SEZ. UN. “SCINARDO” (N. 2648/2026): LA “PROVA NUOVA” NELLA REVOCA DELLA CONFISCA DI PREVENZIONE

di Vittoria Aversa e Pietro Luigi Riillo

Nota a Sentenza Cassazione penale, Sezioni Unite “Scinardo”, n. 2648/2026, sulla nozione di “prova nuova” nel procedimento di revoca della confisca di prevenzione

La sentenza SS.UU. penali n. 2648/2026, depositata in data 22 gennaio 2026, segna un punto di svolta “di sistema” sul rimedio ex art. 7, co. 2, l. n. 1423/1956 (vigente ratione temporis) contro la confisca di prevenzione definitiva, restringendo la nozione di prova nuova e allineandola, nella sostanza, ai criteri già elaborati per la revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011 (con la sola valvola della forza maggiore).

1. Il caso e la questione alle Sezioni Unite
Il procedimento nasce dall’istanza degli eredi di Giuseppe Scinardo (proposta di prevenzione del 23 dicembre 2009) diretta a ottenere la revoca della confisca disposta nel 2014 e divenuta definitiva dopo la decisione della Cassazione del 5 ottobre 2020, deducendo “prove nuove” su pericolosità e (soprattutto) su sproporzione/lecita provenienza,   avanzando   la   seguente   questione   di   diritto: “Se, ai fini della revoca della confisca ai sensi dell’art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (nei procedimenti di prevenzione ai quali non si applica ratione temporis l’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la nozione di “prova nuova” includa anche le prove preesistenti alla definizione del procedimento che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano però state dedotte e valutate, in conformità alla nozione di “prova nuova” come elaborata ai fini della revisione ex art. 630 cod. proc. pen.”

Tribunale e Corte d’appello di Catania hanno dichiarato inammissibile/rigettato l’istanza, ritenendo non nuove prove già esistenti e producibili nel giudizio di prevenzione e richiamando, come criterio, l’impostazione di SS.UU. “Lo Duca” (2022), pur riferita all’art. 28 cod. antimafia.

Il contrasto rimesso alle SS.UU. riguarda precisamente se, ai fini dell’art. 7 l. 1423/1956, siano “nuove” anche le prove preesistenti e deducibili ma non dedotte nel procedimento di prevenzione (secondo un modello vicino alla revisione penale ex art. 630 c.p.p.), oppure se debba valere un modello più “preclusivo”.

Le Sezioni Unite risolvono il contrasto affermando che la revoca della confisca ex art. 7 l. 1423/1956 non può fondarsi su elementi preesistenti alla definizione del procedimento che, pur astrattamente deducibili, non siano stati dedotti, in assenza di cause di forza maggiore.

Il principio di diritto è espresso in forma netta: “La revoca della confisca di prevenzione a norma dell’art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in detta sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore”.

Nel costruire l’eccezione, la Corte richiama anche la nozione di forza maggiore in termini di fatto irresistibile/inevitabile (richiamando De Pascalis 2006) e chiarisce che l’ordinaria negligenza difensiva non integra forza maggiore.

Il cuore motivazionale è nella scelta di superare l’impostazione “estensiva” perché non più compatibile con l’evoluzione costituzionale, convenzionale e di legittimità sulla confisca di prevenzione.

Le SS.UU. insistono su tre assi:

  • la confisca di prevenzione è misura di natura non penale (ripristinatoria/sanzione amministrativa, e non “pena” in senso CEDU), quindi non è automatico trasporre lo statuto espansivo della revisione penale;
  • tra libertà personale (revisione) e proprietà (revoca/revocazione) opera un diverso bilanciamento con l’esigenza di certezza/stabilità;
  • lo statuto probatorio della prevenzione è autonomo e non sovrapponibile a quello

Da qui l’esigenza di evitare “doppie geometrie” dipendenti solo dalla data della proposta (prima/dopo il 13 ottobre 2011), valorizzando ragioni di continuità e stabilità applicativa. La Corte afferma, dunque, che gli eredi subentrano nella medesima posizione giuridica del de cuius, con conseguente rilevanza della sua condotta processuale: la verifica circa la deducibilità e l’eventuale “incolpevole” mancata produzione va riferita al prevenuto, non agli eredi.

Questa impostazione consente alla Corte di escludere che la scoperta successiva di documenti da parte degli eredi, se quei documenti erano nella disponibilità del prevenuto durante il giudizio (o comunque acquisibili con normale diligenza), trasformi retroattivamente la prova in “nuova”.

 

2.  Conclusioni

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 2648/2026 “Scinardo”, incidono dunque in modo diretto sulla praticabilità operativa della revoca della confisca “ante Codice antimafia” ex art. 7, co. 2, l. n. 1423/1956, fissando una regola nettamente preclusiva in tema di prova nuova: la revoca non può essere disposta sulla base di elementi già esistenti al tempo del procedimento di prevenzione e astrattamente deducibili in quella sede, ma non dedotti, salvo che l’interessato dimostri l’esistenza di una causa di forza maggiore che abbia reso impossibile la produzione tempestiva.

La forza maggiore viene intesa in senso rigoroso (fatto irresistibile e inevitabile), con esclusione di giustificazioni riconducibili a scelte difensive, negligenza o difficoltà organizzative superabili con ordinaria diligenza. Sul punto la Corte chiarisce anche che, quando l’istanza è proposta dagli eredi, questi subentrano nella medesima posizione giuridica del de cuius: la verifica della (in)colpevolezza della mancata deduzione va riferita alla condotta processuale del prevenuto e la morte non può “riaprire” spazi istruttori o facoltà ormai precluse.

In chiave sistematica, il superamento dell’opzione estensiva (modellata sulla revisione penale) è giustificato dalla Cassazione alla luce della natura non penale/ripristinatoria della confisca di prevenzione, dall’autonomia dello statuto probatorio della prevenzione rispetto al giudizio penale e dal diverso bilanciamento tra stabilità del giudicato e bene inciso (proprietà), con la conseguenza che l’istruttoria su sproporzione e lecita provenienza deve essere tendenzialmente “chiusa” nel procedimento principale, in quanto la revoca ex art. 7 si configura come rimedio davvero eccezionale e non come sede di completamento postumo delle allegazioni.

 

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Cass. pen. SS.UU. sent. n. 2648 del 2026 Scinardo

 

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