
di Pietro Antonio Sirena*–
Chi scrive è un ex Presidente di sezione della Corte di cassazione che al referendum sulla separazione delle carriere voterà SI con piena convinzione e che intende qui chiarire le ragioni della sua scelta.
Anzitutto una premessa storica della quale chi scrive è testimone diretto e che riguarda l’abrogato codice di procedura penale del 1930.
Quel codice, nato durante il fascismo, era un codice inquisitorio dove il pubblico ministero sostanzialmente non compiva, se non raramente, atti di indagine; queste venivano invece venivano svolte dai Carabinieri, dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza che presentavano i loro “rapporti” al Procuratore della Repubblica, chiedendo a lui di emettere (o di richiedere al giudice istruttore) i provvedimenti cautelari; così che il pubblico ministero, valutando le attività degli organi inquirenti, costituiva allora un primo filtro, sia pure a maglia larga, contro il loro eventuale strapotere e poteva, in qualche misura, essere considerato un “terzo” e non una “parte” del processo.
Le cose sono però cambiate profondamente nel 1989 con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale che ha introdotto il così detto rito accusatorio, ben più garantista di quello inquisitorio; tra le tante cose diverse , la grande novità del codice attuale è che adesso è proprio il pubblico ministero a fare le indagini, avvalendosi della polizia giudiziaria, così che lo stesso è diventato “parte” attiva nel procedimento: perciò, la sua posizione – per ragioni facilmente intuibili – dovrebbe essere nettamente separata da quella dei giudici.
Questa necessità è stata avvertita da tutte le forze politiche, così che si è già giunti a una normativa, prima nel 2006 e poi aggravata nel 2022 dal governo Draghi, che impedisce il transito – come avveniva nel passato – da un ruolo a un altro, se non una sola volta nel corso della carriera di un magistrato e per di più con enormi difficoltà.
Ma questa – contrariamente a quanto affermano i fautori del NO – non è una vera separazione delle carriere perché i profondi rapporti di amicizia e di interesse comune tra giudici e pubblici ministeri nascono sin dal giorno in cui hanno partecipato insieme al concorso per accedere alla magistratura, hanno poi svolto, sempre a fianco gli uni con gli altri, la lunga attività di tirocinio per assumere le funzioni, hanno seguito insieme le lezioni alla Scuola Superiore della Magistratura e siedono insieme sui banchi del loro organo di autogoverno
Da qui la necessità che le due carriere siano radicalmente separate come previsto dalla riforma costituzionale oggetto del referendum; solo così infatti potrà attuarsi il dettato di cui all’articolo 111 della Costituzione che “ogni processo si svolga nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”; e solo in tale modo il nostro sistema giudiziario potrà finalmente allinearsi con quello di tutti i paesi civili e democratici nei quali la separazione delle carriere è la norma.
Quanto sopra chiarito, devo però precisare che il vero problema della riforma per i fautori del NO è costituito dal fatto che i componenti dei futuri Consigli Superiori saranno scelti mediante un sorteggio e non attraverso un’elezione.
Tale scelta è ben giustificata dalla necessità di eliminare il potere delle varie “correnti” che effettivamente hanno condotto, specie negli ultimi anni, a risultati più che criticabili nel governo della Magistratura, ben descritti dal caso Palamara.
A tale sorteggio sono favorevole, come del resto lo era (in molti lo hanno dimenticato) il 42 per cento dei 4275 magistrati in servizio che votarono a favore di tale forma di elezione nel referendum consultivo indetto dall’Associazione Nazionale Magistrati nel gennaio del 2022.
Del resto nella nostra legislazione esiste un importante precedente in questo senso, che non ha mai dato luogo a critiche: la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
E infatti, questa ha modificato l’articolo 96 della Costituzione, stabilendo che il Presidente del Consiglio e i Ministri, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, “sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria” previa autorizzazione delle Camere competenti; e ha specificato, all’articolo 7, che “presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello competente per territorio è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore”.
Dunque, se per una funzione così importante, quale quella di giudicare penalmente il Presidente del Consiglio e i Ministri, i giudici sono scelti con un sorteggio, non si comprende perché non possano essere sorteggiati i magistrati deputati ad amministrare la carriera dei loro colleghi o a giudicarne gli illeciti disciplinari.
Concludo, infine, queste mie osservazioni, evidenziando che la riforma costituzionale sottoposta a referendum – contrariamente a quanto erroneamente affermano i fautori del NO – non depotenzia i pubblici ministeri e anzi, con l’istituzione di un Consiglio Superiore di loro esclusiva competenza, li rafforza, forse anche troppo; ma che per fortuna – al medesimo tempo – rafforza pure i giudici, esaltando la loro terzietà.
*Giudice, già Presidente di Sezione della Corte Suprema della Cassazione
