implicasse la coesione, la segretezza, l’ineluttabilità, l’avversione a tutto quello che non ne facesse parte. È innegabilmente vero che la “Sacra corona unita” rinvia a una sacralità dogmatica[5] e che le organizzazioni hanno sovente nei propri gradi “sacristi” e “vangeli” – cariche che si attribuiscono azione nella verità e verità nell’azione. Ciò non toglie che sin dalla loro origine le mafie autoctone italiane abbiano poi saputo prendere spunto dal patrimonio simbolico di qualunque forma di associazionismo segreto e parallelo: sette, confraternite, ma anche logge e associazioni carbonare. L’affiliazione massonica è in Calabria tratto distintivo dell’appartenenza e della contiguità ‘ndranghetistica da almeno un quarantennio: anche lì, però, il vincolo è strumentale e circostanziato; per nulla generalizzato o generalizzabile[6]. E così pure è avvenuto in Sicilia, in primo luogo nel Trapanese e nel Palermitano. Quanto al secondo punto, tutte le organizzazioni sulle quali si riesce a identificare il carattere di mafiosità, nazionale o internazionale che sia, rimandano costantemente a una ritualità indisponibile e a una sorta di blasfemia ultra-mondana, che si prende i simboli del cielo per seminare il panico in terra. L’Organizacija russa lo esprime attraverso i tatuaggi rituali e probabilmente, vistane la diffusione, se un codice originario unitario esisteva, è destinato a divenire più instabile, più evanescente, meno omogeneo[7]. Il corpo dei “ladri nella legge” non lesina templi, madonne e rosari – a un livello non intenzionale, sibbene meramente contestuale, la grandissima eredità visiva dell’iconografia ortodossa russa permea potentemente. Persino nelle culture non teistiche le mafie esprimono una caratteristica attitudinale rivolta alla capacità obbligante del rito, anche di quello ludico e non solo solenne. Nel primo senso, sia sufficiente il rimando alla Yakuza giapponese, il cui nome traduce in lingua nipponica il punteggio più basso di un gioco clandestino. Nel secondo, è notorio il caso delle Triadi cinesi. I riti affiliativi (perlomeno quelli locali) rimandavano al filosofo dell’arte militare Guan Yu. Quella branca del pensiero politico cinese ha sempre avuto una forte componente speculativa, metafisica, cosmologica. E codici e cariche interne della Triade ricalcano apertamente numeri e valori dell’I Ching, tra i più classici testi cinesi di spiritualità: per quanto questi rimandi siano opportunistici e devianti, essi conformano in profondità la modulazione del sodalizio[8].  Si traggano ora le conclusioni di quanto affermato. La simbologia religiosa è tradizionalmente usata dalle mafie autoctone italiane per tramandare regole, comportamenti e ruoli delle proprie realtà associative, ma non è l’unica. Ogni forma di comunicazione simbolica che saldi la struttura (anche ove scopertamente irreligiosa) è utilizzata se ha dimostrato di realizzare lo stesso scopo. Questo trasferimento metaforico non è un fenomeno solo italiano: appartiene, almeno empiricamente, a tutte le associazioni cui è stato attribuito ex post carattere di mafiosità. Ex ante, invece, non sarebbe possibile, perché a

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