LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL GIUSTO PROCESSO

 

… TRA RETORICHE POLITICHE, PROCESSO ACCUSATORIO E SEPARAZIONE DELLE CARRIERE**

di Gaetano Insolera*

 

Sommario1.
Le retoriche dei partiti politici per il sì e quelle per il no. 2. Necessità e limiti della riforma costituzionale sulla via del giusto processo. 3. Svelato il volto del partito giudiziario. 4. La conquista dell’accusatorio. 5. Separazione delle carriere e processo accusatorio.

1.Le retoriche dei partiti politici per il sì e quelle per il no.
Tra pochi mesi l’elettorato sarà chiamato ad esprimersi sulla cd. Legge costituzionale Nordio, in base all’art. 138 Cost.
Con il trascorrere dei giorni e la costituzione dei vari comitati contrapposti, già dalle prime battute, i toni tendono a esacerbarsi.

Ciò avviene in particolare quando, in caso di vittoria del sì, si propongono scenari apocalittici per la fisionomia democratica della Repubblica, per la divisione dei poteri, i diritti di libertà e di eguaglianza: il contesto internazionale autorizzerebbe poi il parallelo con esperienze di attacco all’indipendenza della magistratura, come drammatizzati anche dalla leader del partito più forte all’opposizione.

Considerata questa rappresentazione da parte dell’opposizione politica, non è contestabile che la punta di lancia del fronte del no sia costituito dalla magistratura organizzata e rappresentata dalla ANM e da suoi portavoce.

Eloquente la condivisione di slogan, come tali privi di capacità connotativa ed esplicativa.

Chi è chiamato alle urne dovrà convincersi in base a un già esistente proselitismo verso i partiti all’opposizione ovvero per l’evocazione di distopici scenari istituzionali non autorizzati dal testo di legge in discussione, ma che alludono a prave intenzioni sulla base di una contrapposizione – immaginaria – tra fronte del no, progressista e antifascista, e forze del sì, anticostituzionali e della destra estrema.

Gli slogan: “cultura della giurisdizione dei PM”, “difendersi nel processo e non dal processo”[1], riforma per garantire “l’immunità della casta”, ecco solo qualche esempio.

Il progressivo arruolamento dell’ANM, come forza di punta del fronte del no, con un impegno propagandistico fino ad ora mai visto – il pensiero corre alle gigantografie nelle stazioni ferroviarie: “Vorresti giudici che dipendono dalla politica?”- induce a riflettere a una anomalia tutta italica, per liquidare suggestioni comparatistiche che, se vi fosse un onesto intento informativo, porterebbero a risultati opposti.

La discesa in campo del sindacato che raccoglie la quasi totalità dei magistrati in servizio, non è confondibile con un impegno di singoli maitre à penser, anche magistrati, in testa quelli di Procura, che pur vi è stato, contro riforme del sistema penale, a cominciare da quella del 1989: seppure a fatica, sembrava che potessero sopportare il garantismo inquisitorio frutto delle riforme degli anni ’80 e di qualche intervento della Corte costituzionale.

Il messaggio dell’ANM accredita gli allarmi delle opposizioni, non certo per la forza numerica degli iscritti! Si tratta più che di expertise, della voce che è riuscita a conquistarsi, attraverso la grancassa mediatica dei populismi, ahimè presenti in entrambi gli schieramenti, insieme ad una strumentalizzazione irresistibile della “presunzione di colpevolezza”, un autonomo esorbitante potere politico.    

Assistiamo così a una dialettica singolare, che ha per oggetto la “politicizzazione” della sfida referendaria.
La parola chiave che leggiamo nel conflitto in corso è “politicizzazione”[2].
Il sostantivo è riferito alla Giustizia, in particolare, per quello che qui interessa, a quella penale.

Questo anche se la parola ha un’attitudine espansiva, essendo adottata anche per altre funzioni giurisdizionali, interne e sovranazionali e alla stessa Corte costituzionale.

Una prima osservazione.
Gli esponenti del governo pongono i loro discorsi in una prospettiva diversa, se non antipodica, rispetto a quella delle variegate forze all’opposizione. Si tratta forse il manzoniano «troncare, sopire».

Quella dell’esecutivo in carica è una narrativa che ci aveva accompagnato nello sfaldamento di ordini ed equilibri politici della prima Repubblica: con la «politicizzazione» si intendeva il reclutamento del potere giudiziario, con lo scopo di indirizzare la funzione giurisdizionale tra gli strumenti capaci di alterare i risultati del confronto democratico, con le sue regole procedurali.

La giustizia penale, id est indagini e processi, sempre più veicolati dai media, era già, anche nei suoi primi passi, dominata dalla magistratura requirente: alla quale si attribuiva uno specifico, autonomo, irresponsabile e potente ruolo; inseparabile, come la si vuole oggi mantenere, da quella giudicante, estendendo anche all’accusa una funzione di garanzia anti maggioritaria.

Funzione che però, in quella retorica, poco si adatta al PM.

La politicizzazione inquinerebbe infatti l’aspettativa di imparzialità del giudice terzo, potendo produrre un compiacente “giudice di scopo”: con l’irruzione di una giurisdizione penale politicienne nel confronto democratico.

Era una preoccupata convinzione rafforzata dalla organizzazione del ceto giudiziario: un “sindacato” che, sapientemente, ha progressivamente accompagnato alle tutele corporative, con una larghissima adesione della base, un’azione politica diretta, avvolta dal velo della non discriminazione nel diritto di libera manifestazione del pensiero. Ancora la maggioranza nella composizione del CSM ha permesso a questo organo, pensato dai costituenti come luogo garante dell’indipendenza amministrativa della funzione giudiziaria, di essere cassa di risonanza dell’ANM, con un’autopoiesi di ruoli e competenze invalse nella prassi. Il CSM si è espresso come luogo di gestione e composizione dei conflitti politici dell’autorganizzazione in correnti: con strategie, ormai note, basate sul loro “gioco” che rispecchia ideologie e scopi del parallelo “gioco” della rappresentanza delle forze che siedono in Parlamento. Ed è parimenti noto il nodo costituito dalle nomine negli uffici direttivi: con lo scandalo Palamara ormai divenuto l’elefante invisibile nelle stanze di palazzo Dei Marescialli.

Ecco che le forze politiche che sostengono il sì referendario generalmente si sforzano invece di escludere un intento politico, una ispirazione revanscista rispetto agli avvenimenti che hanno caratterizzato i rapporti tra politica e giustizia nello scorcio degli ultimi trenta anni, con una fase acuta nella fase dei governi presieduti da Berlusconi.

Non colgo la stessa cifra nella retorica del fronte apocalittico del no.

La narrativa delle opposizioni contro le riforme dell’attuale esecutivo ciò che paventa è sempre una “politicizzazione” della giurisdizione, una sua strumentalizzazione alla volontà dell’esecutivo, con una perdita di indipendenza della giurisdizione.

Ma la coriacea resistenza è anche contro la stessa prospettiva riformista sulla giustizia in quanto tale: si difende lo status quo che si vuole posto sotto il presidio della Costituzione, ritenuta immutabile.

Ecco che i programmi e la legislazione del governo di centro destra in carica trovano nell’opposizione un argomento sempre ricorrente: la Costituzione sarebbe sotto attacco e su questo vi è una piena convergenza con la magistratura e le sue organizzazioni.

L’invocazione generalizzata, a priori e indeterminata, della difesa della Costituzione rischia di fare annegare la dialettica politica in un contrasto insanabile tra forze che si autolegittimano affermando la propria coerenza con la legge fondamentale della Repubblica democratica e forze, ad essa estranee, addirittura ostili. Una riedizione della conventio ad escludendum e dell’«arco costituzionale», in una realtà e in tempi diversi rispetto a una lunga fase della prima Repubblica.

Una questione che è anche al centro del tema della interpretazione della legge e dei suoi limiti, che si complica se i requisiti di indipendenza e irresponsabilità sono condivisi da chi esercita la funzione di accusa ed è dotato di poteri processuali capaci di produrre danni non risarcibili agli indagati già nella fase delle indagini preliminari[3].

Ma a proposito della separazione tra accusatori e giudici vi è un’ulteriore ragione che svela la mistificazione ideologica dell’apocalittica chiamata a difesa della Costituzione[4]. Valga anzitutto la considerazione di quanto un rito accusatorio si rispecchi in regole esplicite della Carta nella sua prima parte, a tutela dei diritti fondamentali da opporre alla coercizione penale. Indicazioni originarie seguite poi da una evolutiva interpretazione sistematica della migliore letteratura penalistica, regole alle quali si è aggiunta, rafforzandole, la riforma dell’art. 111 Cost. che ha recepito quelle della CEDU sul giusto processo.

Nella nostra Legge fondamentale la diversità tra chi accusa e chi giudica in nome dei diversi interessi sostanziali perseguiti fu risolta in termini organizzativi unitari nelle norme della sezione I del titolo IV, con il riferimento indifferenziato alla guarantigie della magistratura.

Una suggestiva epifania dell’idea di un inaccettabile attacco alla Costituzione l’ho colta nell’intervento alla Camera della responsabile giustizia del Partito democratico, il 16 gennaio 2025: se ho ben inteso lo spezzone trasmesso dai telegiornali, con veemenza, si è affermato che la maggioranza politica che ha proposto la legge di riforma costituzionale non è autorizzata a modificare una Costituzione che non ha scritto!

Torniamo al contesto attuale.
Sulla questione della separazione e, di riflesso, di un giusto processo accusatorio, si è aperto un fronte – tra i vari aperti – di una strategia di opposizione politica al governo in carica, praticata anche della magistratura associata. Non a torto, forse, si potrebbe vedere nelle correnti, lo si è detto in particolare per Magistratura democratica, ma sono aspetti che oggi si possono cogliere anche nella ANM, e proprio considerando l’evolversi del confronto referendario, le uniche comunità politiche sopravvissute alla fine della prima Repubblica (a cui, peraltro, molti dei loro esponenti contribuirono). I modi di operare, le strutture organizzative, richiamano molto l’altrove scomparsa ‘forma partito’[5].

Tante bandiere di un fronte politico-sociale frammentato che, con l’appoggio incondizionato fornito all’operato del potere giudiziario, può esprimere, volta a volta, volontà e “diritti”, variopinte tessere del mosaico “progressista”. Magia delle parole!

Una fotografia dello stato delle cose ritrarrebbe una élite giudiziaria circoscritta, che raccoglie il consenso quasi totalitario della sua base, offrendo protezione corporativa e irresponsabilità, anche agli “inseparabili” pubblici ministeri[6], insieme al consenso di una società conformata dal nuovo sistema mediatico.

Per concludere su questo primo tema: entrambi gli schieramenti delle forze politiche parlamentari, hanno al proprio interno componenti niente affatto indenni dal populismo penale. La drammatizzazione politicista che caratterizza il no, negata a parole, si giova in realtà di un potente atout, sfruttato senza pudori: uno spartito di note scritte dal sindacato/partito dei magistrati.

 

2.Necessità e limiti della riforma costituzionale sulla via del giusto processo.
In questo ambiente come si colloca la riforma costituzionale intitolata alla separazione delle carriere e, soprattutto, quanto giocherà in funzione di un processo penale accusatorio?[7]

Alla prudenza sulla capacità di questa riforma di neutralizzare l’inquisitorio e l’abbandono del garantismo liberale che aveva animato la riforma del 1989, si deve accompagnare, e va confermata sempre, l’affermazione che ritiene la separazione un obiettivo condiviso e irrinunciabile[8].

Prevale così l’idea dell’inizio di un cammino che, nel contesto attuale del rapporto tra i poteri dello Stato, merita senza esitazioni riconoscimento e sostegno.

Forse potrebbe trattarsi di una “modesta” proposta: anche se, solo per gli ostili magistrati organizzati, nel significato del paradosso di Swift.

La legge di riforma costituzionale non cambia quanto a obbligatorietà dell’azione penale, nessun mutamento nelle proporzioni tra laici e togati negli organi di governo.

Si tratta allora di una scelta che, con il tempo, potrà influire, forse, su terzietà ed equidistanza del giudice.

Una terapia sperimentale, quindi.
Il Totem della cultura della giurisdizione del PM parte processuale imparziale, brandito dagli oppositori della separazione sarebbe violato, anche se potrebbe non disperdersi, con la possibilità, per i requirenti di essere chiamati a fare parte della Corte di Cassazione.

E poi le alchimie del sorteggio per la composizione dei due distinti CSM: il risultato resta enigmatico, sperimentale, appunto[9].

Si può escludere una degenerazione correntizia nell’ineliminabile sopravvivenza della capacità organizzativa ben rodata di quei sodalizi?

Il sorteggio avverrà da un “paniere” di magistrati qualificati, ha assicurato il Ministro[10].

La “qualifica” farà i conti con le note percentuali dei giudizi positivi sulla professionalità?[11] O con quali altri criteri?

Breve possiamo pensare che le correnti siano destinate a sparire grazie a un tratto di penna?

In conclusione, “il progetto Nordio è forse il tentativo più ambizioso – almeno fino ad oggi – di riformare l’assetto della nostra magistratura per affrontarne le disfunzioni[12]. Le parole chiave, da condividere, stanno nel relativismo temporale “almeno fino a oggi” e in “tentativo”.

In un’analisi della legge di riforma bisogna avere sempre presente le materie che saranno disciplinate con leggi in base all’art. 8 (disposizioni transitorie): sul Consiglio superiore della Magistratura, sull’ordinamento giudiziario, sulla giurisdizione disciplinare.

3.Svelato il volto del partito giudiziario.
Penso che, forse già oggi, l’effetto più visibile di questo testo – in sé prudente e con tante incertezze rimesse al tempo della sua sperimentazione – sia stato quello di dare piena luce a una tetragona e tutta politica opposizione della ANM e delle correnti: a presidio, si proclama, dell’indipendenza della giurisdizione, dell’equilibrio dei poteri dello Stato, dei diritti di libertà dei cittadini. Insomma, anche in questo caso, e ancora una volta, in nome della immutabilità della “Costituzione più bella del mondo”.

È questo un argomento ormai ricorrente, da parte sia dell’opposizione politica, sia della magistratura organizzata.

Breve, la riforma costituzionale interverrà su una parte della Legge fondamentale dedicata all’organizzazione dei poteri della Repubblica, che può ben essere, come è già avvenuto, suscettibile di mutamenti a fronte di una conservazione rivelatasi anacronistica e mistificante.

Nel rifiuto senza tentennamenti sembra di cogliere un sorta di nostrano «originalismo»[13], che rafforza l’opposizione di alcune forze politiche, con una devozione sacerdotale e speciale, proprio da parte dei destinatari delle istanze di cambiamento.

4.La conquista dell’accusatorio.
Ho parlato di [ri]conquista di un processo accusatorio.

Con una tesi: per arrivarci occorre, ma non basta, separare i nostri inseparabili.
Occorrerà affrontare la questione volta a individuare gli interessi sostanziali ai quali fa capo la triade degli attori dell’accusatorio.

Il PM non è parte in senso formale e imparziale: sostenerlo, come avviene, e con forza, lascia aperte le porte all’inquisitorio.
Il PM dovrebbe perseguire e corrispondere a scelte sostanziali e processuali di politica criminale riservate al potere legislativo, ferma restando la possibilità di sollecitare il giudice a sottoporre alla Corte costituzionale l’illegittimità non manifestamente infondata e rilevante della Legge per la soluzione del caso concreto.

Chi giudica non deve essere influenzato dal raggiungimento degli scopi politico criminali dello Stato: ad impedirlo sta la presunzione di innocenza presa sul serio.

Penso che per definire il giusto processo accusatorio occorra anche individuarne i corollari politici, sociali e antropologici.

 5.Separazione delle carriere e processo accusatorio.
La separazione nella legge “Nordio” è un primo passo necessario e solo il tempo potrà consentire di conoscerne gli auspicabili effetti.

Ma ne cogliamo i limiti se torniamo agli interessi sostanziali degli attori del processo e ai corollari politici, sociali e antropologici che ne definirebbero la reale natura accusatoria.

Si è visto poi come sia necessario evitare di salire sulla giostra della comparazione con altre fonti, comprese quelle sovranazionali.

Istruttivo il bel saggio di un grande maestro e le sue conclusioni a proposito dei diversi percorsi dello stile europeo e di quello di common law nell’accertamento del fatto.

Dopo aver costatato la contaminazione dei due modelli, con l’incrinarsi dei pilastri del diritto delle prove di common law, essi: “verranno riparati o sostituiti da muratori locali o con materiale di costruzione del luogo. Ovviamente non si può prevedere quali forme assumerà la nuova costruzione, fin tanto che stiamo “vagando tra due mondi, uno morto, l’altro debole per nascere[14].

Forse più utile interrogarsi in negativo: chiediamoci cosa non possa mancare a un processo accusatorio per definirlo tale.

Nel conflitto tra accusa e diritti di libertà di chi si vuole presunto innocente, l’accusatore, grazie a percorsi di reclutamento burocratici e di carriera comunque endogeni, già al momento delle scelte di indagine può non condividere l’anima di un giudice che dovrà decidere nel prosieguo[15]?

Istanze e scelte di politica criminale, a cominciare dalla individuazione delle priorità di trattazione e di allocazione delle risorse, possono restare nelle mani di un accusatore che condivide con i giudici il perimetro della irresponsabilità e della indipendenza interna, insieme all’usbergo degli interventi a tutela entrati tra le prassi del CSM, e, bisogna pensare, che ciò avverrà anche in quello dei requirenti?

Tocchiamo così i nodi dell’obbligatorietà dell’azione penale e quello delle priorità di intervento, rispetto alle quali si è inteso ridurre la voce del Parlamento e quella del governo.

Obbligatorietà posta in Costituzione è protetta dal made in Italy, è dogma e articolo di fede, non effettivo, ma intoccabile, della “democrazia giudiziaria”.

Infine, quanto alla identificazione delle priorità continuiamo ad ascoltare la “fola raccontata a veglia” – se la memoria non mi inganna il motto esce dalla penna di Tullio Padovani – della mancata depenalizzazione come responsabilità del Parlamento per quanto è malmesso, della sola cattiva politica, quindi.

 

*Il contributo rielabora la relazione al convegno “Il paradigma liberale nella post-modernità: separazione delle carriere e garantismo penale”, svoltosi a Catanzaro il 21 e 22 novembre 2025 , i cui atti sono di prossima pubblicazione.

**Avvocato e Professore di diritto penale nell’Università “Alma Mater” di Bologna.

 

NOTE

[1] Quanto ci manca l’affilata intelligenza di Massimo Nobili: “Cultura della giurisdizione” condizionata dagli umori della società che vuole si usi il procedimento per far parlare l’accusato. Ammissione dura di due importanti magistrati (§338); difendersi nel processo e non dal processo:“ Mai ingolfarsi nel funesto azzardo di un processo”(§273). “E’ falso che, all’innocente, qualsiasi prova non possa nuocere”(§275). M. Nobili, L’immoralità necessaria. Citazioni e percorsi nei mondi della giustizia, Il Mulino, Bologna, 2009. Idem, Torbide fonti e adorati errori, in Critica del diritto, 2012, 151ss. 

[2]E non mi riferisco tanto alla sgradevolezza linguistica, quanto al significato del verbo che ne costituisce la radice. Politicizzare: “portare su un piano politico (cioè riempire di ideologia) ciò che dovrebbe o potrebbe esserne estraneo” (Dizionario Treccani on line). Sul tema dei rapporti tra ideologie politiche e disciplina del processo resta istruttiva e fondamentale l’opera comparatistica di M. R. Damaska, I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo, Il Mulino, Bologna, 1996. Nell’introduzione all’edizione italiana l’osservazione di M. Taruffo “Damska evita accuratamente il corto circuito consistente nell’ipotizzare un rapporto diretto ed immediato tra disciplina nel processo e ideologie politiche. Egli non nega che in realtà questo rapporto vi sia, anche se non lo afferma esplicitamente in linea generale; piuttosto, non crede che sia immediato, o almeno non ritiene particolarmente rilevanti gli aspetti sotto i quali si potrebbe forse parlare di un’incidenza diretta di fattori ideologici sulla configurazione del processo” (11). La sua analisi si concentra quindi sulle corrispondenze tra diversi tipi di Stato, stato attivo e stato reattivo, e diverse strutture processuali volte alla risoluzione di conflitti o all’attuazione di linee di politica del diritto, sottolineando, nell’ultimo capitolo “Potere e tipi di giustizia”, come, nel confronto – in uno schema che accanto, al common law e al civil law, pone i paesi comunisti – un ruolo importante sia svolto dalle differenti culture giuridiche. Sul rapporto tra ideologie politiche e giustizia nel recente contesto italiano C. Guarnieri, Giustizia e politica. I nodi della seconda Repubblica, Il Mulino, Bologna, 2003. 

[3] Rimando alle sferzanti parole di S. Cassese, Il governo dei giudici, Laterza, Bari-Roma, 2022,66 ss.

[4]C’è un filo diretto che unisce il pronunciamento, nel luglio 1994,del Procuratore della Repubblica di Milano e del pool dei sostituti impegnati nelle inchieste di Mani pulite contro il cd. decreto Biondi sull’uso della carcerazione preventiva, con le indignate manifestazioni di piazza del “popolo dei fax”, alle iniziative degli aderenti allo sciopero proclamato dall’ ANM il 27 febbraio 2025.  In questo caso i magistrati sono usciti dai palazzi di giustizia con le coccarde tricolori appuntate sulle toghe e la copia della Costituzione come totem. Manifestazioni svoltesi in tutta Italia, precedute dall’Aventino dei magistrati nel momento in cui ha preso la parola il rappresentante del ministro della giustizia nelle inaugurazioni dell’anno giudiziario come previste annualmente dalla legge. Da ricordare come per il fatto del 1994 vi fu una denuncia di Giuliano Ferrara, allora ministro per i rapporti con il Parlamento, contro il procuratore Borrelli, seguita da un’archiviazione. Per lo sciopero di oggi da segnalare la presa di posizione di T. Padovani, Riforma della giustizia: perché lo sciopero dei magistrati è eversivo, in L’Unità, 27 febbraio 2025.

[5] D. Varì, MD è l’unica comunità politica superstite della prima Repubblica, in Il Dubbio, 12/11/24.

[6]La reazione conservatrice affermatasi nell’involucro delle istituzioni delle democrazie rappresentative, in termini generali, è ricondotta ad una sfida ad élite, affermatesi in tutti i campi, anche nell’amministrazione pubblica, che “hanno abbracciato ogni novità. Hanno condiviso ogni rottura del costume, ogni adozione di idee nuove, ogni abiura delle tradizioni e dei valori ricevuti”. Questo sarebbe il risultato della lontananza dalla sensibilità, dalla la vita quotidiana e, se si vuole, anche dai pregiudizi e dalla sordità nei confronti degli strati più sfavoriti della popolazione.  E. Galli della Loggia, La vera sfida alle Elite, in Corriere della sera, 12 marzo 2025. Nella fedele rappresentazione del presente manca tuttavia l’immagine delle nuove temibili élite premiate anche da elezioni formalmente libere che cavalcano il populismo e le rivolte.

[7] Rinvio a G. Insolera, Separare gli inseparabili e [ri]conquista di un processo accusatorio in AA.VV. Modelli processuali e pubblica accusa. Una separazione delle carriere? (a cura di R. Dimitri) Mimesis, Milano-Udine,  2025, 154 ss. Ho ripreso vari argomenti da quello scritto formulati sul testo del ddl. approvato dal Consiglio dei ministri, restato invariato a seguito dei previsti passaggi parlamentari previsti per le leggi di riforma della Costituzione.

[8] Intervistato dalla Stampa di Torino in occasione del conferimento, da parte del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino, della medaglia d’oro per i settanta anni di esercizio dell’avvocatura, Marcello Gallo non esitava, a proposito di necessarie modifiche del rito penale, da fare subito: “La distinzione delle carriere, tra chi accusa e chi giudica. Considero l’appartenenza alla stessa carriera come una delle anomalie del nostro sistema, nella logica del processo accusatorio che è un processo di libertà” (intervista di M. Nerozzi, 4 ottobre 2019).Un intervento critico di P. Ferrua, in parte riportato  su Il Dubbio del 12 dicembre 2024, si concludeva con una nota  redazionale: lo studioso nell’ultima parte del testo integrale aveva reso omaggio a Giovanni Conso e alla sua “conversione” alla separazione delle carriere.

[9] Nel procedere della discussione parlamentare è stato ritirato un emendamento di Forza Italia che sottraeva al sorteggio  i membri laici del CSM.

[10] Dichiarazioni alla stampa in Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=Dis2p9AV3hc, 29 maggio 2024.

[11] Positivi nel 99%! Si veda G. Di Federico, Riforma delle valutazioni di professionalità e delle disfunzioni ad essa connesse, in prospettiva comparata, in “Diritto di difesa”, 2022.

[12] C. Guarnieri, Riformare la giustizia: Il progetto Nordio, in Il Mulino, 2024, pp. 75-82. Mi sono rifatto in gran parte alle sue osservazioni.

[13] Mi riferisco alla realtà del costituzionalismo nordamericano fatta oggetto di recente, in occasione della morte del giudice Antonin Scalia, di particolari riflessioni nella nostra letteratura, penso al lavoro di G. Portonera, Antonin Scalia, IBL libri, Torino 2022; P. Insolera, Da Scalia a Gorsuch: giudici “originalisti” e limiti costituzionali al punire nell’interpretazione passata, presente e futura della Corte suprema statunitense, in Rivista di diritti comparati, 2017, pp. 132 ss.

[14] M. R. Damaska, Il diritto delle prove alla deriva, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 207.

[15] Se ripercorriamo l’evolversi nel tempo del nostro processo, dal modello, recepito al momento dell’unità nazionale, cogliamo l’adozione di un sistema misto, o duale (contemporaneo operare del Pubblico ministero e del Giudice istruttore). Le garanzie, anzitutto quelle che servirebbero il “coraggio della verità”, hanno natura burocratica: “sono ‘endogene’, derivano cioè dalla “dialettica”, ordinamentale, da controlli e “filtri” da una pluralità di organi istituiti dall’ordine giudiziario”, L. Lacché, Non giudicate. Antropologia della giustizia e figure dell’opinione pubblica tra Otto e Novecento, Satura Editrice, Napoli, 2009, pp. 21 e 22. Qualche aggiustamento del processo misto avvenne ad opera del codice del 1913, che ebbe vita breve, con l’entrata in vigore di quello del 1930, ispirato dalle idee di Vincenzo Manzini. Sferzante Manzini sulle suggestioni dell’accusatorio: il processo inquisitorio come necessità sociale “preso di mira da tante zotiche declamazioni demagogiche”, Diritto processuale penale italiano, I, Utet, Torino, 1952, p. 37.

 

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