SEPARAZIONE DELLE CARRIERE E GIUSTO PROCESSO

 

di Giacomo Rocchi* – 

 

  1. Ringrazio davvero per l’invito e mi scuso per non potere essere presente fisicamente a questo Convegno di altissimo livello.

La presenza – fisica o telematica – non è irrilevante: confesso che mi ha molto amareggiato vedere i primissimi incontri organizzati dall’ANM nelle sedi del tribunali e anche nell’Aula Magna della Corte di cassazione, incontri che sono stati l’occasione per presentare il Comitato per il No al referendum e per avviare la campagna referendaria. Sono amareggiato perché, con questo gesto – che, non a caso, si tenta ora di riparare organizzando convegni con un contraddittorio – l’Associazione Nazionale Magistrati ha voluto affermare che i Palazzi di Giustizia sono “nostri”, sono la casa dei magistrati – anzi: dei magistrati associati nell’ANM – che, quindi, possono pubblicamente contestare una riforma della Costituzione approvata per due volte dalla maggioranza del Parlamento dalle aule dove si amministra la giustizia in nome del popolo italiano.

Ecco che – non lo dico per piaggeria nei confronti degli organizzatori di questo Convegno – altri luoghi diventano quelli in cui si può parlare e discutere con piena libertà, senza slogan e senza timore di affermare cose che qualcun altro non vuole si dicano.

 

2. Questa era la prima premessa polemica. La seconda – e ultima, lo assicuro – è la citazione di una frase detta pubblicamente da chi è stato giudice della Corte di cassazione dopo avere esercitato per molti anni la funzione di pubblico ministero: “non esistono innocenti, esistono solo colpevoli non ancora scoperti”.

Frase sorprendente, ma che ci permette di immergerci in pieno nel tema oggetto di questa tavola rotonda. Sicuramente se ne è parlato nella seconda tavola rotonda di ieri sulla presunzione di innocenza: ma mi sembra inevitabile richiamarla ancora.

In effetti, si potrebbe interpretare la frase come un richiamo al principio dell’onere della prova: se la colpevolezza dell’imputato non è provata, i giudici devono assolverlo. Ma vediamo subito che si tratta di un’interpretazione troppo restrittiva – diciamo troppo benevola: quello che si afferma – o, quanto meno si vuole intendere – è che coloro che il pubblico ministero manda a giudizio, dopo avere vagliato – se lo ha fatto – il lavoro della polizia giudiziaria, sono certamente colpevoli, ma il giudice è costretto – ahimè – ad assolverli nonostante la loro colpevolezza perché il pubblico ministero non è riuscito, pur con i suoi sforzi, a far emergere la loro responsabilità.

L’assoluzione dell’imputato è, quindi, un insuccesso, non solo del pubblico ministero, ma della società intera, in cui si aggirano i colpevoli di reati che sono stati ingiustamente assolti. Ho usato l’avverbio “ingiustamente” per sottolineare che la valutazione implicita nella frase è che l’esito giuridico del processo non corrisponde all’esito di “giustizia” che la società si attende, che la società merita, visto che quel soggetto è colpevole.

Ora: provengo dal mondo cattolico e, quindi, non sono certo un ingenuo nel valutare la società e le condotte delle persone; come alcuni di voi sapranno, la prima cosa che si fa a Messa è confessare e chiedere perdono per i propri peccati, le proprie “grandissime colpe”, che non mancano mai. Il problema è se il giudizio morale sulla condotta delle persone spetti o meno ai magistrati con lo strumento del processo penale o se, invece, il processo sia un’altra cosa; se, cioè, i magistrati abbiano il compito di migliorare la società intera, di depurarla dai malvagi, di indicare le condotte giuste e quelle sbagliate, di difendere i cittadini, soprattutto dalla cattiva politica e dai politici cattivi, oppure se, nel processo penale – di questo stiamo parlando, anche se il tema riguarda l’intero mondo del diritto – abbiano un compito differente, magari meno entusiasmante, ma più specifico: perseguire i reati che sono stati commessi, individuare gli elementi di prova a carico degli indiziati, valutare tali prove nell’ambito di un giusto processo.

 

3. La frase che ho citato – mi pare evidente – è una inconsapevole manifestazione della logica del pubblico ministero: in effetti – a prescindere dalle ambizioni di migliorare la società intera – un pubblico ministero convinto della colpevolezza di un indagato cerca di raccogliere le prove a carico dello stesso, pur se deve accertare e valutare anche i fatti e le circostanze a suo favore come impone l’art. 358 cod. proc. pen.; se ritiene di avere raggiunto prove adeguate e promuove l’azione penale è del tutto ragionevole che veda come una sconfitta il proscioglimento o l’assoluzione: è parte, era convinto che le prove fossero adeguate per una condanna e che l’imputato fosse colpevole, ma scopre che il giudice o i giudici la pensano diversamente, ritengono la colpevolezza non provata. Quindi può intimamente ritenere – magari non affermare pubblicamente – che siamo di fronte ad un “colpevole non ancora scoperto” o, meglio, “non più scoperto”.

Ma questa logica non è e non può essere del giudice, che ha il compito di valutare le prove senza nessun pregiudizio e di assolvere l’imputato se le ritiene insufficienti.

Scusate se ho affermato cose banali: il fatto è che talvolta si nota, o si intuisce, una certa ritrosia dei giudici rispetto a queste banalità.

Faccio l’esempio della riforma del 2006 che ha introdotto il criterio secondo cui la condanna è possibile solo se l’imputato risulta colpevole “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Quello che mi ha colpito è la reazione presente in numerose sentenze della Cassazione: la riforma non introduceva niente di nuovo, i giudici già prima condannavano gli imputati solo se colpevoli al di là di ogni ragionevole dubbio; sostanzialmente, si trattava di riforma superflua; una excusatio non petita che, da una parte, negava ogni valore alla scelta del Parlamento di dettare questo criterio, dall’altra, se possiamo dire, “assolveva” preventivamente le sentenze passate.

 

4. Scendo, quindi, al tema: separazione delle carriere e giusto processo. La norma di riferimento – come è stato sicuramente già detto – è l’art. 111 della Costituzione, a sua volta riformato: “la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale”.

Compare, quindi, per la prima volta nella Costituzione, la figura del giudice, le cui caratteristiche intrinseche sono la terzietà e l’imparzialità: non sei un giudice se non sei terzo ed imparziale.

Ma, a ben vedere, la norma costituzionale ci dice anche che il processo non è giusto se il giudice non è terzo e imparziale; che, per avere un processo giusto, occorre un giudice con quelle caratteristiche. Stiamo parlando del processo, non soltanto del giudizio finale: è necessario che nell’intero iter il giudice sia terzo e imparziale.

 

5. Se questo è il punto di partenza, con la chiara indicazione della Costituzione, io penso che, per valutare la riforma costituzionale, non possiamo basarci su quello che alcuni – o molti – temono che la maggioranza politica che l’ha approvata abbia intenzione di fare nel futuro e nemmeno su ciò che alcuni esponenti della stessa maggioranza, forse eccessivamente contenti dell’approvazione della riforma, auspicano che avvenga: siamo giuristi, qui stiamo parlando di una riforma costituzionale che lascia intatte non solo le norme del codice di procedura penale, ma anche le norme costituzionali che mantengono il pubblico ministero nella magistratura, ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, che assicurano le garanzie stabilite dalle norme sull’ordinamento giudiziario per il pubblico ministero e che confermano l’obbligo di esercitare l’azione penale; e che, a garanzia della posizione del pubblico ministero, prevedono che lo stesso goda della inamovibilità e dell’impossibilità di dispensarlo e sospenderlo dal servizio o trasferirlo ad altra sede se non per decisione di un Consiglio Superiore che sarà composto per due terzi da magistrati che esercitano la sua stessa funzione.

E allora, se guardiamo il quadro che uscirebbe dalla riforma nel caso il referendum la confermasse, come si fa a sostenere che il distacco delle carriere dei pubblici ministeri e dei giudici costituisca uno “stravolgimento dell’architettura costituzionale”? Se il Pubblico Ministero è “parte” – parte pubblica, ma pur sempre parte – il fatto che sia separato nella carriera da quella del giudice rende effettivo il principio dell’imparzialità, ma anche quello della parità delle parti nel processo: quella parità che il giudice civile garantisce senza problemi – ha davanti a sé due parti private, che fanno valere i loro interessi – e che, invece, rischia di essere messa in pericolo o resa più difficile da un pubblico ministero “vicino” al giudice.

Vedete: da una parte non è del tutto sincero chi nega qualsiasi problema di terzietà e imparzialità del giudice penale, sostenendo la sua assoluta autonomia di giudizio in qualunque fase del procedimento (si pensi al giudice per le indagini preliminari che deve decidere sulle richieste di misure cautelari formulate dal pubblico ministero in una fase in cui non esiste ancora il contraddittorio, o deve autorizzare le intercettazioni, o al giudice che deve decidere maxiprocessi di mafia), dall’altra è importante non solo che il giudice sia terzo e imparziale, ma che appaia tale agli occhi del cittadino che ha a che fare con lui e che è intimidito dalle accuse e dal procedimento.

Come accennavo, la terzietà e imparzialità del giudice garantiscono anche la parità delle parti nel processo, che è un altro presupposto perché il processo possa essere considerato “giusto”: da questo punto di vista non può che essere spazzata via quella convinzione – non espressa – secondo cui, in fondo, certe indagini devono essere “salvate”, magari perché hanno a che fare con questioni di politica criminale o, semplicemente, di politica.

 

6. Come vedete, nell’affrontare questo argomento io concentro la mia attenzione sulla figura del giudice: ciò non solo perché non sono all’altezza di una trattazione teorica elevata, ma perché è il mio lavoro ormai da molti anni e, inevitabilmente, mi ha spinto a farmi delle domande.

In effetti, non possiamo non chiederci: chi è il giudice? Sulla base di quali criteri lo Stato dà a me – piuttosto bravo nelle materie giuridiche, abbastanza fortunato nel concorso, privo di problemi psichiatrici – poteri enormi, quale quello di stabilire che una persona deve rimanere in carcere per tutta la vita oppure assolvere colui che tutti ritengono colpevole? In effetti, noi un potere ce lo abbiamo e, spesso, è un potere tremendo sulle persone: possiamo privare della libertà personale da un momento all’altro una persona e anche privarlo per tempi lunghissimi; possiamo, in sostanza, decidere che un mafioso debba morire in carcere; ma possiamo anche far fallire imprese, condannare persone o società al pagamento di somme di denaro ingentissime, sequestrare patrimoni; e ancora decidere che bambini vivano con uno o l’altro genitore, intervenire pesantemente sulla crisi di una coppia, e così via. Talvolta penso che siamo così abituati ad esercitare questo potere che non ce ne rendiamo conto.

La caratteristica di questo potere, però, è che è puntuale: si esercita nei confronti di singoli soggetti in determinate cause, che non ci siamo scelti e che non dobbiamo avere la possibilità di scegliere. Siamo certamente più “potenti” di tantissimi politici, ma non abbiamo il compito di stabilire regole generali; anzi: dobbiamo fare “giustizia” nel caso singolo proprio applicando le regole generali che la politica, approvando le leggi, dà.

Chi è il giudice? Una volta il giudizio era affidato al re, o ai sacerdoti, o ai saggi. Nel sistema democratico attuale è affidato a funzionari pubblici selezionati con un concorso di tipo tecnico. Ma, se una volta l’accettazione delle decisioni da parte della comunità derivava dall’investitura divina o dall’autorevolezza di chi giudicava, oggi da cosa deriva?

 

7. Io, in qualche scritto, ho già ricordato Rosario Livatino. Questo non solo perché, successivamente alla sua morte, ho conosciuto la sua figura, ma per l’esperienza personale: in effetti, il mio primo incarico era stato di Sostituto Procuratore presso la Pretura di Siracusa e – un po’ mi vergogno ad ammetterlo – ero giunto lì con la presunzione di essere in grado di “cambiare le cose” (che, ovviamente, non cambiai, facendo diversi disastri). Ebbene, mentre facevo i miei pasticci, un anno dopo il mio arrivo scoprii che un collega poco più grande di me svolgeva il suo compito di giudice con coscienza e con coraggio.

Rosario Livatino – il “piccolo giudice” che è un modello per molti – rispondeva alla domanda sulla figura del giudice, innanzitutto con tre lettere: STD – sub tutela Dei. Ma non si fermava a questo: sottolineava l’importanza del giudice nel comune sentire sociale “come figura super partes” che non deve essere garante di nessun interesse. Un giudice che non deve “salvare” indagini, se non hanno fornito prove sufficienti, non deve tenere conto di questioni di politica criminale perché a quella parte o a quell’imputato deve dare una risposta di giustizia. Per Livatino, come si ricava da uno dei pochi interventi pubblici, era “essenziale (…) che la decisione nasca da un processo motivazionale autonomo e completo, come frutto di una propria personale elaborazione, dettata dalla meditazione del caso concreto”.

Certo: la terzietà e imparzialità non garantiscono l’adozione di sentenze “giuste”, ma ne costituiscono uno dei presupposti.

Livatino ne indicava altri: l’ascolto della propria coscienza, la incessante libertà morale, la fedeltà ai principi, la capacità di sacrificio, la conoscenza tecnica, l’esperienza, la chiarezza e linearità delle decisioni, ma anche la moralità, la trasparenza della condotta anche fuori dall’ufficio, la normalità delle relazioni, la scelta delle amicizie, la indisponibilità ad iniziative e ad affari, la rinunzia ad ogni desiderio di incarichi e prebende, la credibilità.

 

8. Questo è il giudice che vuole la Costituzione; la società pretende questo giudice ed è disposta a ritenere autorevoli le sue sentenze.

Naturalmente questo modello interpella ciascuno di coloro che hanno scelto o sceglieranno di fare questo mestiere e che – spero – davvero non si sentiranno soltanto “funzionari pubblici”. La riforma costituzionale dovrebbe aiutare a valorizzare questa figura, la cui credibilità è essenziale per l’accettazione dell’amministrazione della giustizia da parte della società.

Non voglio, ovviamente, sostenere che le decisioni dei giudici penali siano sempre influenzate dall’essere il pubblico ministero il collega che ha fatto lo stesso concorso e lo stesso tirocinio, né posso affermare che i pubblici ministeri siano di per sé incapaci di svolgere le funzioni di giudice penale: ma conta non solo l’essere, ma anche l’apparire agli occhi di chi è chiamato a subire le decisioni del giudice.

 

Il giudice deve essere terzo e imparziale, ma anche libero.

L’intervento del collega Strangis fa capire perfettamente che la vera preoccupazione dell’Associazione Nazionale Magistrati riguarda il sorteggio nella composizione del CSM.

Io vedo un collegamento tra la separazione delle carriere e la scelta di determinare la composizione dei Consigli Superiori per sorteggio: di fatto questa previsione dovrebbe depotenziare il potere di gestione delle carriere dei magistrati da parte delle correnti dell’ANM, quindi liberandoli anche dalle implicite pressioni e preoccupazioni che provengono da questo “mondo parallelo” che non ha certo dato buona prova nei decenni scorsi.

Io ho sentito personalmente il dott. Palamara, nel corso di un incontro per le elezioni al CSM nelle quali fu eletto, proclamare che la gestione correntizia non si sarebbe ripetuta. Ma noi non possiamo pensare che la radiazione dalla magistratura del dott. Palamara abbia risolto il problema e che ora tutto sia a posto: il sistema è sempre il medesimo.

Ecco che la riforma servirà a rendere i giudici e i pubblici ministeri liberi e tutelati dal proprio CSM non solo da influenze esterne, ma anche da quelle interne.

 

*Presidente della I Sezione Penale della Corte di Cassazione.

(Il contributo rielabora la relazione al convegno “Il paradigma liberale nella post-modernità: separazione delle carriere e garantismo penale”, svoltosi a Catanzaro il 21 e 22 novembre 2025 , i cui atti sono di prossima pubblicazione).

 

 

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